Allegato 1 Schema di convenzione con Fintecna S.p.A. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Tra il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, sig. Vasco Errani, nato a Massa Lombarda (Ravenna), il 17 maggio 1955, e la societa' Fintecna S.p.A. (nel seguito definita Fintecna), in persona dell'amministratore delegato avv. Marcello Villa, nato a Roma, il 22 settembre 1956, a cio' autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione del 25 ottobre 2016. Premesso a) che in data 17 ottobre 2016 e' stato emanato il decreto-legge n. 189/2016 (di seguito «decreto-legge») recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», che disciplina le funzioni ed i compiti del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016; b) che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge, nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal medesimo decreto-legge, anche avvalendosi dei Presidenti delle Regioni interessate che operano in qualita' di vice-Commissari in stretto raccordo con il Commissario, che puo' delegare loro le funzioni a lui attribuite; c) che l'art. 2 del decreto-legge disciplina le funzioni del Commissario Straordinario e dei vice-Commissari, ai fini dell'attuazione di tutti gli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge, volti alla riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016; d) che, per lo svolgimento delle attivita' sopra descritte, ogni Regione istituisce, unitamente ai comuni interessati, un ufficio comune denominato «ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016» al quale possono essere assegnate risorse con professionalita' tecnico-specialistiche; e) che l'art. 50 del decreto-legge, disciplinante la struttura del Commissario straordinario e le misure per il personale impiegato in attivita' emergenziali prevede che, ferma restando la dotazione di personale gia' prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2; f) che le duecentoventicinque unita' di personale di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Fintecna S.p.a. per assicurare il supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche; g) che, all'attuazione del citato art. 50 del decreto-legge, si provvede nei limiti di spesa di euro 3 milioni, per l'anno 2016, e di euro 15 milioni annui per gli anni 2017 e 2018 e che ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'art. 52 del decreto-legge; h) che il Commissario straordinario ha chiesto a Fintecna S.p.a. di procedere all'individuazione del personale da utilizzare per il supporto tecnico-ingegneristico occorrente per lo svolgimento delle attivita' di cui al decreto-legge e che Fintecna S.p.a. si e' dichiarata disponibile in tal senso. Tutto cio' premesso Le parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Conferma delle premesse §1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.