Art. 9. Responsabilita' §1. Fintecna assicura, tramite i propri dipendenti ed il personale da essa individuato ai sensi dell'art. 4, l'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione. §2. Fintecna e' responsabile nei confronti del Commissario straordinario degli eventuali pregiudizi derivanti dall'operato del proprio personale, ivi compreso quello individuato secondo le modalita' di cui al precedente art. 4, paragrafo § 2, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.