Art. 11. Obblighi relativi alla tracciabilita' dei flussi finanziari §1. Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. §2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010 e s.m.i. §3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n. 136/2010 e s.m.i.