(Accordo-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
              Periodo di validita' ed entrata in vigore 
 
    Il presente Accordo entra in vigore il  primo  giorno  del  terzo
mese successivo alla  data  di  ricezione  della  seconda  delle  due
notifiche  con  cui  le  parti  contraenti  si  sono   reciprocamente
comunicate l'avvenuto espletamento degli adempimenti interni previsti
a tal fine. 
    Il presente Accordo resta in  vigore  per  un  periodo  di  tempo
illimitato. 
    Ciascuna Parte contraente puo' denunciarlo in qualsiasi  momento.
La denuncia avra' effetto dopo sei mesi dalla data della sua notifica
all'altra Parte. 
    Sono fatti salvi i diritti acquisiti per i titolari di diplomi  e
certificati  di  studio  che  abbiano  presentato   le   istanze   di
riconoscimento prima della denuncia dell'Accordo. 
      Firmato a Pechino, il 4 luglio 2005 in due versioni  originali,
italiana e cinese, ambedue i testi facenti ugualmente fede. 
 
              Per il Governo della Repubblica italiana 
            Il Ministro dell'istruzione dell'universita' 
                           e della ricerca 
                               Moratti 
 
           Per il Governo della Repubblica popolare cinese 
                     Il Ministro dell'istruzione 
                               Zhou Ji