Art. 8. Commissione mista permanente di esperti Le Parti contraenti concordano di costituire una Commissione mista permanente di esperti con i seguenti compiti: - discutere e chiarire eventuali questioni applicative dell'Accordo; - procedere agli aggiornamenti periodici dell'Accordo che si rendessero necessari in funzione di eventuali sostanziali modifiche di uno o entrambi i sistemi universitari derivanti sia da norme nazionali che da impegni contratti in sede internazionale. Per la costituzione della Commissione mista di esperti ogni Parte contraente nomina un massimo di sei membri, i cui nominativi sono comunicati all'altra Parte per le vie diplomatiche. La Commissione mista di esperti si riunisce su richiesta di una delle Parti e la sede dell'incontro e' concordata per le vie diplomatiche. I chiarimenti interpretativi dell'Accordo e gli aggiornamenti periodici del medesimo forniti dalla Commissione mista permanente di esperti avranno efficacia attraverso uno Scambio di Note per le vie diplomatiche.