(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
Linee Guida ex decreto legge n.  179  del  18  ottobre  2012  recante
"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" come  convertito
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 limitatamente a: 
 
valori di assorbimento del  campo  elettromagnetico  da  parte  delle
strutture degli edifici. 
 
1. Premessa 
 
    La legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  recante  "Ulteriori  misure
urgenti per  la  crescita  del  Paese",  pubblicata  sul  Supplemento
ordinario n. 208 della Gazzetta Ufficiale  n.  294  del  18  dicembre
2012, ha convertito in legge, con modificazioni (1), il DL n. 179 del
18 ottobre 2012. 
---------- 
(1) La parte del DL n. 179/2012 di interesse per quanto  riguarda  la
protezione della popolazione dalle  esposizioni  ai  campi  elettici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese  tra  100
kHz e 300 GHz (art. 14, comma 8) non ha subito alcuna modifica  nella
conversione in legge, salvo la correzione di due refusi. 
---------- 
 
    L'art.  14,  comma  8,  del  DL  n.  179/2012  introduce  novita'
importanti andando a modificare quanto stabilito dal  DPCM  8  luglio
2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di  attenzione
e degli obiettivi di qualita' per  la  protezione  della  popolazione
dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed  elettromagnetici
generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz", tra le quali: 
    - i livelli di campo da confrontare con i limiti  di  esposizione
di cui alla tabella 1 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003,  intesi
come valori efficaci, devono essere rilevati  alla  sola  altezza  di
1,50 m sul piano di calpestio e devono essere  mediati  su  qualsiasi
intervallo di 6 minuti; 
    - i livelli di campo da confrontare con i valori di attenzione di
cui alla tabella 2 dell'allegato B del DPCM  8  luglio  2003,  intesi
come valori efficaci, devono essere rilevati  alla  sola  altezza  di
1,50 m sul piano di calpestio e sono da  intendersi  come  media  dei
valori nell'arco delle 24 ore. Si precisa che la media  in  questione
e' da intendersi come media quadratica dei valori efficaci del  campo
elettrico; 
    - i livelli di campo da confrontare con gli obiettivi di qualita'
di cui alla tabella 3 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003,  intesi
come valori efficaci, devono essere rilevati  alla  sola  altezza  di
1,50 m sul piano di calpestio e sono da  intendersi  come  media  dei
valori nell'arco delle 24 ore; 
    - le tecniche di misurazione e  di  rilevamento  dei  livelli  di
esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7  o
in specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Inoltre, ai fini
della verifica del mancato superamento del  valore  di  attenzione  e
dell'obiettivo  di  qualita',  si  potra'  anche  far  riferimento  a
tecniche di estrapolazione che, da misure ottenute  ad  esempio  come
media su un periodo di 6 minuti,  permettano  di  ricavare  i  valori
delle grandezze di interesse come media su intervalli di 24 ore. Tali
tecniche di estrapolazione sono ovviamente basate sui dati tecnici  e
storici dell'impianto e la modalita' con cui gli operatori forniscono
all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli  impianti  saranno
definite all'interno delle Linee Guida previste; 
    - le tecniche di calcolo previsionale  da  adottare  sono  quelle
indicate nella  norma  CEI  211-10  o  in  specifiche  norme  emanate
successivamente dal CEI. Ai  fini  della  verifica  attraverso  stima
previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo  di  qualita',
le istanze previste dal decreto legislativo n. 259 del  2003  saranno
basate su valori mediati nell'arco delle 24  ore,  valutati  in  base
alla riduzione della potenza  massima  al  connettore  d'antenna  con
appositi fattori  che  tengano  conto  della  variabilita'  temporale
dell'emissione  degli  impianti  nell'arco  delle  24  ore.  Inoltre,
laddove siano assenti pertinenze esterne  degli  edifici,  i  calcoli
previsionali dovranno tenere conto dei  valori  di  assorbimento  del
campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. 
 
Nel paragrafo che segue verranno definiti esclusivamente: 
 
    - i valori di assorbimento del campo  elettromagnetico  da  parte
delle strutture degli edifici [art. 14, comma 8, lettera d)]. 
 
2. Valori di assorbimento del campo elettromagnetico da  parte  delle
strutture degli edifici Per tenere conto delle differenti  proprieta'
schermanti offerte dai materiali in funzione della  frequenza,  sulla
base anche della  letteratura  disponibile  [1,  2],  si  adottano  i
seguenti due diversi fattori di riduzione: 
 
    - pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di  analoga
natura, in prossimita' di  impianti  con  frequenza  di  trasmissione
superiori a 400 MHz: 6 dB; 
 
    - pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di  analoga
natura, in presenza di segnali a frequenze inferiori a 400 MHz: 3 dB. 
 
In considerazione della possibilita' di esposizione nella  condizione
a   "finestre   aperte",   indipendentemente   dalla   frequenza   di
funzionamento degli  impianti,  si  adotta  il  seguente  fattore  di
attenuazione: 
 
    - pareti e coperture con finestre o  altre  aperture  di  analoga
natura: 0 dB. 
 
In tale ultimo caso, esclusivamente nelle  situazioni  di  criticita'
legate alla progettazione ed alla realizzazione di  reti  mobili,  il
Gestore puo' utilizzare fattori  di  attenuazione  diversi  da  zero,
compresi comunque nell'intervallo 0รท3  dB,  motivando  opportunamente
tale scelta che deve essere giustificata, certificata  e  documentata
con prospetti e fotografie da parte del professionista incaricato dal
Gestore e, pertanto, sotto la propria responsabilita'. 
 
Nei casi in cui il  Gestore  dovesse  avvalersi  della  possibilita',
motivata, di utilizzare per l'attenuazione  da  PARETE  CON  FINESTRA
(ConF) un valore diverso da 0,  le  Agenzie  potranno  provvedere  al
rilascio del parere ambientale di propria  competenza  vincolando  la
validita' dello stesso alla effettuazione di misurazioni,  una  volta
che l'impianto e' attivo, volte alla verifica del rispetto dei limiti
(intesi come valore limite di esposizione,  valore  di  attenzione  e
obiettivo di qualita', ove applicabili) e quindi alla correttezza dei
fattori di attenuazione utilizzati. 
 
Ai fini dell'applicazione delle presenti Linee Guida, si precisa  che
si   definisce   PARETE   CON   FINESTRA   qualunque   porzione    di
parete/copertura di  un  edificio,  in  corrispondenza  di  un  piano
dell'edificio stesso, in cui siano presenti aperture: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
L'attenuazione 0 dB (se non indicato diversamente dal gestore secondo
quanto stabilito  in  precedenza)  per  PARETE  CON  FINESTRA  e'  da
considerare nel calcolo del campo elettromagnetico in quelle aree che
sono direttamente in linea di vista con l'antenna ovvero per le quali
la  retta  congiungente  l'antenna  ed  un  punto  posto  all'interno
dell'edificio non intercetta altro ostacolo se non la suddetta parete
con finestre o altre aperture. 
 
Viceversa, qualora la porzione di  parete  in  corrispondenza  di  un
piano di un edificio non  abbia  aperture,  dovra'  essere  applicata
l'attenuazione da PARETE SENZA FINESTRA  per  il  calcolo  del  campo
elettromagnetico all'interno dell'edificio ad una quota di 1,5 m  dal
piano di calpestio. 
 
La figura 1 seguente riporta un esempio dei casi in  cui  si  applica
(SF) l'attenuazione da PARETE SENZA  FINESTRA  oppure  l'attenuazione
per parete con finestre o aperture (ConF), di norma pari a 0 dB. 
 
L'applicazione dei coefficienti di attenuazione  SF,  e  ConF  quando
diverso  da  0  (ma  comunque  inferiore  a  3  dB),  dovra'   essere
certificata e documentata in modo simile dai gestori al momento della
richiesta di parere tramite prospetti e/o documentazione fotografica. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
I fattori di attenuazione sopra  descritti  saranno  applicati  sulla
base delle  indicazioni  riportate  nella  documentazione  e/o  nella
cartografia fornite dall'operatore, in  sede  di  istanza,  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 8, lettera d) del decreto  legge  18  ottobre
2012, n. 179. In assenza di  tali  indicazioni  gli  edifici  saranno
sempre considerati come provvisti di  finestre  (tale  considerazione
vale anche nel caso di pareti di copertura, in cui  e'  possibile  la
presenza di abbaini o  lucernai),  cui  verra'  quindi  applicato  un
fattore di attenuazione pari a 0 dB. 
 
Per quanto riguarda le  pareti  con  finestre  o  altre  aperture  di
analoga natura, i  fattori  di  attenuazione  da  applicare  potranno
essere aggiornati  in  funzione  di  ulteriori  studi  pubblicati  in
letteratura. 
 
3. Bibliografia 
 
[1]   NIST   Construction   Automation    Program,    Report    No.3,
"Electromagnetic  Signal  Attenuation  in  Construction   Materials",
October 1997 
 
[2]  M.  Suchanski,  P.  Kaniewski,  R.  Matyszkiel,   P.   Gajewski,
"Prediction of VHF and UHF Wave  Attenuation  In  Urban  Environment"
19th  International  Conference  -  Microwave  Radar   and   Wireless
Communication - Vol. 1 pp 60-65, IEEE 2012 
 
[3] C. Baratta, S. Curcuruto, M. Stortini, V. Mollica, M. Oggianu, M.
Valle, S. Adda, L. Anglesio, G. D'Amore, M. Angelucci, M.  Strappini,
L. Belleri, F. Guaiti, G. Lorenzetto,  "Valori  di  assorbimento  del
campo elettromagnetico da  parte  delle  strutture  degli  edifici  -
Rapporto finale sull'attivita' sperimentale", luglio 2014