(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 2015, N. 191 
 
    All'articolo 1: 
    al comma 3, quarto periodo, la parola: «72» e'  sostituita  dalla
seguente: «73»; 
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
    «6-bis.  I  commissari  del  Gruppo  ILVA,  al   fine   esclusivo
dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e  delle
attivita'  di  tutela  ambientale   e   sanitaria   dell'impresa   in
amministrazione  straordinaria,  come  eventualmente   modificato   e
integrato per effetto  della  procedura  di  cui  al  comma  8,  sono
autorizzati a contrarre finanziamenti  statali,  nel  rispetto  della
normativa dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800
milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino  a
200 milioni di euro nel 2017.  I  finanziamenti  statali  di  cui  al
periodo precedente  sono  erogati  secondo  modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.  I  relativi
importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di  previsione
del  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Sugli  importi   erogati
maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6  mesi  pubblicato
il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di
uno spread pari al 3 per cento. I predetti  importi  sono  rimborsati
nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati,  ovvero
in altro esercizio qualora si provveda  in  tal  senso  con  apposita
disposizione legislativa. I commissari del Gruppo ILVA devono  tenere
conto, ai fini dell'aggiudicazione con la procedura di cui  al  comma
2, degli impegni assunti dai soggetti offerenti e  dell'incidenza  di
essi sulla necessita' di ricorrere ai finanziamenti di cui  al  primo
periodo da parte dell'amministrazione  straordinaria.  I  criteri  di
scelta del contraente utilizzati dai commissari del Gruppo ILVA  sono
indicati in una relazione da trasmettere  alle  Camere  entro  il  30
luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per capitale e  interessi
sono  soddisfatti,  nell'ambito  della  procedura   di   ripartizione
dell'attivo della societa', in prededuzione, ma  subordinatamente  al
pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli  altri
creditori della procedura di amministrazione  straordinaria,  nonche'
dei creditori privilegiati ai sensi  dell'articolo  2751-bis,  numero
1), del codice civile. E', comunque, fatto obbligo di  promuovere  le
azioni di rivalsa, le azioni di responsabilita' e di risarcimento nei
confronti dei soggetti che hanno, anche indirettamente,  cagionato  i
danni ambientali e sanitari, nonche' danni al Gruppo ILVA  e  al  suo
patrimonio. 
    6-ter. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo  3,  comma
1-ter, del decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono versate, per  un
importo pari a 400 milioni di euro, all'entrata  del  bilancio  dello
Stato nell'anno 2016. 
    6-quater. All'articolo 1, comma  958,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, le parole: "2.000  milioni  di  euro"  sono  sostituite
dalle seguenti: "2.100 milioni di euro". 
    6-quinquies. Il Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,  di  cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il
periodo di programmazione 2014-2020, e' ridotto  di  100  milioni  di
euro per l'anno 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2017. 
    6-sexies.  All'articolo  3,  comma  1-ter,  del  decreto-legge  5
gennaio 2015, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
marzo 2015, n. 20, al  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  "con  una
dotazione iniziale di 150 milioni  di  euro  per  l'anno  2015"  sono
aggiunte le seguenti: "e di 50 milioni di euro per l'anno 2016" e  il
sesto periodo e' sostituito dal seguente: "Al relativo onere, pari  a
150 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per l'anno
2016,   si   provvede   mediante   corrispondente   utilizzo    delle
disponibilita' in conto residui, iscritte in bilancio rispettivamente
negli anni 2015 e 2016, relative all'autorizzazione di spesa  di  cui
all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  e
successive modificazioni.". 
    6-septies. Al comma 837 dell'articolo 1 della legge  28  dicembre
2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole da: "L'organo commissariale" fino a:  "Allo  scopo,"
sono soppresse; 
    b) al quarto periodo, dopo le parole: "400 milioni di euro"  sono
inserite le seguenti: "per l'anno 2015". 
    6-octies. All'articolo 2-bis, comma 2-bis,  del  decreto-legge  5
gennaio 2015, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
marzo 2015, n. 20, il secondo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
"Gli specifici criteri di  valutazione,  che  escludono  il  rilascio
della garanzia per le imprese che non presentino  adeguate  capacita'
di rimborso del finanziamento bancario da garantire, nonche'  per  le
imprese in difficolta' ai sensi  di  quanto  previsto  dalla  vigente
disciplina dell'Unione europea, tengono conto  in  particolare  delle
esigenze di  accesso  al  credito  delle  imprese  con  un  fatturato
costituito,  per  almeno  due  esercizi,   anche   non   consecutivi,
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, per  almeno  il  50
per cento del relativo importo, da servizi, lavori e  forniture  resi
ai complessi aziendali della societa' ILVA S.p.A. I predetti  criteri
sono applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla  data
di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro
35.000.000 di cui al comma 1". 
    6-novies. Al quarto periodo del comma 2  dell'articolo  53  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo  14-bis
del  decreto-legge  30  giugno  2005,   n.   115,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168,  dopo  le  parole:
"continuita' occupazionale di tutti i  lavoratori  interessati"  sono
aggiunte le seguenti: "anche  tramite  il  ricorso  all'istituto  del
lavoro socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo 26 del
decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  150.  Allo  scopo  sono
utilizzate  le  risorse  di  cui  all'articolo  5,  comma   14,   del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80". 
    6-decies. Per i lavoratori  dello  stabilimento  ILVA  di  Genova
Cornigliano, inseriti in contratti di  solidarieta'  antecedentemente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 148, continua ad applicarsi, non oltre il 30 settembre  2016
e nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno, l'aumento
del 10 per cento della retribuzione persa a seguito di  riduzione  di
orario, previsto dall'articolo 2-bis del  decreto-legge  31  dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2015, n. 11. All'onere derivante dall'attuazione del presente  comma,
pari a 1,7 milioni di euro per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    6-undecies. A seguito del trasferimento dei  complessi  aziendali
del  Gruppo  ILVA,  le  somme  eventualmente  confiscate  o  comunque
pervenute allo Stato in  via  definitiva  all'esito  di  procedimenti
penali, anche diversi da  quelli  per  reati  ambientali  o  connessi
all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del
titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma
societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei
rispettivi soci o amministratori, che prima del  commissariamento  di
cui  al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89,  abbiano  esercitato
attivita' di direzione e  coordinamento  sull'impresa  commissariata,
salvo quanto dovuto per spese di giustizia, sono versate,  fino  alla
concorrenza dell'importo di 800  milioni  di  euro,  all'entrata  del
bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di
cui al comma 6-bis e, per  la  parte  eccedente,  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5  gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo  2015,
n. 20, per essere destinate al finanziamento  di  interventi  per  il
risanamento e la bonifica ambientale  e,  in  via  subordinata,  alla
riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei
comuni di Taranto e di Statte.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti
variazioni di bilancio»; 
    al comma 7, primo periodo, le parole:  «31  dicembre  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»; 
    dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio  2015,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "2-ter. Le garanzie di cui al presente  articolo  sono  concesse,
nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1 e di  quanto
previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  193  del  20  agosto  2012,  fino  all'80  per   cento
dell'ammontare dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e  fino
a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa"»; 
    al comma 8, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «del  mare»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  sentito  l'Istituto  superiore  per   la
protezione e la ricerca ambientale  (ISPRA),»  e  sono  aggiunte,  in
fine, le  seguenti  parole:  «e  garantisce  l'integrale  e  costante
rispetto dei limiti di emissione stabiliti a livello europeo»; 
    dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    «8-bis.  Per  almeno  cinque  anni,  l'aggiudicatario  ai   sensi
dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre  2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio  2004,
n. 39, relativamente allo stabilimento  siderurgico  ILVA  S.p.A.  di
Taranto,  deve  presentare  alle  Camere  una  relazione   semestrale
relativa allo stato di riconversione industriale e alle attivita'  di
tutela ambientale e sanitaria»; 
    il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
    «9. Per le modifiche e integrazioni  del  Piano  delle  misure  e
delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria e  di  altri  titoli
autorizzatori, diverse da  quelle  necessarie  per  l'attuazione  del
Piano industriale  e  autorizzate  ai  sensi  del  comma  8,  trovano
applicazione il  titolo  III-bis  della  parte  seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  nonche'  le  altre  discipline
ordinarie di settore»; 
    dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
    «10-bis. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, i  commissari  del  Gruppo
ILVA inviano alle Camere una relazione sull'attivita' posta in essere
con riguardo al materiale  presente  nello  stabilimento  siderurgico
ILVA S.p.A. di  Taranto  che  possa  contenere  amianto  o  materiale
radioattivo».