(Accordo-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
Riconoscimento  dei  titoli  finali  di  scuola  secondaria  ai  fini
             dell'accesso alle istituzioni universitarie 
 
    Ai fini dell'ammissione alle  Istituzioni  universitarie  di  una
delle due Parti e' obbligatorio il possesso del titolo  finale  degli
studi secondari superiori dell'altra Parte completato dal superamento
dell'eventuale esame di idoneita' al corso  universitario  che  fosse
previsto nell'ordinamento del Paese di origine. 
    Sono  fatte  salve  le  disposizioni  del  Paese  di  accoglienza
relative alle verifiche della conoscenza  della  lingua  nazionale  e
alla disponibilita' di'  posti  riservati  agli  studenti  stranieri,
nonche' le procedure di selezione previste per l'accesso ai corsi  di
laurea magistrale a numero chiuso. 
    Sono esonerati dalla prova di competenza linguistica e dal limite
numerico di' posti riservati  agli  studenti  stranieri,  coloro  che
attestino di aver frequentato una scuola secondaria nel cui programma
sia stato inserito per almeno un triennio l'insegnamento della lingua
del Paese ospite.