(Allegato 1-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
                      Campi della cooperazione 
 
    1. Le Parti convengono  di  attuare  forme  di  cooperazione  nei
seguenti settori: 
      a. politica di sicurezza e difesa; 
      b. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; 
      c. sicurezza e  controllo  degli  armamenti  nel  rispetto  dei
trattati internazionali in materia di difesa; 
      d.   organizzazione   delle   Forze   Armate,   struttura    ed
equipaggiamento dei reparti militari, gestione del personale; 
      e. formazione ed addestramento; 
      f. questioni relative alla polizia militare; 
      g. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento  causato
da installazioni militari; 
      h. industria della Difesa; 
      i. politica degli approvvigionamenti subordinata ai  rispettivi
Ministeri della Difesa; 
      j. logistica per la Difesa; 
      k. medicina, sport, storia militare e diritto. 
    2. La cooperazione militare potra' includere altri settori  oltre
a  quelli  elencati.  Le  Parti  potranno  esaminare  nuove  aree  di
cooperazione di reciproco interesse .