(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
1. BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA (BDN-DNA) 
1.1 Infrastruttura generale del sistema informativo 
    L'infrastruttura   tecnologica   (IT)   della   BDN-DNA   prevede
l'interconnessione con altri sistemi informativi attraverso una  rete
geografica. 
    Le reti informatiche delle Amministrazioni interessate utilizzano
la Rete di Trasporto del Ministero  dell'interno  (VPN),  il  Sistema
Pubblico di Connettivita' (SPC),  collegamenti  dedicati  e  la  Rete
Unificata Giustizia (RUG). 
    I canali di comunicazione sono soggetti a controllo  di  firewall
alle due estremita'. 
    La figura 1 illustra l'architettura IT  del  sistema  informativo
della BDN-DNA, i servizi offerti e i relativi utenti delle  Forze  di
polizia. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    I servizi indicati nella figura 1 sono  realizzati  attraverso  i
sistemi di seguito elencati: 
      - portale S.S.I.I.; 
      - portale per lo scambio dati - IXP; 
      - piattaforma FAD e-learning BDN-DNA; 
      - sistema per la tracciabilita' dei campioni biologici; 
      - sistema per le elaborazioni statistiche; 
      - sistema per la conservazione degli elettroferogrammi; 
      - sistema CODIS; 
      - sistema per lo scambio di dati di cooperazione internazionale
di polizia. 
    Il portale S.S.I.I. consente l'accesso  ai  servizi  offerti  dal
Servizio per il sistema informativo interforze ed e' l'unico punto di
accesso al portale per lo scambio dati - IXP. 
    Il portale per lo  scambio  dati  -  IXP  consente  l'accesso  ai
servizi offerti dalla BDN-DNA. 
    La piattaforma FAD e-learning BDN-DNA permette l'erogazione delle
attivita' formative a distanza per  l'acquisizione  delle  conoscenze
necessarie  agli  operatori  per  l'espletamento   dei   compiti   di
incaricato del trattamento, le quali costituiscono condizione per  il
rilascio delle credenziali di accesso ai servizi. 
    Il sistema per la tracciabilita' dei campioni biologici  gestisce
il flusso del  campione  biologico  dal  momento  del  prelievo  fino
all'arrivo al Laboratorio centrale ai fini della registrazione  delle
attivita' di cui all'articolo 12, comma 3 della legge n. 85 del 2009.
Tale sistema acquisisce automaticamente dal sistema AFIS la data  del
prelievo e il codice del prelievo, unitamente  ai  dati  dell'Ufficio
AFIS che ha eseguito il prelievo, il protocollo  SDI  riguardante  la
motivazione del prelievo associata al reato  di  riferimento  o  alla
denuncia di scomparsa, il sesso, la data, la provincia di  nascita  e
la nazionalita' del soggetto sottoposto a  prelievo,  anche  ai  fini
delle elaborazioni statistiche. Gli operatori in servizio presso  gli
Uffici delle Forze di polizia abilitati alla  procedura  di  prelievo
del campione biologico o presso gli Uffici con funzione di  punti  di
raccolta intermedi, possono associare solo il codice prelievo ai dati
identificativi dell'Ufficio delle Forze di  polizia  che  detiene  il
campione biologico  fino  al  suo  arrivo  al  Laboratorio  centrale,
incaricato della conservazione dei campioni  biologici.  Ai  predetti
operatori  e'  vietato  l'accesso  alla  funzionalita'  di  AFIS  che
consente la decodifica del  codice  prelievo  per  acquisire  i  dati
anagrafici della persona sottoposta a prelievo. 
    Il sistema per le elaborazioni statistiche permette di analizzare
in forma  aggregata  i  dati  riguardanti  i  servizi  offerti  dalla
BDN-DNA,  per  consentire  al  Ministro  dell'interno   di   svolgere
l'attivita' di informazione al  Parlamento  di  cui  all'articolo  19
della legge n. 85 del 2009. 
    Il sistema per la conservazione degli elettroferogrammi  permette
di raccogliere gli elettroferogrammi prodotti  dai  laboratori  delle
istituzioni di elevata specializzazione, i quali non possono accedere
alla BDN-DNA. Tali laboratori trasmettono  il  profilo  del  DNA,  il
relativo  elettroferogramma  e  i  dati  relativi  alla   motivazione
definiti  nell'allegato  C  del  presente  decreto,  attraverso   una
applicazione Web gestita dal portale per lo scambio dati -  IXP.  Gli
operatori in servizio presso i  laboratori  delle  Forze  di  polizia
individuati dall'Autorita' giudiziaria per l'inserimento del  profilo
del   DNA   provvedono    all'inserimento    nel    sistema    CODIS,
dell'elettroferogramma e dei dati della motivazione nel  sistema  per
la conservazione degli elettroferogrammi. 
    Il sistema CODIS e' una piattaforma software, organizzata su piu'
livelli, fornita dal Federal  Bureau  of  Investigation  degli  Stati
Uniti  (FBI)  alla  Direzione  centrale  della   polizia   criminale,
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che
permette di raccogliere, raffrontare e consultare i profili  del  DNA
acquisiti da determinate categorie  di  persone  e  sulla  scena  del
crimine. Il sistema consente, inoltre, di raccogliere e  raffrontare,
esclusivamente tra loro e per fini identificativi, i profili del  DNA
di persone  scomparse  o  loro  consanguinei,  di  cadaveri  e  resti
cadaverici non identificati. 
    Il sistema per lo scambio dati di cooperazione internazionale  di
polizia e' utilizzato dal punto di contatto nazionale - SPOC,  che  a
partire dalle richieste di consultazione della  polizia  giudiziaria,
mediante un sistema di autenticazione forte  trasmette  ai  punti  di
contatto esteri e riceve da questi i  profili  del  DNA  ai  fini  di
consultazione e raffronto in banca dati per finalita' di cooperazione
transfrontaliera. 
    I servizi sopra illustrati, ad  eccezione  dell'applicazione  Web
fornita dalla BDN-DNA alle istituzioni di elevata specializzazione  e
da questi utilizzata per la trasmissione del  profilo  del  DNA,  del
relativo elettroferogramma e dei dati relativi alla motivazione della
trasmissione  ai  laboratori  delle  Forze  di  polizia,  sono  tutti
accessibili dal portale per lo scambio dati -  IXP  della  BDN-DNA  e
sono usufruibili da parte dell'incaricato del  trattamento  dei  dati
previo   superamento   di   una   procedura   di   autenticazione   e
autorizzazione. 
    Ogni Amministrazione  interessata  ha  la  responsabilita'  della
sicurezza della rete geografica di riferimento  e  condivide  con  il
S.S.I.I.   le   scelte   tecniche   e   le    configurazioni    delle
interconnessioni. 
1.2 Funzionalita' della  BDN-DNA  e  ruoli  del  personale  abilitato
  all'alimentazione, consultazione e raffronto 
    La BDN-DNA, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 85 del  2009,
svolge le attivita' di seguito elencate: 
      a)  raccolta  del  profilo  del  DNA  dei   soggetti   di   cui
all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge n. 85 del 2009; 
      b) raccolta dei profili del DNA relativi  a  reperti  biologici
acquisiti nel corso di procedimenti penali; 
      c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o dei loro
consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati; 
      d) raffronto dei profili del DNA a fini d'identificazione. 
    I  profili  del  DNA  di  cui  alla  lettera  a)  sono  tipizzati
unicamente dal Laboratorio centrale. I profili del DNA  di  cui  alle
lettere b) e c) sono tipizzati dai laboratori delle Forze di  polizia
e, in particolare, per la Polizia di Stato dai laboratori  presso  il
Servizio polizia scientifica  della  Direzione  centrale  anticrimine
della Polizia di Stato -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  o
presso i Gabinetti Interregionali o Regionali di Polizia  Scientifica
(GIPS/GRPS), per l'Arma  dei  Carabinieri  dai  laboratori  presso  i
Reparti Investigazioni Scientifiche (RIS). I profili del DNA  di  cui
alle lettere b) e c) possono essere tipizzati  anche  dai  laboratori
delle istituzioni di elevata specializzazione. 
    La  BDN-DNA,  ai  sensi  dell'articolo  7  del  Regolamento,   e'
alimentata dagli operatori in servizio presso il Laboratorio centrale
o presso i laboratori delle Forze di polizia mediante inserimento per
via telematica del profilo del DNA che hanno provveduto a  tipizzare.
L'inserimento dei profili del  DNA  tipizzati  dai  laboratori  delle
istituzioni di elevata specializzazione e' effettuato dagli operatori
in servizio presso il laboratorio delle  Forze  di  polizia  indicato
dall'Autorita' giudiziaria. I medesimi operatori - fatti salvi i casi
espressamente indicati dal Regolamento all'articolo 7, comma  1,  nei
quali e' prevista la cancellazione dalla BDN-DNA del profilo del  DNA
- possono trattare ulteriormente i dati solo per  la  verifica  della
corrispondenza  con  la  sequenza   numerica   dell'elettroferogramma
fornita dal Laboratorio centrale. 
    Il raffronto ai fini di identificazione di cui alla lettera d) e'
effettuato,  ai  sensi  dell'articolo  9  del  Regolamento,  mediante
consultazione a livello nazionale della BDN-DNA (ricerca e  raffronto
dei profili del DNA), da parte degli operatori in servizio presso  la
BDN-DNA e presso i laboratori delle Forze di polizia. 
    Titolare del trattamento dei dati registrati  nella  BDN-DNA,  ai
sensi dell'articolo 26 del Regolamento, e' il Ministero  dell'Interno
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
    Responsabile del trattamento dei dati registrati  nella  BDN-DNA,
ai sensi dell'articolo  26  del  Regolamento,  e'  il  Direttore  del
S.S.I.I., che esercita le proprie funzioni senza facolta' di delega. 
    Il Responsabile del  trattamento  impartisce  per  iscritto  agli
incaricati del trattamento  dei  dati  registrati  nella  BDN-DNA  le
istruzioni necessarie al corretto  funzionamento  della  banca  dati.
Effettua, inoltre, controlli sulla osservanza delle  disposizioni  in
materia di trattamento di dati  personali,  incluse  quelle  relative
alla sicurezza, e  verifiche  periodiche,  anche  a  campione,  sulle
operazioni di trattamento effettuate dagli operatori. 
    Il Responsabile del trattamento, in particolare, adotta le misure
tecniche  e  di  sicurezza  per  garantire  la  trasmissione  sicura,
realizzata  attraverso  canali  criptati,  del  profilo  del  DNA   e
dell'elettroferogramma, ai sensi dell'articolo 6, commi 7, 8 e 9, del
Regolamento. 
    Incaricati  del  trattamento,  a  livello  nazionale,  dei   dati
registrati nella BDN-DNA sono gli operatori  in  servizio  presso  la
BDN-DNA (Divisione 4^ del S.S.I.I.), presso il Laboratorio  centrale,
e  presso  i  laboratori  delle  Forze  di  polizia  e   presso   gli
Uffici/Comandi della Forze di polizia che effettuano il prelievo o la
movimentazione del campione biologico,  inclusi  il  Dirigente  della
Divisione 4^ del S.S.I.I., il Direttore dell'Ufficio del  Laboratorio
centrale, nonche' i dirigenti/comandanti dei laboratori  delle  Forze
di  polizia  e  degli  Uffici/Comandi  delle  Forze  di  polizia  che
effettuano il prelievo o la movimentazione  del  campione  biologico.
Tali incaricati sono designati, ai sensi dell'articolo 30 del Codice,
in base alla documentata preposizione alla BDN-DNA (Divisione 4^  del
S.S.I.I.), al Laboratorio centrale,  ai  laboratori  delle  Forze  di
polizia, agli Uffici/Comandi della Forze di polizia che effettuano il
prelievo o la movimentazione del campione biologico  da  parte  delle
Amministrazioni di appartenenza. L'ambito del  trattamento  dei  dati
registrati nella BDN-DNA consentito agli operatori in servizio presso
i suddetti uffici e'  individuato  per  iscritto  in  relazione  alle
attivita' svolte  dalle  unita'  organizzative  di  appartenenza  dal
Responsabile del trattamento (il Direttore del S.S.I.I.). 
    Gli incaricati del trattamento dei dati registrati nella BDN-DNA,
ai sensi dell'articolo  30  del  Codice,  operano  sotto  la  diretta
autorita' del Titolare (Dipartimento della Pubblica Sicurezza) e  del
Responsabile del trattamento (il Direttore del S.S.I.I.), attenendosi
alle direttive e alle istruzioni dagli stessi impartite. Il dovere di
attenersi alle predette  direttive  e  istruzioni  e'  connesso  alla
preposizione dell'incaricato all'unita' organizzativa e  a  tal  fine
l'Amministrazione di appartenenza, con atto scritto contestuale  alla
assegnazione, ne impone espressamente l'osservanza. 
    Il Dirigente  della  Divisione  4^  del  S.S.I.I.,  il  Direttore
dell'Ufficio del Laboratorio  centrale,  i  dirigenti/comandanti  dei
laboratori delle Forze di polizia e degli Uffici/Comandi della  Forze
di polizia  che  effettuano  il  prelievo  o  la  movimentazione  del
campione biologico  controllano  che  gli  operatori  gerarchicamente
dipendenti osservino le disposizioni  in  materia  di  trattamento  e
rispettino le direttive e le istruzioni impartite dal Titolare o  dal
Responsabile del trattamento, anche sotto il  profilo  relativo  alla
sicurezza.  A  tal  fine,  svolgono  verifiche  periodiche,  anche  a
campione, sulle operazioni di trattamento effettuate dagli  operatori
gerarchicamente dipendenti. 
    Incaricati del trattamento, a livello  internazionale,  dei  dati
registrati nella BDN-DNA sono gli operatori in servizio presso: 
      - il punto di contatto nazionale, individuato dall'articolo 11,
comma 1, del Regolamento nel SCIP; 
      - gli Uffici delle Forze di polizia che eseguono  richieste  di
ricerca internazionale tramite il punto di contatto nazionale - SPOC,
inclusi i rispettivi dirigenti/comandanti. 
    Tali incaricati sono designati, ai  sensi  dell'articolo  30  del
Codice,  in  base   alla   documentata   preposizione   ai   suddetti
Uffici/Reparti  da  parte  delle  Amministrazioni  di   appartenenza.
L'ambito del trattamento consentito riguardo ai dati registrati nella
BDN-DNA e' individuato per  iscritto,  in  relazione  alle  attivita'
svolte dalle unita' organizzative di appartenenza,  dal  Responsabile
del  trattamento  (il  Direttore  del  S.S.I.I.)  per  finalita'   di
collaborazione internazionale di polizia. 
1.3 Misure di sicurezza della BDN-DNA 
1.3.1  Livelli  di  sicurezza  o  di   garanzia   nell'autenticazione
  informatica della banca dati 
    La BDN-DNA, coerentemente con la partizione in  due  livelli  del
software per la gestione dei profili del DNA (articolo 3, commi  3  e
4, del Regolamento), adotta  due  livelli  di  sicurezza  o  garanzia
(Level of Assurance - LoA) compatibili con la norma ISO-IEC 29115. 
    In particolare,  la  BDN-DNA  definisce  i  seguenti  livelli  di
sicurezza: 
      - livello 1 (corrispondente al LoA2 dell'ISO-IEC 29115): a tale
livello e' associato un rischio moderato e compatibile con  l'impiego
di un sistema di autenticazione a singolo fattore (user e password). 
    I servizi della BDN-DNA  accessibili  attraverso  il  livello  di
sicurezza 1 sono: tracciabilita' del campione biologico, elaborazioni
di dati statistici, formazione  a  distanza  (FAD  e-learning).  Agli
operatori abilitati ai suddetti servizi  e'  vietato  l'accesso  alla
funzionalita' di AFIS che consente la decodifica del codice  prelievo
per acquisire i dati anagrafici della persona sottoposta a prelievo; 
      - livello 2 (corrispondente al LoA4 dell'ISO-IEC 29115): a tale
livello e' associato un rischio altissimo e compatibile con l'impiego
di un sistema di autenticazione a due fattori basato  su  certificati
digitali e criteri di custodia delle chiavi  private  su  dispositivi
digitali dedicati (token). 
    I servizi della BDN-DNA  accessibili  attraverso  il  livello  di
sicurezza 2 sono:  ricerche  sulla  base  di  "riscontro  positivo  -
riscontro  negativo"  ("hit  -  no  hit")  a  livello   nazionale   o
internazionale, alimentazione, consultazione e raffronto dei  profili
del DNA nella BDN-DNA, trasmissione  dei  profili  del  DNA  e  degli
elettroferogrammi da parte dei laboratori di istituzioni  di  elevata
specializzazione, consultazione degli  elettroferogrammi  di  cui  al
punto 1.2. 
1.3.2 Rilascio e gestione delle  credenziali  di  autenticazione  per
  l'accesso e profili di autorizzazione 
    Il rilascio delle credenziali di autenticazione  agli  incaricati
del trattamento e' preceduto da un periodo di formazione a  distanza,
la cui durata e' definita dal Responsabile  del  trattamento,  svolto
attraverso la piattaforma di formazione a distanza  (FAD  e-learning)
accessibile dal portale S.S.I.I. 
    Il Direttore del  SCIP,  il  Dirigente  della  Divisione  4^  del
S.S.I.I., il  Direttore  dell'Ufficio  del  Laboratorio  centrale,  i
dirigenti/comandanti  degli  Uffici/Comandi  da   cui   dipendono   i
laboratori delle  Forze  di  polizia,  i  dirigenti/comandanti  degli
Uffici/Comandi delle Forze di polizia che effettuano il prelievo o la
movimentazione del campione biologico, i  dirigenti/comandanti  degli
Uffici/Comandi delle Forze  di  polizia  che  eseguono  richieste  di
ricerca  internazionale  verificato  che  l'operatore  dipendente  ha
completato il periodo di formazione a distanza, dispone per  iscritto
al  competente  focal  point  il  rilascio   delle   credenziali   di
autenticazione per l'accesso al portale per lo scambio  dati  -  IXP,
coerentemente con l'ambito  di  trattamento  consentito  (profilo  di
autorizzazione). 
    Ogni incaricato del trattamento che  accede  al  portale  per  lo
scambio dati - IXP e' identificato tramite un codice  univoco  ed  e'
abilitato allo svolgimento delle funzioni applicative  di  competenza
dell'unita'  organizzativa  cui  e'  preposto,  con  un  profilo   di
autorizzazione coerente con l'ambito del trattamento consentito. 
    In caso di variazione delle condizioni che  hanno  consentito  il
rilascio delle credenziali di autenticazione, in  particolare  quando
l'incaricato cessa o e' sospeso dal  servizio,  oppure  e'  preposto,
anche temporaneamente, ad altra unita'  organizzativa,  Il  Direttore
del SCIP, il Dirigente della Divisione 4^ del S.S.I.I., il  Direttore
dell'Ufficio del Laboratorio centrale, i  dirigenti/comandanti  degli
Uffici/Reparti da cui dipendono i laboratori delle Forze di  polizia,
i dirigenti/comandanti degli Uffici/Reparti delle  Forze  di  polizia
che  effettuano  il  prelievo  o  la  movimentazione   del   campione
biologico, i dirigenti/comandanti degli Uffici/Comandi delle Forze di
polizia   che   eseguono   richieste   di   ricerca   dispongono   la
disattivazione delle credenziali  al  focal  point  di  competenza  e
comunicano   tempestivamente   al   Responsabile   del   trattamento,
l'avvenuta disattivazione.  Si  procede  ad  analoga  disposizione  e
tempestiva  comunicazione  nel  caso  in   cui   all'incaricato   sia
modificato  l'ambito  di  trattamento  consentito,  ai   fini   della
variazione del profilo di autorizzazione del medesimo. 
    Il sistema  procede  automaticamente  alla  disattivazione  delle
credenziali di autenticazione nel caso  in  cui  siano  trascorsi  90
giorni dall'ultimo accesso al portale S.S.I.I. Per il  ripristino  e'
necessario che sia nuovamente disposto al focal point  di  competenza
di procedere a una nuova autorizzazione. 
    L'utenza  e'   cancellata   automaticamente   dopo   180   giorni
dall'ultimo accesso al portale S.S.I.I. 
    Il Direttore del  SCIP,  il  Dirigente  della  Divisione  4^  del
S.S.I.I., il  Direttore  dell'Ufficio  del  Laboratorio  centrale,  i
dirigenti/comandanti  degli  Uffici/Reparti  da   cui   dipendono   i
laboratori delle  Forze  di  polizia,  i  dirigenti/comandanti  degli
Uffici/Reparti delle Forze di polizia che effettuano il prelievo o la
movimentazione del campione biologico, i  dirigenti/comandanti  degli
Uffici/Comandi delle Forze  di  polizia  che  eseguono  richieste  di
ricerca internazionale , almeno con frequenza  trimestrale,  svolgono
verifiche riguardo alla sussistenza dei presupposti per  il  rilascio
delle  credenziali  di  autenticazione  o  di  attribuzione   di   un
determinato profilo. Tali verifiche sono svolte anche  con  l'ausilio
di apposite applicazioni software. Il  Responsabile  del  trattamento
svolge di iniziativa analoghe attivita' di verifica. 
1.3.3 Audit log delle operazioni  per  finalita'  di  verifica  della
  liceita' dei trattamenti 
    Gli accessi e le operazioni di trattamento dei profili del DNA in
ambito nazionale, contenuti nella BDN-DNA, eseguiti dal personale  in
servizio presso i laboratori delle Forze di  polizia  e  la  BDN-DNA,
sono  memorizzati  in  appositi  registri  degli  accessi   e   delle
operazioni (file di log) della BDN-DNA. 
    La registrazione contiene, ai sensi dell'articolo 9, comma 4  del
Regolamento, il riferimento normativo del reato per  la  motivazione,
il codice identificativo dell'utente  che  ha  effettuato  l'accesso,
l'identificazione   dell'ufficio   richiedente,   la    denominazione
dell'ufficio e l'identificativo dell'Autorita' giudiziaria, il numero
del procedimento  penale  e  l'anno  di  riferimento,  le  operazioni
eseguite  ed  i  loro  riferimenti  temporali.  La  registrazione  e'
conservata per venti anni, ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del
Regolamento. 
    Gli accessi e le operazioni di trattamento dei  profili  del  DNA
contenuti nella BDN-DNA, effettuati dal personale in servizio  presso
il Laboratorio centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma  1,  lettera
a) della legge 30 giugno 2009, n.85,  sono  memorizzati  in  appositi
registri degli  accessi  e  delle  operazioni  (file  di  log)  della
BDN-DNA. 
    La registrazione contiene, il codice  identificativo  dell'utente
che   ha   eseguito   l'accesso,    l'identificazione    dell'ufficio
richiedente, le operazioni eseguite e i loro  riferimenti  temporali.
La registrazione e' conservata per venti anni, ai sensi dell'articolo
3, commi 7 e 8, del Regolamento. 
    Gli accessi e le operazioni di  consultazione  automatizzata  dei
profili del DNA contenuti nella BDN-DNA per finalita' di cooperazione
transfrontaliera, sono memorizzati in appositi registri degli accessi
e delle operazioni (file di  log)  della  BDN-DNA.  La  registrazione
contiene  l'esistenza  o  meno  di  una  risposta  positiva,  i  dati
trasmessi, l'autorita' che gestisce la  banca  dati,  il  riferimento
normativo del reato per  la  motivazione,  il  codice  identificativo
dell'utente che ha eseguito l'accesso, l'identificazione dell'ufficio
richiedente,  la  denominazione   dell'ufficio   e   l'identificativo
dell'Autorita' giudiziaria,  il  numero  del  procedimento  penale  e
l'anno di riferimento, le operazioni eseguite ed i  loro  riferimenti
temporali. La registrazione e' conservata  per  due  anni,  ai  sensi
dell'articolo 17 comma 6 del Regolamento. 
    Gli  accessi  effettuati  dall'incaricato  avente   funzioni   di
amministratore di sistema, ad  eccezione  degli  accessi  concernenti
l'infrastruttura hardware, sono registrati in appositi registri degli
accessi  e  delle  operazioni  (file  di  log)  della   BDN-DNA.   La
registrazione, in  particolare,  riguarda  il  codice  identificativo
dell'utente che ha effettuato l'accesso ed il  riferimento  temporale
di tali accessi, ed e' conservata per venti anni. 
    La BDN-DNA adotta un sistema che acquisisce i dati degli  accessi
e delle operazioni registrati e  prodotti  dalle  applicazioni  della
stessa,  li  arricchisce   calcolando   un   codice   di   controllo,
applicandolo su ciascun record. Le informazioni cosi'  ottenute  sono
memorizzate su una nuova base dati dedicata alla  loro  conservazione
(confidenzialita', integrita' e disponibilita' dei dati). 
    In fase di consultazione dei file di log, la verifica del  codice
di controllo sui singoli record consentira' di evidenziare  eventuali
manipolazioni dei dati tracciati (integrita' dei dati). 
    I file di log sono utilizzati ai soli fini della  verifica  della
liceita'   del   trattamento,   dell'autocontrollo,   per   garantire
l'integrita' e la sicurezza  dei  dati  personali  e  nell'ambito  di
procedimenti penali. 
    Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del  Garante
e dell'Autorita' Giudiziaria i file di log richiesti. 
    I dati aggregati provenienti dall'analisi degli  accessi  vengono
messi a disposizione del Security Manager per  le  determinazioni  di
competenza. L'accesso ai suddetti dati puo'  avvenire  in  forma  non
aggregata nel caso in cui sia indispensabile ai fini  della  verifica
delle attivita' rilevanti per la sicurezza del trattamento dei dati. 
1.3.4 Misure fisiche 
    La BDN-DNA e' collocata nell'edificio ove ha  sede  il  S.S.I.I.,
situato all'interno di uno dei  compendi  ospitanti  gli  uffici  del
Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    La  vigilanza  e  la  protezione  del   compendio   e'   affidata
all'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale", il quale a tal fine
si avvale di personale della Polizia di Stato. 
    L'ingresso ai locali della BDN-DNA (Divisione 4^ del S.S.I.I.) e'
consentito al Direttore del S.S.I.I., al personale in servizio presso
la BDN-DNA e ai visitatori specificamente autorizzati  dal  Direttore
del S.S.I.I. o dal Dirigente della Divisione 4^ del S.S.I.I. 
    L'ingresso ai locali ove e' ubicata l'infrastruttura  hardware  e
software della BDN-DNA (sala server) e' consentito al  Direttore  del
S.S.I.I, al Dirigente della Divisione  4^  del  S.S.I.I.  e  al  solo
personale in servizio presso il S.S.I.I.,  individuato  per  iscritto
dal  Dirigente  della  Divisione  4^  del  S.S.I.I.,   in   relazione
all'attivita' svolta presso la BDN-DNA. 
    Per poter accedere fisicamente al compendio  e,  successivamente,
all'edificio ove ha sede il  S.S.I.I.  e,  quindi,  ai  locali  della
BDN-DNA (Divisione 4^ del S.S.I.I.), e' necessario  attraversare  tre
barriere elettroniche situate,  rispettivamente,  all'ingresso  delle
tre anzidette strutture. Il passaggio alle barriere  elettroniche  e'
consentito al personale in servizio previamente autorizzato e  munito
di  badge   individuale,   nonche'   ai   visitatori   specificamente
autorizzati,  muniti   di   badge   temporaneo   rilasciato,   previa
identificazione, dal personale della Polizia di Stato  che  sorveglia
l'ingresso principale del compendio. 
    Per  poter  accedere   fisicamente   ai   locali   che   ospitano
l'infrastruttura hardware e software della BDN-DNA (sala  server)  e'
ulteriormente   necessaria   l'identificazione   personale   mediante
l'utilizzo di caratteristiche biometriche. 
    I dati personali relativi all'identificazione per il rilascio dei
badge temporanei  e  quelli  concernenti  i  transiti  alle  barriere
elettroniche mediante  l'utilizzo  dei  badge,  sia  individuali  sia
temporanei, sono trattati per finalita' di sicurezza dall'Ispettorato
di pubblica sicurezza  "Viminale"  nel  rispetto  delle  disposizioni
previste dal decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare,  le
modalita' di trattamento e gli strumenti utilizzati, ivi compresi  il
profilo della sicurezza e quello dei  termini  di  conservazione  dei
dati, sono determinati con provvedimento scritto del responsabile del
trattamento,  individuato  nell'Ispettorato  di  pubblica   sicurezza
"Viminale". 
    Ai fini della sicurezza, il  patrimonio  tecnologico  (asset  IT)
riferito  alle  postazioni  di  lavoro  (PdL)   che   consentono   la
trasmissione dei dati alla Banca Dati, viene controllato  utilizzando
anche strumenti di certificazione digitale. 
1.3.5 Misure logiche 
    I servizi della BDN-DNA sono forniti in  una  zona  di  sicurezza
dedicata, protetta tramite una coppia di firewall in modalita' active
stand-by. 
    Sono, altresi', presenti oltre i firewall gia'  citati,  apparati
IPS/IDS e bilanciatori di carico di rete. 
1.3.6 Misure per il disaster recovery 
    Al fine di assicurare la continuita' di  funzionamento  del  sito
primario della BDN-DNA (avente sede a Roma) e' stato  predisposto  un
sito secondario remoto della  BDN-DNA,  presso  il  Centro  Unico  di
Backup della Polizia di Stato ubicato a  Bari  (a  circa  400  km  di
distanza dal sito primario), attivato in caso di disastro o di  altro
evento  di  eccezionale  gravita'  dichiarato  dal  Responsabile  del
trattamento, che permette la replica dei dati in modalita'  asincrona
per il salvataggio ed il ripristino dei dati. 
    Il Piano di Disaster  Recovery  della  BDN-DNA,  disponibile  nel
manuale della qualita' dei servizi offerti dalla BDN-DNA a norma  ISO
9001:2015, descrive il processo  che  garantisce  la  ripartenza  dei
servizi informatici della BDN-DNA in conformita'  a  quanto  previsto
dall'articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
    Il funzionamento del sito  secondario  remoto  della  BDN-DNA  e'
descritto in uno o piu' documenti  del  manuale  della  qualita'  dei
servizi offerti dalla BDN-DNA contenenti ruoli,  compiti,  modalita',
responsabilita', infrastruttura dell'hardware nonche' la  descrizione
delle procedure tecniche di attivazione del sito secondario remoto  e
di riattivazione del sito primario. 
    L'infrastruttura hardware-software e tutti i servizi offerti  dal
sito primario  della  BDN-DNA  sono  replicati  nel  sito  secondario
remoto. 
    Le Forze di polizia attraverso la rete del Ministero dell'interno
possono raggiungere sia il  sito  primario  che  il  sito  secondario
remoto. 
    L'infrastruttura di Disaster Recovery  limita  il  Recovery  Time
Objective (RTO) ad un periodo di  tempo  che  sara'  determinato  con
provvedimento del Responsabile del trattamento della BDN-DNA. Sia  il
sito primario che il sito secondario remoto sono in grado di  fornire
i servizi in alta affidabilita'.  Nel  sito  secondario  remoto  sono
previste le stesse misure di sicurezza fisiche e logiche adottate per
il sito primario. 
1.3.7 Ruolo del "Security Manager" dell'Ufficio Sicurezza Dati (USD). 
    L'Ufficio per la Sicurezza dei Dati, istituito nell'ambito  della
Direzione Centrale della Polizia  Criminale,  con  compiti  anche  di
Security Manager della BDN-DNA, fornisce pareri riguardanti  i  piani
di sicurezza dei dati, l'analisi dei rischi relativi ai  dati  ed  al
loro trattamento, l'analisi di impatto dei rischi sulle  attivita'  e
sulle risorse, il  coordinamento  ed  indirizzo  delle  attivita'  di
registrazione, di esame e verifica delle attivita' rilevanti  per  la
sicurezza del trattamento dei dati della BDN-DNA (security auditing).