Art. 2. Attuazione della cooperazione 1. In base al presente MoU, le Parti potranno predispone piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale in campo militare, volti a definire le linee di sviluppo di detta cooperazione. 2. I piani dovranno includere i nominativi, i luoghi e le date relative alle attivita' di cooperazione, il numero dei partecipanti e le modalita' di attuazione delle attivita'. 3. Il piano annuale di cooperazione sara' firmato da Rappresentanti autorizzati dalle Parti, previo reciproco accordo. 4. Attivita', modalita', tempi e luoghi saranno specificati nel Piano di cui sopra.