(Allegato 1-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
                         Aspetti finanziari 
 
    1. Le spese connesse all'attuazione  dei  piani  di  cooperazione
bilaterale saranno ripartite tra le Parti sulla base del principio di
reciprocita'. Se una Delegazione (gruppo di lavoro) e' composta da un
organico superiore a 10 persone, si prevedra' uno  specifico  Accordo
al riguardo. 
    2. La Parte inviante si fara' carico delle spese di viaggio da  e
verso il Paese ospitante relative alla propria  Delegazione,  nonche'
delle pertinenti diarie giornaliere di missione. 
    3. La Parte ospitante si fara'  carico  delle  spese  di  viaggio
all'interno  del  proprio   territorio   e   degli   oneri   relativi
all'alloggio ed ai pasti. 
    4.  In  caso  di  attivita'  condotte  da  una  delle  Parti  che
richiedano il supporto logistico dell'altra  Parte,  gli  aspetti  di
carattere finanziario saranno definiti, di volta in  volta,  mediante
specifici accordi. 
    5. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente MoU  saranno
subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti. 
    6. La Parte ospitante provvedera' a fornire assistenza medica  di
base in occasione di eventi connessi al presente MoU.