(Allegato 1-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                        Forme di cooperazione 
 
    La cooperazione  fra  le  Parti  potra'  svilupparsi  secondo  le
seguenti modalita': 
      a. incontri tra Ministri della Difesa, comandanti in capo, loro
vice ed altri funzionari autorizzati dalle Parti; 
      b. scambi di esperienze tra esperti delle due Parti; 
      c.  partecipazione  ad   attivita'   addestrative,   corsi   ed
esercitazioni; 
      d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari; 
      e. partecipazione ad operazioni umanitarie  e  di  mantenimento
della pace; 
      f. contatti fra Istituti militari omologhi; 
      g. discussioni,  consultazioni,  incontri  e  partecipazioni  a
simposi, conferenze e corsi; 
      h. visite di navi, aerei e di altre strutture militari; 
      i. scambio di informazioni e di pubblicazioni didattiche; 
      j. scambio nel campo delle attivita' culturali e sportive.