(Allegato 1-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
                       Risarcimento dei danni 
 
    1. I danni provocati alla Parte  ospitante  da  un  membro  della
Parte inviante durante o  in  relazione  alla  missione/esercitazione
nell'ambito del presente MoU e conformemente al NATO/Partnership  for
Peace (PfP) Status of  Forces  Agreement  (SOFA),  saranno  risarciti
dalla Parte inviante e di comune accordo. 
    2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di  perdite
o danni causati nello svolgimento delle attivita' condotte  ai  sensi
del presente MoU, le Parti rimborseranno  tale  perdita  o  danno  di
comune accordo. 
    3. In relazione alla partecipazione ai  corsi  organizzati  dalla
Parte ospitante, i partecipanti della Parte inviante, nel  dichiarare
il proprio consenso alle condizioni contenute  nel  presente  MoU  si
impegneranno a: 
      a.    non    reclamare    alcun    tipo     di     risarcimento
dall'Amministrazione  della  Parte  ospitante  in  caso   di   morte,
infermita',  invalidita'  permanente  e/o  inidoneita'  al  volo  del
proprio personale militare derivanti da un  incidente  aereo  e/o  da
lanci con il paracadute, ovvero da altri incidenti  connessi  con  la
partecipazione alle attivita' addestrative del corso; 
      b. risarcire  la  parte  danneggiata  per  i  danni  causati  a
persone, proprieta'  o  animali,  da  parte  del  proprio  personale,
durante   la   sua   partecipazione   alle   attivita'   addestrative
direttamente o indirettamente connesse con i  corsi  o  con  la  loro
presenza sul territorio ospitante; 
      c. risarcire l'Amministrazione  della  Parte  ospitante  per  i
danni causati  dai  frequentatori  alla  proprieta'  e  al  personale
subordinato al Ministero della Difesa della Parte ospitante nel corso
delle attivita' direttamente o indirettamente connesse  con  la  loro
frequenza  al  corso,  qualora  la  colpevolezza  e/o   inganno   del
frequentatore e' comprovato sulla base di prove  emerse  da  indagini
condotte dalle Autorita' della Parte ospitante. 
    4. In particolare,  nel  caso  degli  allievi  piloti,  la  Parte
inviante si impegna a: 
      a.  sollevare  l'Amministrazione  della  Difesa   della   Parte
ospitante da qualsiasi responsabilita' per i  danni  a  superfici,  a
persone o a proprieta' o per  il  nocumento  arrecato  ad  una  terza
Parte, causati durante i voli in solitario ed a  risarcire  le  Parti
danneggiate per i danni che hanno subito; 
      b. risarcire il Ministero della Difesa  della  Parte  ospitante
per i danni alle proprieta' o  al  proprio  personale  causati  dagli
allievi piloti durante i voli in solitario qualora, sulla base  delle
indagini condotte dalle competenti Autorita' della  Parte  ospitante,
si riscontri la loro colpevolezza. Nei suddetti  casi  e  qualora  un
aereo o un veicolo  sia  stato  totalmente  distrutto,  la  somma  da
rimborsare dovra' essere calcolata sulla base del valore  di  mercato
corrente.