Art. 5. Riconoscimento di titoli finali di studio per l'accesso a corsi di livello successivo Le Parti convengono che lo studente di un Paese che sia in possesso di un titolo di istruzione universitaria valido in tale Paese per l'accesso ad un corso universitario di secondo o terzo livello, ha diritto di candidarsi presso le istituzioni universitarie dell'altro Paese all'iscrizione ad un analogo corso universitario, rispettivamente di secondo o di terzo livello. La valutazione della corrispondenza sostanziale, in termini di crediti e di contenuti formativi, dei suindicati titoli accademici di uno dei due Paesi ai titoli nazionali richiesti per l'accesso ai corsi universitari di livello superiore nell'altro Paese, e' di competenza dell'Istituzione universitaria di accoglienza che puo', eventualmente, richiedere un'integrazione del percorso formativo o accordare crediti utili ad abbreviare il corso di studi prescelto. L'iscrizione effettiva sara' concessa nel rispetto di eventuali ulteriori condizioni e requisiti previsti dalla legislazione e dagli ordinamenti didattici dell'istituzione universitaria di accoglienza per l'accesso ai singoli corsi. Ai fini della valutazione e del riconoscimento dei titoli validi per l'accesso potra' anche essere tenuto conto di attestati relativi a corsi di perfezionamento universitario svolti dal candidato con esito positivo nella istituzione di origine.