(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
(Valori di emissione  in  atmosfera  degli  impianti  di  combustione
  alimentati a  biomasse  ubicati  negli  stabilimenti  a  tecnologia
  avanzata nella produzione di biocarburanti) 
    1. Valori di emissione in atmosfera  per  gli  impianti  previsti
dall'art. 3, comma 1: 
1.1 Impianti di combustione a biomasse  solide  (tenore  di  ossigeno
  nell'effluente gassoso dell'11%). 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
   [1] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'art.  271,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in caso di
stabilimenti  localizzati  in  zone  dove   sono   stati   registrati
superamenti  di  un  valore  limite  di  qualita'  dell'aria  per  il
materiale particolato PM10 negli ultimi tre anni civili. 
  [2] Valore guida per i provvedimenti di attuazione  dell'art.  271,
commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in caso
di stabilimenti  localizzati  in  zone  dove  sono  stati  registrati
superamenti  di  un  valore  limite  di  qualita'  dell'aria  per  il
materiale particolato PM10 negli ultimi tre anni civili. 
  [3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per
gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. 
  [4] Se e' utilizzato un sistema di monitoraggio in  continuo  delle
emissioni il valore si applica come  media  giornaliera.  Se  non  e'
utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni  il
valore si applica come media oraria. 
1.2 Impianti di combustione a biomasse liquide  (tenore  di  ossigeno
  nell'effluente gassoso del 3%). 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
[1] Si applica nel caso siano adottati impianti di  abbattimento  per
gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. 
1.3 Motori fissi a combustione interna a biomasse liquide (tenore  di
  ossigeno nell'effluente gassoso del 5%). 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
    [1] Si applica nel caso siano adottati impianti  di  abbattimento
per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. 
    2. I valori di limite di emissione previsti dal presente allegato
sono stabiliti come media oraria, salvo diversamente indicato, e  con
riferimento  al  funzionamento  dell'impianto  nelle  condizioni   di
esercizio  piu'  gravose.  Si  applicano  ai   periodi   di   normale
funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento
e di arresto e dei periodi in cui si  verificano  anomalie  o  guasti
tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Si applica, per
i metodi di campionamento e analisi  delle  emissioni,  la  normativa
vigente in materia emissioni degli stabilimenti.