Art. 4. Forme di cooperazione La cooperazione fra le Parti potra' svilupparsi secondo le seguenti modalita': a. incontri tra Ministri della Difesa, comandanti in capo, loro vice ed altri funzionari autorizzati dalle Parti; b. scambi di esperienze tra esperti delle due Parti; c. partecipazione ad attivita' addestrative, corsi ed esercitazioni; d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari; e. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; f. contatti fra Istituti militari omologhi; g. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze e corsi; h. visite di navi, aerei e di altre strutture militari; i. scambio di informazioni e di pubblicazioni didattiche; j. scambio nel campo delle attivita' culturali e sportive.