Art. 3. Modalita' di svolgimento delle prestazioni risorse disponibili e coordinamento §1. Fintecna, nell'ambito dell'incarico ad essa affidato, procede all'individuazione del personale, in possesso delle necessarie esperienze e qualificazione professionale, destinato allo svolgimento dell'attivita' di supporto tecnico-ingegneristico occorrente per l'istruttoria relativa all'erogazione dei contributi e gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata, come previsti dal decreto-legge, nonche' per quella afferente i procedimenti relativi ai necessari titoli abilitativi edilizi, ferma restando in capo ai singoli comuni la competenza all'adozione dell'atto finale di rilascio del titolo abilitativo edilizio. §2. Le suddette attivita' di supporto tecnico-ingegneristico consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella: a) verifica di congruita' tecnico-economica di progetti sviluppati da terzi e sottoposti a valutazione; b) verifica della documentazione fornita dagli affidatari degli appalti; c) redazione della documentazione necessaria all'iter procedurale in assistenza ai privati; d) gestione dell'archivio documentale; e) attivita' di front office, per supporto gestionale alla elaborazione delle pratiche necessarie all'ottenimento dei finanziamenti agevolati e per fornire tutte le informazioni utili ad attivare il processo di richiesta dei finanziamenti; f) supporto professionale ed amministrativo-contabile, per il monitoraggio della normativa e le necessarie rendicontazioni. §3. In una fase successiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge, il personale individuato da Fintecna e destinato alla struttura commissariale potra' altresi' fornire il supporto necessario per l'attuazione degli interventi di ripristino di opere pubbliche e beni culturali. §4. Fintecna mette a disposizione fino ad un massimo di n. 45 unita' di personale, dotate delle necessarie competenze e qualificazioni professionali tecnico-specialistiche, per la realizzazione delle attivita' sommariamente descritte nei precedenti paragrafi §1, §2 e §3, da impiegare prioritariamente presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge. §5. L'attivita' di supporto tecnico-ingegneristico svolta dal personale di Fintecna sara' coordinata da un capo progetto individuato dalla stessa societa' che si relazionera' con il referente individuato, per ciascun ufficio speciale per la ricostruzione, dalle regioni mediante i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge e con il direttore generale della struttura commissariale centrale.