Art. 4. Personale §1. Fintecna individua le unita' di personale, destinate allo svolgimento dell'attivita' di supporto tecnico-ingegneristico, tra il proprio personale dipendente. §2. In considerazione del contesto di emergenza ed eccezionalita' degli interventi richiesti, nonche' della peculiare natura e complessita' delle attivita' da espletarsi in un arco temporale limitato, Fintecna puo' ricorrere anche alle prestazioni di soggetti terzi, da essa individuati ed in possesso delle necessarie esperienze e qualificazioni professionali tecnico-specialistiche: a) procedendo, nel limite massimo del 30% delle unita' di personale messe a disposizione della struttura commissariale, alla stipula di appositi contratti di prestazione di servizi; b) procedendo alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore ad un anno ed eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno; c) avvalendosi dei contratti eventualmente gia' in essere per analoghe iniziative, con oneri ricompresi nei limiti del corrispettivo di cui all'art. 6, paragrafo §2 che segue. §3. In ragione della particolare natura e tipologia di attivita' che il personale messo a disposizione da Fintecna sara' chiamato a svolgere, in via prioritaria, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge, detto personale sara' composto da: a) un coordinatore; b) almeno trentadue profili professionali di tipo tecnico (in particolare: ingegneri, architetti, geologi e geometri); c) un numero massimo di otto unita' di personale con profilo amministrativo; d) quattro unita' di personale con competenza specifica in materia di gestione degli interventi post - sismici, anche provenienti da Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.