(Allegato 1-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
                    Attuazione della cooperazione 
 
    1. In base al presente MoU, le Parti  potranno  predispone  piani
annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale in  campo  militare,
volti a definire le linee di sviluppo di detta cooperazione. 
    2. I piani dovranno includere i nominativi, i luoghi  e  le  date
relative alle attivita' di cooperazione, il numero dei partecipanti e
le modalita' di attuazione delle attivita'. 
    3. Il  piano   annuale   di   cooperazione   sara'   firmato   da
Rappresentanti autorizzati dalle Parti, previo reciproco accordo. 
    4. Attivita', modalita', tempi e luoghi saranno  specificati  nel
Piano di cui sopra.