(Accordo-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
Riconoscimento di  certificati  (Zhuanke  Zhengshu),  di  periodi  di
                          studio e di esami 
 
    I certificati (Zhuanke Zhengshu) rilasciati dalle istituzioni  di
cui all'allegato B, consentono l'iscrizione ai corsi universitari  di
studio di primo livello delle universita'  italiane.  La  valutazione
dei  crediti  ottenuti  e  dei  corsi   frequentati   e'   effettuata
dall'Universita' di accoglienza sulla base del certificato di studi e
dell'attestazione degli esami sostenuti  al  fine  di  convertili  in
crediti utili per la continuazione degli studi. 
    Su richiesta degli studenti che intendono proseguire il corso  di
studi  avviato  in  un  Paese  presso  un'istituzione   universitaria
dell'altro  Paese,  possono  essere  riconosciuti  reciprocamente   i
certificati  rilasciati  dall'istituzione  di   origine,   attestanti
periodi di studio svolti con  profitto  e  il  superamento  di  esami
relativi a insegnamenti di contenuto corrispondente. 
    Al fine di facilitarne la valutazione e l'equo riconoscimento, le
Istituzioni   Universitarie    rilasciano    idonea    ed    adeguata
certificazione. 
    La competenza ad esprimere  un  giudizio  sull'equivalenza  degli
esami  e  dei  periodi  di  studio   svolti   con   profitto   spetta
all'istituzione universitaria di accoglienza. 
    Devono essere recuperati gli esami obbligatori negli  ordinamenti
didattici dell'Istruzione universitaria di accoglienza, ove non siano
gia' stati superati nell'istituzione universitaria di origine.