Art. 3. Riconoscimento dei titoli finali di scuola secondaria ai fini dell'accesso alle istituzioni universitarie Ai fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie di una delle due Parti e' obbligatorio il possesso del titolo finale degli studi secondari superiori dell'altra Parte completato dal superamento dell'eventuale esame di idoneita' al corso universitario che fosse previsto nell'ordinamento del Paese di origine. Sono fatte salve le disposizioni del Paese di accoglienza relative alle verifiche della conoscenza della lingua nazionale e alla disponibilita' di' posti riservati agli studenti stranieri, nonche' le procedure di selezione previste per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a numero chiuso. Sono esonerati dalla prova di competenza linguistica e dal limite numerico di' posti riservati agli studenti stranieri, coloro che attestino di aver frequentato una scuola secondaria nel cui programma sia stato inserito per almeno un triennio l'insegnamento della lingua del Paese ospite.