(Accordo-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
               Commissione mista permanente di esperti 
 
    Le Parti contraenti  concordano  di  costituire  una  Commissione
mista permanente di esperti con i seguenti compiti: 
      -  discutere  e  chiarire   eventuali   questioni   applicative
dell'Accordo; 
      - procedere agli aggiornamenti periodici  dell'Accordo  che  si
rendessero necessari in funzione di eventuali  sostanziali  modifiche
di uno o entrambi i  sistemi  universitari  derivanti  sia  da  norme
nazionali che da impegni contratti in sede internazionale. 
    Per la costituzione della Commissione mista di esperti ogni Parte
contraente nomina un massimo di sei membri,  i  cui  nominativi  sono
comunicati all'altra Parte per le vie diplomatiche. 
    La Commissione mista di esperti si riunisce su richiesta  di  una
delle Parti  e  la  sede  dell'incontro  e'  concordata  per  le  vie
diplomatiche. 
    I chiarimenti interpretativi  dell'Accordo  e  gli  aggiornamenti
periodici del medesimo forniti dalla Commissione mista permanente  di
esperti avranno efficacia attraverso uno Scambio di Note per  le  vie
diplomatiche.