(Accordo-art. 1)
                               ACCORDO 
 
sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari
                     o di livello universitario 
rilasciati nella Repubblica  italiana  e  nella  Repubblica  popolare
                               cinese 
 
    Il  Governo  della  Repubblica  italiana  e  il   Governo   della
Repubblica  popolare  cinese  (d'ora  in  avanti   denominati   Parti
Contraenti) convengono quanto segue circa il riconoscimento reciproco
dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni universitarie della
Repubblica italiana e della Repubblica popolare cinese 
 
                               Art. 1. 
 
                         Ambito di validita' 
 
    a) il presente Accordo regola  il  reciproco  riconoscimento  dei
periodi e dei titoli di studio ai  soli  fini  dell'accesso  e  della
prosecuzione degli studi  nelle  Istituzioni  universitarie  dei  due
Paesi e le modalita' di uso sociale in uno dei due Paesi  dei  titoli
conseguiti nell'altro Paese; 
    b)  in  ottemperanza  delle  normative  vigenti  nei  due  Paesi,
l'Accordo si applica ai titoli di studio conseguiti nelle Istituzioni
universitarie della Repubblica italiana e della  Repubblica  popolare
cinese; 
    c)  in  base  al  presente  Accordo  l'espressione   "Istituzione
Universitaria" include: 
      -  per  la  parte  italiana:  le  Universita',   gli   Istituti
Universitari,  i  Politecnici,  le  Istituzioni  di  Alta  Formazione
Artistica e Musicale, statali e non statali, legalmente riconosciuti,
abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale secondo  le  leggi
della Repubblica Italiana; 
      - per la parte cinese: le Istituzioni di Istruzione Superiore e
gli Istituti di  Ricerca  abilitati  da  istituzioni  Statali  cinesi
preposte all'istruzione ad emettere titoli accademici  e  certificati
(Zhuanke); 
    d) le Istituzioni universitarie italiane e cinesi cui si  applica
il seguente Accordo sono elencate rispettivamente negli Allegati A  e
B, costituenti parte integrante dell'Accordo stesso; 
    e) Ogni Parte contraente si impegna a notificare all'altra  Parte
per  le  vie  diplomatiche  eventuali  aggiornamenti   da   apportare
all'elenco delle proprie  istituzioni  universitarie,  a  seguito  di
intervenute soppressioni o nuove istituzioni.