Art. 4. Riconoscimento di certificati (Zhuanke Zhengshu), di periodi di studio e di esami I certificati (Zhuanke Zhengshu) rilasciati dalle istituzioni di cui all'allegato B, consentono l'iscrizione ai corsi universitari di studio di primo livello delle universita' italiane. La valutazione dei crediti ottenuti e dei corsi frequentati e' effettuata dall'Universita' di accoglienza sulla base del certificato di studi e dell'attestazione degli esami sostenuti al fine di convertili in crediti utili per la continuazione degli studi. Su richiesta degli studenti che intendono proseguire il corso di studi avviato in un Paese presso un'istituzione universitaria dell'altro Paese, possono essere riconosciuti reciprocamente i certificati rilasciati dall'istituzione di origine, attestanti periodi di studio svolti con profitto e il superamento di esami relativi a insegnamenti di contenuto corrispondente. Al fine di facilitarne la valutazione e l'equo riconoscimento, le Istituzioni Universitarie rilasciano idonea ed adeguata certificazione. La competenza ad esprimere un giudizio sull'equivalenza degli esami e dei periodi di studio svolti con profitto spetta all'istituzione universitaria di accoglienza. Devono essere recuperati gli esami obbligatori negli ordinamenti didattici dell'Istruzione universitaria di accoglienza, ove non siano gia' stati superati nell'istituzione universitaria di origine.