Art. 2. Oggetto §1. Costituisce oggetto della presente convenzione lo svolgimento da parte di Fintecna dell'attivita' di supporto tecnico-ingegneristico necessaria alla realizzazione, con la massima celerita', efficacia ed efficienza, degli interventi e delle iniziative previste dal decreto-legge citato, attraverso l'individuazione del personale da adibire alle stesse. §2. In particolare, Fintecna: a) procede, anche attraverso la sensibilizzazione degli ordini professionali di categoria, alla selezione del personale in possesso delle necessarie esperienze e qualificazione professionale attestata dall'iscrizione negli appositi albi professionali; b) provvede, ove necessario previa formalizzazione dei relativi rapporti contrattuali, all'organizzazione ed alla gestione del personale selezionato, curando direttamente l'adempimento di tutti gli obblighi di natura retributiva, previdenziale e tributaria; c) mette a disposizione il personale selezionato per lo svolgimento da parte del Commissario straordinario e dei vice- Commissari delle attivita' come individuate e disciplinate dal decreto-legge citato.