(Allegato 1-art. 4)
 
                               Art. 4. 
                              Personale 
 
    §1. Fintecna individua le unita'  di  personale,  destinate  allo
svolgimento dell'attivita' di supporto tecnico-ingegneristico, tra il
proprio personale dipendente. 
    §2. In considerazione del contesto di emergenza ed eccezionalita'
degli  interventi  richiesti,  nonche'  della  peculiare   natura   e
complessita' delle attivita'  da  espletarsi  in  un  arco  temporale
limitato, Fintecna puo' ricorrere anche alle prestazioni di  soggetti
terzi, da essa individuati ed in possesso delle necessarie esperienze
e qualificazioni professionali tecnico-specialistiche: a) procedendo,
nel limite  massimo  del  30%  delle  unita'  di  personale  messe  a
disposizione della struttura commissariale, alla stipula di  appositi
contratti di prestazione di servizi; b) procedendo  alla  stipula  di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di durata  non
superiore ad un anno ed eventualmente rinnovabile  per  un  ulteriore
anno; c) avvalendosi dei contratti eventualmente gia' in  essere  per
analoghe  iniziative,   con   oneri   ricompresi   nei   limiti   del
corrispettivo di cui all'art. 6, paragrafo §2 che segue. 
    §3. In ragione della particolare natura e tipologia di  attivita'
che il personale messo a disposizione da Fintecna  sara'  chiamato  a
svolgere, in via prioritaria,  presso  gli  Uffici  speciali  per  la
ricostruzione di cui all'art. 3 del  decreto-legge,  detto  personale
sara' composto da: a) un coordinatore; b)  almeno  trentadue  profili
professionali di tipo tecnico (in particolare: ingegneri, architetti,
geologi e geometri); c) un numero massimo di otto unita' di personale
con profilo  amministrativo;  d)  quattro  unita'  di  personale  con
competenza specifica in materia di gestione degli interventi  post  -
sismici, anche provenienti da  Amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.