Allegato 1 (Valori di emissione in atmosfera degli impianti di combustione alimentati a biomasse ubicati negli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti) 1. Valori di emissione in atmosfera per gli impianti previsti dall'art. 3, comma 1: 1.1 Impianti di combustione a biomasse solide (tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'11%). Parte di provvedimento in formato grafico [1] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'art. 271, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualita' dell'aria per il materiale particolato PM10 negli ultimi tre anni civili. [2] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'art. 271, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualita' dell'aria per il materiale particolato PM10 negli ultimi tre anni civili. [3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. [4] Se e' utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore si applica come media giornaliera. Se non e' utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore si applica come media oraria. 1.2 Impianti di combustione a biomasse liquide (tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%). Parte di provvedimento in formato grafico [1] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. 1.3 Motori fissi a combustione interna a biomasse liquide (tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%). Parte di provvedimento in formato grafico [1] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. 2. I valori di limite di emissione previsti dal presente allegato sono stabiliti come media oraria, salvo diversamente indicato, e con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio piu' gravose. Si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Si applica, per i metodi di campionamento e analisi delle emissioni, la normativa vigente in materia emissioni degli stabilimenti.