(Accordo-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
                      Uso del titolo accademico 
 
    I  possessori  di  un   titolo   accademico   conseguito   presso
un'istituzione universitaria di uno dei due Paesi  hanno  diritto  di
fregiarsi di questo titolo nell'altro Paese nella forma  linguistica,
intera ed  abbreviata,  prevista  dalle  disposizioni  del  Paese  di
origine.