(Allegato 1-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
              Sicurezza delle informazioni classificate 
 
    1. Per "informazione classificata" si intende ogni  informazione,
atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia  stata  apposta,
da una delle Parti, una classifica di segretezza. 
    2. Tutte  le  informazioni  classificate,  scambiate  o  generate
nell'ambito  del  presente   MoU   saranno   utilizzate,   trasmesse,
conservate e/o trattate in conformita' alle leggi ed  ai  regolamenti
nazionali delle Parti. 
    3. Le informazioni classificate saranno trasferite esclusivamente
attraverso canali  diretti  fra  Governi  approvati  dalla  Autorita'
Nazionale per la Sicurezza/Autorita' designata dalle Parti. 
    4. La  corrispondenza  delle  classifiche  di  segretezza  e'  la
seguente: 
 
=====================================================================
|   Per la Repubblica   |Corrispondenza (in lingua |Per la Bosnia ed|
|       Italiana        |         inglese)         |  Erzegovina    |
+=======================+==========================+================+
|     SEGRETISSIMO      |       TOP SECRET         |  VRLO TAJNO    |
+-----------------------+--------------------------+----------------+
|       SEGRETO         |          SECRET          |     TAJNO      |
+-----------------------+--------------------------+----------------+
|    RISERVATISSIMO     |      CONFIDENTIAL        |  POVJERJINO    |
+-----------------------+--------------------------+----------------+
|      RISERVATO        |       RESTRICTED         |    INTERNO     |
+-----------------------+--------------------------+----------------+
 
    5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in  virtu'
del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti  che  ha
necessita' di conoscerle e in possesso di una  adeguata  abilitazione
di sicurezza, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti nazionali. 
    6. Le Parti garantiranno che tutte le  informazioni  classificate
scambiate saranno utilizzate soltanto per  gli  scopi  previsti,  nel
quadro degli obiettivi e delle finalita' del presente MoU. 
    7. Il trasferimento a terze  Parti/Organizzazioni  internazionali
di  informazioni   classificate,   acquisite   nel   contesto   della
cooperazione nel campo dei  materiali  per  la  Difesa  prevista  dal
presente  MoU,  e'  soggetto  alla  preventiva  approvazione  scritta
dell'Autorita' Nazionale per la  Sicurezza  della  Parte  che  le  ha
prodotte. 
    8. Ferma restando l'immediata vigenza  delle  clausole  contenute
nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti  le
informazioni classificate, non contenuti nel  presente  MoU,  saranno
regolati da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che verra'
stipulato dalle rispettive Autorita' Nazionali per la Sicurezza o  da
Autorita' per la Sicurezza designate dalle Parti.