(Allegato 1-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
                            Giurisdizione 
 
    1. Le Autorita' della  Parte  ospitante  avranno  il  diritto  di
esercitare la loro giurisdizione  sul  personale  civile  e  militare
ospitato in relazione ai reati  commessi  sul  proprio  territorio  e
punibili in base alla sua legislazione. 
    2. Tuttavia, le Autorita' della Parte inviante avranno il diritto
di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui  membri
delle loro Forze Armate e sul personale civile laddove questi  ultimi
siano soggetti alla legislazione  vigente  del  Paese  inviante,  per
quanto riguarda: 
      a. i reati che minacciano la sicurezza o  i  beni  dello  Stato
Inviante; 
      b. i reati risultanti da qualsiasi atto o  omissione,  commessi
intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione  al
servizio. 
    3. Qualora il personale ospitato sopra indicato verra' coinvolto,
direttamente o indirettamente, in eventi per i quali la  legislazione
dello Stato ospitante preveda l'applicazione di sanzioni in contrasto
con  i  principi  fondamentali  dello  Stato   inviante,   le   Parti
addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza  dei
rispettivi principi fondamentali, ad  un'Intesa  che  salvaguardi  il
personale interessato.