(Accordo-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
Riconoscimento di titoli finali di studio per l'accesso  a  corsi  di
                         livello successivo 
 
    Le Parti convengono che lo  studente  di  un  Paese  che  sia  in
possesso di un titolo di  istruzione  universitaria  valido  in  tale
Paese per l'accesso ad un corso  universitario  di  secondo  o  terzo
livello, ha diritto di candidarsi presso le istituzioni universitarie
dell'altro Paese all'iscrizione ad un  analogo  corso  universitario,
rispettivamente di secondo o di terzo livello. 
    La valutazione della corrispondenza sostanziale,  in  termini  di
crediti e di contenuti formativi, dei suindicati titoli accademici di
uno dei due Paesi ai titoli  nazionali  richiesti  per  l'accesso  ai
corsi universitari di  livello  superiore  nell'altro  Paese,  e'  di
competenza dell'Istituzione universitaria di  accoglienza  che  puo',
eventualmente, richiedere un'integrazione del  percorso  formativo  o
accordare crediti utili ad abbreviare il corso di studi prescelto. 
    L'iscrizione effettiva sara' concessa nel rispetto  di  eventuali
ulteriori condizioni e requisiti previsti dalla legislazione e  dagli
ordinamenti didattici dell'istituzione universitaria  di  accoglienza
per l'accesso ai singoli corsi. 
    Ai fini della valutazione e del riconoscimento dei titoli  validi
per l'accesso potra' anche essere tenuto conto di attestati  relativi
a corsi di perfezionamento universitario  svolti  dal  candidato  con
esito positivo nella istituzione di origine.