(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
              al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 3, le parole:  «,  sono  introdotte»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sono inserite»; 
      al comma 4, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        "1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario
cooperativo, la  banca  di  credito  cooperativo,  entro  il  termine
stabilito con le disposizioni di cui all'articolo  37-bis,  comma  7,
previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo
alla sana e prudente gestione della banca, puo' deliberare la propria
trasformazione in societa'  per  azioni.  In  mancanza,  la  societa'
delibera la propria liquidazione"»; 
      al comma 5: 
        all'alinea,  le  parole:  «Dopo  l'articolo  37  del  decreto
legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,  sono  introdotti»   sono
sostituite dalle seguenti: «Nella sezione II del capo V del titolo II
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37
sono inseriti»; 
      al capoverso Art. 37-bis: 
        al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
        «c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una
banca costituita  in  forma  di  societa'  per  azioni  sottoposta  a
direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera  a)  e
composti dalle altre societa' di cui alle lettere b) e c)»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le banche di credito  cooperativo  aventi  sede  legale
nelle  province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   possono
rispettivamente  costituire  autonomi  gruppi   bancari   cooperativi
composti solo da banche aventi sede e operanti  esclusivamente  nella
medesima  provincia  autonoma,  tra  cui  la   corrispondente   banca
capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui  all'articolo  14,
comma 1, lettera a); il  requisito  minimo  di  patrimonio  netto  e'
stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis»; 
      al comma 3: 
        alla lettera a), le parole: «e' attribuita»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sono attribuiti»; 
        alla lettera b), numero 2), le parole: «ed eccezionali»  sono
soppresse; 
        la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d) i  criteri  e  le  condizioni  di  adesione,  di  diniego
dell'adesione e di recesso dal contratto, nonche' di  esclusione  dal
gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il  principio
di solidarieta' tra le banche cooperative a mutualita' prevalente»; 
      al comma 5,  dopo  le  parole:  «richieste  di  adesione»  sono
inserite le seguenti: «, il recesso»; 
      al comma 6, le parole: «Alle  partecipazioni  delle  banche  di
credito  cooperativo»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Alle
partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche  di  credito
cooperativo  e  delle   banche   cui   fanno   capo   i   sottogruppi
territoriali»; 
      il comma 7 e' sostituito dai seguenti: 
      «7. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  al  fine  di
assicurare l'adeguatezza  dimensionale  e  organizzativa  del  gruppo
bancario cooperativo, puo' stabilire con proprio decreto, sentita  la
Banca d'Italia: 
        a) il numero minimo di banche di credito  cooperativo  di  un
gruppo bancario cooperativo; 
        b) una soglia  di  partecipazione  delle  banche  di  credito
cooperativo al capitale della societa' capogruppo diversa  da  quella
indicata al comma 1, lettera  a),  tenuto  conto  delle  esigenze  di
stabilita' del gruppo; 
        c) le modalita' e i criteri per assicurare il  riconoscimento
e la salvaguardia delle peculiarita' linguistiche e  culturali  delle
banche di credito cooperativo aventi  sede  legale  nelle  regioni  a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. 
      7-bis. La Banca d'Italia, al  fine  di  assicurare  la  sana  e
prudente  gestione,  la  competitivita'  e  l'efficienza  del  gruppo
bancario  cooperativo,  nel  rispetto  della  disciplina  prudenziale
applicabile e delle finalita' mutualistiche,  detta  disposizioni  di
attuazione  del  presente  articolo  e  dell'articolo   37-ter,   con
particolare riferimento: 
        a)  ai  requisiti  minimi  organizzativi  e  operativi  della
capogruppo; 
        b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3,  alle
caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per
la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo; 
        c) ai requisiti specifici, compreso il  requisito  minimo  di
patrimonio  netto  della  capogruppo,  relativi  ai  gruppi   bancari
cooperativi previsti dal comma 1-bis»; 
      al capoverso Art. 37-ter, comma 3, dopo le parole:  «le  banche
di credito» e' inserita la seguente: «cooperativo»; 
      al comma 6, lettera  b),  capoverso,  il  secondo  e  il  terzo
periodo sono soppressi; 
      al comma 7: 
        alla lettera b), le parole: «all'articolo 150-bis, comma  1,»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 150-bis, comma 1»; 
        alla lettera f), capoverso 4-bis, primo periodo,  la  parola:
«altresi'» e' sostituita dalle seguenti: «, in deroga  ai  limiti  di
cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, primo periodo, le parole:  «dalla  presente  legge»
sono sostituite dalle seguenti: «dal presente decreto» e  le  parole:
«comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 7 e 7-bis»; 
      al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 7» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 7 e 7-bis» e dopo le parole:  «commi  1  e  2»
sono inserite le seguenti: «del presente articolo»; 
      dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  150-bis,
comma 5, del decreto  legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,  la
devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo  che,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, presentino alla Banca d'Italia,  ai
sensi dell'articolo 58 del  decreto  legislativo  n.  385  del  1993,
istanza, anche congiunta, di conferimento  delle  rispettive  aziende
bancarie  ad  una  medesima  societa'  per  azioni,  anche  di  nuova
costituzione,  autorizzata  all'esercizio  dell'attivita'   bancaria,
purche' la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno  una
delle banche istanti possieda, alla data del  31  dicembre  2015,  un
patrimonio  netto  superiore  a  duecento  milioni  di   euro,   come
risultante dal bilancio riferito a tale  data,  su  cui  il  revisore
contabile ha espresso un giudizio senza rilievi. 
      3-ter.  All'atto  del  conferimento,  la   banca   di   credito
cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo  pari
al 20 per cento del  patrimonio  netto  al  31  dicembre  2015,  come
risultante dal bilancio riferito a tale  data,  su  cui  il  revisore
contabile ha espresso un giudizio senza rilievi. 
      3-quater. A seguito  del  conferimento,  la  banca  di  credito
cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto
del versamento di cui al comma 3-ter,  modifica  il  proprio  oggetto
sociale  per  escludere  l'esercizio  dell'attivita'  bancaria  e  si
obbliga a mantenere le clausole  mutualistiche  di  cui  all'articolo
2514 del  codice  civile,  nonche'  ad  assicurare  ai  soci  servizi
funzionali al mantenimento del rapporto con la  societa'  per  azioni
conferitaria, di formazione e informazione sui temi del  risparmio  e
di promozione di programmi di  assistenza.  Non  spetta  ai  soci  il
diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma,  lettera
a), del  codice  civile.  In  caso  di  inosservanza  degli  obblighi
previsti dal presente comma e dai commi 3-bis e 3-ter, il  patrimonio
della conferente o, a  seconda  dei  casi,  della  banca  di  credito
cooperativo e' devoluto ai sensi  dell'articolo  17  della  legge  23
dicembre  2000,  n.  388.  In  caso  di  mancato  ottenimento   delle
autorizzazioni indicate al comma 3-bis entro il termine stabilito dal
comma 1, la banca di credito cooperativo puo' chiedere  l'adesione  a
un gruppo cooperativo gia'  costituito  entro  i  successivi  novanta
giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3». 
    Nel capo I, dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: 
    «Art.  2-bis.  -  (Fondo  temporaneo  delle  banche  di   credito
cooperativo). - 1. Durante la fase di costituzione di gruppi  bancari
cooperativi, l'obbligo di  cui  all'articolo  33,  comma  1-bis,  del
decreto  legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,  introdotto  dal
presente decreto, e' assolto, anche ai sensi e per gli effetti di cui
al comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto e fino alla  data  di
adesione della banca di credito cooperativo  ad  un  gruppo  bancario
cooperativo, dall'adesione della stessa a un Fondo  temporaneo  delle
banche di credito cooperativo, promosso  dalla  Federazione  italiana
delle  banche  di  credito  cooperativo-casse  rurali  ed   artigiane
mediante strumento di natura privatistica. 
    2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale  strumento
mutualistico-assicurativo e puo' favorire, in base a quanto  definito
nel proprio statuto, processi di consolidamento e  di  concentrazione
delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello  statuto  il
sistema contributivo,  il  limite  massimo  di  impegno  per  singolo
intervento nonche' il limite  massimo  al  richiamo  di  fondi  dalle
banche aderenti. 
    3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data  di
approvazione del relativo statuto.  Al  momento  dell'adesione  della
banca di  credito  cooperativo  al  gruppo  bancario  cooperativo,  i
pregressi impegni, le attivita' in corso e i  rapporti  giuridici  in
essere derivanti dalla  gestione  del  Fondo  vengono  assunti  dalle
banche capogruppo e dal  gruppo  di  riferimento,  sulla  base  degli
impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti  da
ciascuna banca aderente». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, dopo le parole: «da parte di banche» sono  inserite
le seguenti: «e di intermediari finanziari iscritti all'albo  di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993,  n.  385,
di seguito denominati "societa' cedenti",»; 
      al comma 3, primo periodo, le parole:  «nella  decisione  della
Commissione  europea  di  cui  al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nella decisione della Commissione europea». 
    All'articolo 4, comma 1: 
      all'alinea, la parola: «cartolarizzazioni» e' sostituita  dalla
seguente: «cartolarizzazione»; 
      alla lettera a), le parole: «valore  netto  di  bilancio»  sono
sostituite dalle seguenti: «valore contabile netto  alla  data  della
cessione»; 
      alla lettera d), la parola:  «antergate»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «possono essere antergate»; 
      alla lettera f), dopo le  parole:  «interessi  sui  Titoli»  e'
inserita la seguente: «senior». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1,  secondo  periodo,  le  parole:  «Regolamento  (UE)
1060/2009» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «regolamento  (CE)  n.
1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  settembre
2009,»; 
      al comma 2: 
        al  primo  periodo,  le  parole:  «Regolamento   (UE)»   sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n.»; 
        al secondo e al terzo periodo,  le  parole:  «banca  cedente»
sono sostituite dalle seguenti: «societa' cedente»; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti
e' diverso dalla societa' cedente e  non  appartiene  al  suo  stesso
gruppo.  L'eventuale  decisione  della  societa'  cessionaria  o  dei
portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve
determinare un peggioramento del rating del Titolo  senior  da  parte
dell'ECAI». 
      All'articolo 6, comma 2, le parole: «possa essere differita  al
ricorrere di determinate condizioni» sono sostituite dalle  seguenti:
«, al ricorrere di determinate  condizioni,  possa  essere  differita
ovvero postergata  al  completo  rimborso  del  capitale  dei  Titoli
senior». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1: 
        all'alinea, le parole: «NPLs Servicer» sono sostituite  dalle
seguenti: «soggetto incaricato della riscossione dei crediti  ceduti»
e la parola: «impiegati» e' sostituita dalla seguente: «impiegate»; 
        al numero 3), dopo le parole: «all'articolo 4,» sono inserite
le seguenti: «comma 1,»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Puo' essere previsto che i pagamenti di cui al comma 1,
numeri  2)  e  5),  possano  essere  condizionati  a   obiettivi   di
performance nella riscossione o recupero in relazione al  portafoglio
di crediti ceduti ovvero possano essere, al ricorrere di  determinate
condizioni, postergati al completo rimborso del capitale  dei  Titoli
senior». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, le parole: «banca cedente»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «societa'  cedente»  e  le  parole:  «della  banca»   sono
sostituite dalle seguenti: «della societa' cedente»; 
      al comma 3, dopo le parole: «Titoli junior  o  mezzanine»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «emessi   nell'ambito   di   operazioni   di
cartolarizzazione per le quali e' stata  chiesta  la  garanzia  dello
Stato di cui all'articolo 3, comma 1». 
    All'articolo 9: 
      al comma 2, terzo periodo, le  parole:  «sopra  indicati»  sono
sostituite dalle seguenti: «indicati al comma 1»; 
      al comma 3, lettera a),  le  parole:  «alla  media  dei  prezzi
giornalieri» sono sostituite  dalle  seguenti:  «come  la  media  dei
prezzi giornalieri». 
    All'articolo 10, comma 1, le parole:  «Ministro  dell'economia  e
finanze» sono sostituite dalle seguenti:  «Ministro  dell'economia  e
delle finanze» e le parole: «banca  cedente»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «societa' cedente». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1, secondo periodo, le parole: «in concerto»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»; 
      al comma  2,  le  parole:  «alle  scadenze  e  per  l'ammontare
originariamente  previsti  dalla  documentazione  dell'operazione  di
cartolarizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «non pagato  dalla
societa' cessionaria»; 
      al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «di tali diritti»
sono inserite le seguenti: «e subordinatamente al pagamento di quanto
dovuto a titolo di interessi ai portatori dei Titoli  senior»  e,  al
secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 10» sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 12». 
    All'articolo 12, comma 1, primo periodo, le parole: «100  milioni
di euro» sono sostituite dalle seguenti: «120 milioni di euro». 
    All'articolo 13: 
      al comma 1, dopo le parole: «del decreto-legge 1º luglio  2009,
n. 78,» sono inserite le seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,»; 
      al comma 2, le parole: «dalla data di conversione del  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto». 
    Nel capo II, dopo l'articolo 13 e' aggiunto il seguente: 
    «Art.   13-bis.   -   (Vigilanza   su    obbligazioni    bancarie
collateralizzate). - 1. All'articolo 7-quater, comma 1,  della  legge
30 aprile 1999, n. 130, le parole: "commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter,
comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7,
e 7-ter, comma 1"». 
    La rubrica del capo II e' sostituita  dalla  seguente:  «Garanzia
sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS)». 
    All'articolo 14: 
      al comma 1, capoverso 3-bis,  primo  periodo,  le  parole:  «in
quanto escluse» sono sostituite dalle seguenti: «in quanto esclusi» e
le  parole:  «all'articolo  70  e  seguenti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «agli articoli 70 e seguenti»; 
      al comma 2, secondo periodo, le parole: «come modificato»  sono
sostituite dalla seguente: «introdotto»; 
      la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Irrilevanza  fiscale
dei  contributi  percepiti  a  titolo  di  liberalita'  da   soggetti
sottoposti a procedure di crisi». 
    All'articolo 15, nella rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: «ente
ponte»,  ovunque   ricorrono,   sono   sostituite   dalla   seguente:
«ente-ponte». 
    All'articolo 16: 
      al comma 1, dopo la parola: «emessi» sono inserite le seguenti: 
      «, a favore di soggetti che svolgono attivita' d'impresa,»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1  emessi  a
favore  di  soggetti  che  non  svolgono  attivita'  d'impresa   sono
assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e  catastale  nella
misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in  capo  all'acquirente
ricorrano le condizioni previste alla  nota  II-bis)  all'articolo  1
della  tariffa,  parte  prima,  allegata   al   testo   unico   delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26  aprile  1986,  n.  131.  In  caso  di
dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita  nel
quinquennio  dalla  data  dell'atto,  si  applicano  le  disposizioni
indicate nella predetta nota»; 
      al comma 3, la  parola:  «provvedimento»  e'  sostituita  dalla
seguente: «decreto»; 
      al  comma  5,  la  parola:  «modificata»  e'  sostituita  dalla
seguente: «modificato». 
    Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  17-bis.  -  (Modifica   all'articolo   120   del   decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle
valute e al calcolo degli interessi). - 1. Al comma  2  dell'articolo
120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le lettere  a)
e b) sono sostituite dalle seguenti: 
        "a) nei rapporti di conto corrente o di  conto  di  pagamento
sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita'
nel conteggio degli interessi sia debitori  sia  creditori,  comunque
non inferiore ad un  anno;  gli  interessi  sono  conteggiati  il  31
dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per
cui sono dovuti; 
        b) gli  interessi  debitori  maturati,  ivi  compresi  quelli
relativi a finanziamenti a valere su carte di  credito,  non  possono
produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono  calcolati
esclusivamente sulla sorte  capitale;  per  le  aperture  di  credito
regolate  in  conto  corrente  e  in  conto  di  pagamento,  per  gli
sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il  limite
del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e
divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in  cui
sono maturati; nel caso di  chiusura  definitiva  del  rapporto,  gli
interessi  sono  immediatamente  esigibili;  2)   il   cliente   puo'
autorizzare, anche preventivamente, l'addebito  degli  interessi  sul
conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la
somma addebitata e' considerata sorte capitale;  l'autorizzazione  e'
revocabile in ogni momento, purche' prima che l'addebito abbia  avuto
luogo". 
      Art. 17-ter. - (Assegni bancari). - 1. Il numero 3)  del  primo
comma dell'articolo 45 del regio decreto 21 dicembre 1933,  n.  1736,
e' sostituito dal seguente: 
        "3) con dichiarazione della Banca d'Italia  richiesta  da  un
banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti". 
      Art. 17-quater. - (Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326). - 1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        "3-bis. Con decreto di natura non regolamentare  il  Ministro
dell'economia e delle finanze adegua il tasso  di  remunerazione  del
conto corrente di Tesoreria centrale denominato 'CDP SpA  -  gestione
separata', al fine di allinearlo ai livelli di mercato  in  relazione
all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del  conto  medesimo,
tenendo conto altresi' del costo effettivo delle  passivita'  che  lo
alimentano". 
      Art. 17-quinquies. - (Strumenti bancari di pagamento). - 1.  Il
primo e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 202  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da  quelli  in
contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio  del
pagamento si produce se  l'accredito  a  favore  dell'amministrazione
avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento». 
    La  rubrica  del  capo   IV   e'   sostituita   dalla   seguente:
«Disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio». 
    All'allegato 1, numero 1), dopo le parole: «INTESA  SANPAOLO»  e'
inserita la seguente: «SPA». 
    All'allegato 2: 
      al numero (7), dopo le parole: «Secondo quanto» e' inserita  la
seguente: «previsto»; 
      al numero  (11),  le  parole:  «del  punto  (8)  e  (9),»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei punti (8) e (9)».