Art. 9. Periodo di validita' ed entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti contraenti si sono reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento degli adempimenti interni previsti a tal fine. Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di tempo illimitato. Ciascuna Parte contraente puo' denunciarlo in qualsiasi momento. La denuncia avra' effetto dopo sei mesi dalla data della sua notifica all'altra Parte. Sono fatti salvi i diritti acquisiti per i titolari di diplomi e certificati di studio che abbiano presentato le istanze di riconoscimento prima della denuncia dell'Accordo. Firmato a Pechino, il 4 luglio 2005 in due versioni originali, italiana e cinese, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca Moratti Per il Governo della Repubblica popolare cinese Il Ministro dell'istruzione Zhou Ji