(Allegato-Piano nazionale) (parte 2)
    7. Le risorse 
 
 
    In riferimento alla indicazione delle modalita' di  finanziamento
degli  interventi  previsti  nel  presente  Piano,   come   richiesto
dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, si precisa  che
le azioni richiamate e da  attuarsi  nell'ambito  della  legislazione
vigente  risultano  finanziabili  nei   limiti   degli   stanziamenti
previsti, mentre gli impegni assunti alla presentazione  alle  Camere
di nuovi provvedimenti legislativi saranno condizionati  al  rispetto
della disciplina ordinaria in tema di programmazione finanziaria. 
 
    A tali impegni e', quindi,  da  riconoscere  carattere  meramente
programmatico, in quanto la sede nella  quale  saranno  ponderate  le
diverse esigenze di settore  e'  la  Decisione  di  finanza  pubblica
(DFP), sulla base della quale verra' definito il disegno di legge  di
stabilita'.