Art. 7. Rendicontazione e verifica delle prestazioni §1. Entro i due mesi successivi al termine di ciascun anno, Fintecna invia al Commissario straordinario una relazione illustrativa dell'attivita' svolta nell'anno precedente, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti. §2. Al fine di verificare l'attivita' svolta, il Commissario straordinario con proprio provvedimento individua la struttura deputata alla verifica della relazione e del rendiconto di cui al presente articolo, da effettuarsi entro trenta giorni dall'invio della documentazione da parte di Fintecna.