Allegato
TARIFFARIO NAZIONALE
1. Contributo alle spese relative al rilascio del parere
ambientale di cui all'art. 93, comma 1-bis, del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, da parte dell'organismo competente a
effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36, per impianti radioelettrici per telecomunicazioni:
1.1 Qualora il parere ambientale e' reso nei termini previsti
dall'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per
l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e
la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ai
sensi dell'art. 87 del sopra citato decreto e' tenuto al versamento
di un contributo alle spese pari a;
progetto singolo operatore: € 370;
progetto congiunto: ogni singolo operatore: € 300;
1.2 Qualora il parere ambientale e' reso oltre il termine
indicato al punto 1.1 il soggetto che presenta l'istanza di
autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per
impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di
emissione di questi ultimi ai sensi dell'art. 87 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, non e' tenuto al versamento di
alcun contributo alle spese.
2. Contributo alle spese relative al rilascio del motivato parere
positivo o negativo di cui all'art. 93, comma 1-ter, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da parte dell'organismo
competente a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36;
2.1. Qualora il parere ambientale e' reso nei termini previsti
dall'art. 87-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il
soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio
attivita', conforme ai modelli predisposti dagli enti locali, ai
sensi dell'art. 87-bis del sopracitato decreto e' tenuto al
versamento di un contributo alle spese pari a;
progetto singolo operatore: € 315;
progetto congiunto: ogni singolo operatore: € 270;
2.2 Qualora il parere ambientale e' reso oltre il termine
indicato al punto 2.1 il soggetto che presenta la segnalazione
certificata di inizio attivita' per l'installazione di apparati con
tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture
per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle
caratteristiche trasmissive ai sensi dell'art. 87-bis del decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259, non e' tenuto al versamento di
alcun contributo alle spese.
3. Contributo per le misure del fondo elettromagnetico
I sopralluoghi con misure del fondo elettromagnetico - soggette
quindi a contributo da parte del gestore - sono svolti anche a
campione e nella misura non superiore al 10% del totale delle istanze
inoltrate per ciascuna Regione e per ciascun operatore dall'organismo
competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, nel caso in cui le valutazioni teoriche
facciano emergere un livello di campo elettromagnetico superiore alla
meta' dei valori limite vigenti.
Il relativo contributo alle spese risulta essere pari a € 300.
Nel caso di progetto congiunto, tale importo viene ripartito tra
gli operatori partecipanti al progetto.