Allegato A (Art. 1, comma 1, lettera ll)) «ALLEGATO II (Art. 7, comma 1) MODULO A: CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO 1. Il controllo interno della produzione e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilita', che gli strumenti di misura interessati soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 2. Documentazione tecnica Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta nell'articolo 18. La documentazione consente di accertare la conformita' dello strumento ai requisiti pertinenti e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa specifica i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento. 3. Fabbricazione Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' degli strumenti fabbricati alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili. 4. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare stabilita dal presente decreto a ciascuno strumento di misura individuale che soddisfi i requisiti applicabili del presente decreto. 4.2. Per un modello di strumento il fabbricante redige una dichiarazione di conformita' UE scritta che tiene insieme alla documentazione tecnica a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato dello strumento di misura. Nella dichiarazione di conformita' UE si identifica lo strumento per cui essa e' stata redatta. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. Una copia di tale dichiarazione di conformita' UE e' fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti e' fornito a un unico utente. 5. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato purche' siano specificati nel mandato. MODULO A2: CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO E CONTROLLI DI SORVEGLIANZA SUGLI STRUMENTI A INTERVELLI CASUALI 1. Il controllo interno della produzione, unito a controlli ufficiali sugli strumenti a intervalli casuali, e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che gli strumenti di misura interessati soddisfano le prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili. 2. Documentazione tecnica Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta nell'articolo 18. La documentazione consente di accertare la conformita' dello strumento ai requisiti pertinenti e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa specifica i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento. 3. Fabbricazione Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' degli strumenti fabbricati alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili. 4. Controlli sugli strumenti A scelta del produttore, un organismo accreditato interno all'organizzazione del produttore o un organismo notificato, prescelto dal fabbricante, effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali, determinati dall'organismo al fine di verificare la qualita' dei controlli interni degli strumenti, tenendo conto tra l'altro della complessita' tecnologica degli strumenti e del quantitativo prodotto. Si esamina un campione adeguato degli strumenti di misura finali, prelevato in loco dall'organismo prima dell'immissione sul mercato, e si effettuano le prove appropriate individuate nelle parti pertinenti delle norme armonizzate, e/o dei documenti normativi e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche per verificare la conformita' degli strumenti ai requisiti pertinenti del presente decreto. In assenza di norme armonizzate o di documenti normativi pertinenti, l'organismo accreditato interno o l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno eseguire. Nei casi in cui un elevato numero di strumenti del campione non risulti conforme a un livello qualitativo accettabile, l'organismo accreditato interno o l'organismo notificato adotta misure appropriate. Se le prove sono effettuate da un organismo notificato, durante il processo di fabbricazione il fabbricante appone, sotto la responsabilita' di tale organismo, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 5. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 5.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento che soddisfi i requisiti applicabili del presente decreto la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare di cui al presente decreto. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ogni modello di strumento e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui lo strumento e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica lo strumento per cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. Una copia di tale dichiarazione di conformita' UE e' fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti e' fornito a un unico utente. 6. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui al punto 5 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato purche' siano specificati nel mandato. MODULO B: ESAME UE DEL TIPO 1. L'esame UE del tipo e' la parte della procedura di valutazione della conformita' nella quale un organismo notificato esamina il progetto tecnico di uno strumento, e verifica e attesta che tale progetto tecnico dello strumento soddisfa le disposizioni del presente decreto ad esso applicabili. 2. L'esame UE del tipo puo' essere effettuato con uno dei metodi seguenti. a) Esame di un esemplare dello strumento di misura completo che sia rappresentativo della produzione considerata (tipo di produzione). b) Accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico dello strumento, tramite esame della documentazione tecnica e della documentazione supplementare di cui al punto 3, piu' esame di esemplari di una o piu' parti essenziali dello strumento che siano rappresentative della produzione considerate (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto). c) Accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico dello strumento, tramite esame della documentazione tecnica e della documentazione supplementare di cui al punto 3, senza esame di un esemplare (tipo di progetto). L'organismo notificato decide il metodo piu' appropriato e gli esemplari necessari. 3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; c) la documentazione tecnica descritta all'articolo 18. La documentazione tecnica consente di accertare la conformita' dello strumento ai requisiti pertinenti del presente decreto e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa specifica i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento. La richiesta contiene, laddove applicabile, gli elementi seguenti: d) gli esemplari, rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato puo' chiedere ulteriori campioni se necessari per eseguire il programma di prove; e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tali documenti supplementari devono citare tutti i documenti che sono stati utilizzati, in particolare se le norme armonizzate pertinenti e/o i documenti normativi non siano stati applicati integralmente. Gli elementi di prova comprendono, se necessario, i risultati di prove effettuate in conformita' con altre specifiche tecniche pertinenti dall'apposito laboratorio del fabbricante, o da un altro laboratorio di prova, a suo nome e sotto la sua responsabilita'. 4. L'organismo notificato: Per quanto concerne lo strumento: 4.1. esamina la documentazione tecnica e la documentazione supplementare per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dello strumento. Per i campioni: 4.2. verifica che gli esemplari siano stati fabbricati in conformita' con la documentazione tecnica e individua gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, e/o dei documenti normativi, come pure gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche; 4.3. effettua o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate e ai documenti normativi, questi siano stati applicati correttamente; 4.4. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove le soluzioni indicate nelle norme armonizzate e/o nei documenti normativi non siano state applicate, le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre pertinenti specifiche tecniche soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali del presente decreto; 4.5. concorda con il fabbricante il luogo in cui saranno effettuati gli esami e le prove. Per le altre parti dello strumento di misura: 4.6. esamina la documentazione tecnica e la documentazione supplementare per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico delle altre parti dello strumento di misura. 5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformita' al punto 4 e i relativi risultati. Fatti salvi i suoi obblighi nei confronti delle autorita' notificanti, l'organismo notificato rende pubblico il contenuto di tale relazione, in tutto o in parte, solo previo consenso del fabbricante. 6. Qualora il tipo soddisfi le disposizioni del presente decreto, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validita' e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame UE del tipo puo' comprendere uno o piu' allegati. Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati contengono tutte le informazioni pertinenti al fine di consentire la valutazione della conformita' degli strumenti di misura fabbricati rispetto al progetto esaminato e di consentire il controllo in servizio, in particolare al fine di garantire la conformita' degli strumenti fabbricati con il tipo esaminato per quanto concerne la riproducibilita' dei risultati e delle misure, quando essi sono correttamente tarati tramite gli opportuni mezzi previsti; nel certificato figurano: - le caratteristiche metrologiche del tipo di strumento, - le misure richieste per garantire l'integrita' dello strumento (sigillo, identificazione del software ecc.), - informazioni su altri elementi necessari per l'identificazione dello strumento e per verificarne la conformita' visiva al tipo, - se del caso, qualsiasi informazione specifica necessaria per verificare le caratteristiche degli strumenti fabbricati, - nel caso di una sottounita', tutte le informazioni necessarie per garantire la compatibilita' con altre sottounita' o con gli strumenti di misura. Il certificato di esame UE del tipo e' valido per dieci anni a decorrere dalla data del rilascio, e puo' essere rinnovato per periodi successivi di dieci anni. Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente decreto a esso applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. 7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non e' piu' conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante. 8. Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformita' dello strumento di misura ai requisiti essenziali del presente decreto o sulle condizioni di validita' di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo. 9. Ogni organismo notificato informa la propria autorita' di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorita' di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonche' il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validita' di tale certificato. 10. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui lo strumento di misura e' stato immesso sul mercato. 11. Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo' presentare la richiesta di cui al punto 3 e adempiere gli obblighi di cui ai punti 8 e 10, purche' siano specificati nel mandato. MODULO C: CONFORMITA' AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO 1. La conformita' al tipo basata sul controllo di produzione interno e' la parte della procedura di valutazione della conformita' mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2 e 3, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 2. Fabbricazione Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il relativo controllo possano garantire la conformita' degli strumenti di misura fabbricati al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 3. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 3.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento che risulti conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e che soddisfi i requisiti applicabili del presente decreto, la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare di cui al presente decreto. 3.2. Per ciascun modello di strumento il fabbricante redige una dichiarazione di conformita' UE scritta che tiene a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato dello strumento. Nella dichiarazione di conformita' UE si identifica il modello di strumento per cui essa e' stata redatta. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti e' fornito a un unico utente. 4. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui al punto 3 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato purche' siano specificati nel mandato. MODULO C2: CONFORMITA' AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO E CONTROLLI UFFICIALI SUGLI STRUMENTI A INTERVALLI CASUALI 1. La conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, fa parte di una procedura di valutazione della conformita' in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che gli strumenti di misura in questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 2. Fabbricazione Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il relativo controllo possano garantire la conformita' degli strumenti di misura fabbricati al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 3. Controlli sugli strumenti A scelta del produttore, un organismo accreditato interno all'organizzazione del produttore o un organismo notificato, prescelto dal fabbricante, effettua, o fa eseguire, controlli sul prodotto a intervalli casuali, determinati dall'organismo al fine di verificare la qualita' dei controlli interni degli strumenti, tenendo conto tra l'altro della complessita' tecnologica degli strumenti di misura e del quantitativo prodotto. Si esamina un campione adeguato dei prodotti finali, prelevato in loco dall'organismo accreditato interno o dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, si effettuano prove appropriate, come stabilito dalle relative parti delle norme armonizzate e/o dei documenti normativi e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per verificare la conformita' dello strumento di misura al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Nei casi in cui un campione non risulti conforme a un livello qualitativo accettabile, l'organismo accreditato interno o l'organismo notificato adotta misure appropriate. La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione dello strumento funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformita' dello strumento. Se le prove sono effettuate da un organismo notificato, durante il processo di fabbricazione il fabbricante appone, sotto la responsabilita' di tale organismo, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 4. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 4.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura individuale che risulti conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e che soddisfi i requisiti applicabili del presente decreto la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare stabilita dal presente decreto. 4.2. Per ciascun modello di strumento il fabbricante redige una dichiarazione di conformita' UE scritta che tiene a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato dello strumento. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di strumento per cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti e' fornito a un unico utente. 5. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. MODULO D: CONFORMITA' AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITA' DEL PROCESSO DI PRODUZIONE 1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' nel processo di produzione e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che gli strumenti di misura interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondono ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 2. Fabbricazione Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualita' per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova degli strumenti di misura in questione, come specificato al punto 3, ed e' soggetto a sorveglianza come specificato al punto 4. 3. Sistema di qualita' 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualita' ad un organismo notificato di sua scelta per gli strumenti di misura in questione. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; c) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di strumenti prevista; d) la documentazione relativa al sistema di qualita'; e) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del tipo. 3.2. Il sistema di qualita' garantisce che gli strumenti di misura siano conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti del presente decreto che ad essi si applicano. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita' dei prodotti; b) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualita', dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati; c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli; d) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato; e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare l'ottenimento del livello di qualita' richiesto da parte d del prodotto e il funzionamento efficace del sistema di qualita'. 3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di qualita' che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale pertinente. Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualita', il gruppo incaricato delle ispezioni deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato dell'accertamento esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), verifica la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto ed effettua gli esami necessari a garantire la conformita' dello strumento a tali prescrizioni. La decisione e' notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 3.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' di qualsiasi modifica prevista del sistema di qualita'. L'organismo notificato valuta le eventuali modifiche proposte e decide se il sistema di qualita' modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2, o se sia necessario un secondo accertamento. Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 4.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare: a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; b) i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato. 4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. 4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato puo' eseguire, o far eseguire, prove sullo strumento per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. L'organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 5. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 5.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che risulti conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e che soddisfi i requisiti applicabili del presente decreto, la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare stabilita dal presente decreto e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ogni modello di strumento e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui lo strumento e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di strumento per cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti e' fornito a un unico utente. 6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dello strumento, tiene a disposizione delle autorita' nazionali: a) la documentazione di cui al punto 3.1; b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione; c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. 7. Ciascun organismo notificato informa la propria autorita' di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato purche' siano specificati nel mandato. MODULO D1: GARANZIA DI QUALITA' DEL PROCESSO DI PRODUZIONE 1. La garanzia di qualita' del processo di produzione e' la procedura di valutazione della conformita' mediante la quale il fabbricante adempie agli obblighi descritti ai punti 2, 4 e 7 e garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilita' che gli strumenti di misura in questione soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 2. Documentazione tecnica Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta nell'articolo 18. La documentazione consente di accertare la conformita' dello strumento ai requisiti pertinenti e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa specifica i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento. 3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato dello strumento. 4. Fabbricazione Il fabbricante applica un sistema riconosciuto di qualita' relativo alla produzione, all'ispezione e alle prove effettuate sul prodotto finale, per lo strumento di misura in questione, come specificato al punto 5, ed e' soggetto a sorveglianza come specificato al punto 6. 5. Sistema di qualita' 5.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualita' ad un organismo notificato di sua scelta per gli strumenti di misura in questione. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; c) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di strumenti prevista; d) la documentazione relativa al sistema di qualita'; e) la documentazione tecnica di cui al punto 2. 5.2. Il sistema di qualita' garantisce la conformita' degli strumenti di misura ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita' dei prodotti; b) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualita', dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati; c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli; d) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato; e) dei mezzi che consentono il controllo della qualita' del prodotto richiesta e dell'efficacia del sistema di qualita'. 5.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 5.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di qualita' conformi alle specifiche corrispondenti della pertinente norma armonizzata. Oltre all'esperienza sui sistemi di gestione della qualita', il gruppo incaricato dell'accertamento dispone di almeno un membro con esperienza di valutazione riguardante lo strumento in questione e la relativa tecnologia e deve conoscere i requisiti applicabili del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato dell'accertamento esamina la documentazione tecnica di cui al punto 2, al fine di verificare la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di eseguire esami atti a garantire la conformita' dello strumento a tali norme. La decisione e' notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 5.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 5.5 Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi modifica prevista di tale sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualita' modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 5.2, o se sia necessario una seconda valutazione. Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 6. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 6.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 6.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare: a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; b) la documentazione tecnica di cui al punto 2; c) i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato. 6.3.L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e deve fornire al fabbricante una relazione sui controlli stessi. 6.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' eseguire visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato puo' eseguire, o far eseguire, prove sullo strumento per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. L'organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 7. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 7.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento che soddisfi i requisiti applicabili del presente decreto la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare di cui al presente decreto e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 5.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 7.2. Per ciascun modello di strumento il fabbricante redige una dichiarazione di conformita' UE scritta che tiene a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato dello strumento. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di strumento per cui e' stata redatta. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti e' fornito a un unico utente. 8. Per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato dello strumento, il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorita' nazionali: a) la documentazione di cui al punto 5.1; b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 5.5 e la relativa approvazione; c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 5.5, 6.3 e 6.4. 9. Ciascun organismo notificato informa la propria autorita' notificanti circa le approvazioni dei sistemi qualita' rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorita' l'elenco delle approvazioni del sistema di qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 10. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3, 5.1, 5.5, 7 e 8 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. MODULO E: CONFORMITA' AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITA' DEGLI STRUMENTI 1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del prodotto e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che gli strumenti di misura interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 2. Fabbricazione Il fabbricante applica un sistema riconosciuto di qualita' approvato, relativo all'ispezione e alle prove effettuate sul prodotto finale, per gli strumenti di misura in questione, come specificato al punto 3, ed e' soggetto a sorveglianza come specificato al punto 4. 3. Sistema di qualita' 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualita' ad un organismo notificato di sua scelta per gli strumenti di misura in questione. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; c) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di strumenti prevista; d) la documentazione relativa al sistema di qualita'; e) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del tipo. 3.2. Il sistema di qualita' garantisce la conformita' degli strumenti di misura al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti applicabili del presente decreto. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita' consente un'interpretazione coerente di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualita'. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita' dei prodotti; b) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione; c) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato; d) dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualita'. 3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di qualita' conformi alle specifiche corrispondenti della pertinente norma armonizzata. Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualita', il gruppo incaricato delle ispezioni deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni del presente decreto. L'accertamento comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato dell'accertamento esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), verifica la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto ed effettua gli esami necessari a garantire la conformita' dello strumento a tali prescrizioni. La decisione e' notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni delle verifiche ispettive e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualita'. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 4.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare: a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; b) i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato. 4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. 4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato puo' eseguire, o far eseguire, prove sullo strumento per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. L'organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 5. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 5.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento che risulti conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e che soddisfi i requisiti applicabili del presente decreto la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare stabilita dal presente decreto e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ogni modello di strumento e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui lo strumento e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di strumento per cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti e' fornito a un unico utente. 6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dello strumento, tiene a disposizione delle autorita' nazionali: a) la documentazione di cui al punto 3.1; b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione; c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. 7. Ciascun organismo notificato informa la propria autorita' notificante circa le approvazioni dei sistemi qualita' rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorita' l'elenco delle approvazioni del sistema di qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato purche' siano specificati nel mandato. MODULO E1: GARANZIA DI QUALITA' DELLE ISPEZIONI E DELLE PROVE EFFETTUATE SULLO STRUMENTO FINALE 1. La garanzia di qualita' delle ispezioni e delle prove effettuate sullo strumento finale e' la procedura di valutazione della conformita' mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2, 4 e 7 e garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilita' che gli strumenti di misura in questione soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 2. Documentazione tecnica Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta nell'articolo 18. La documentazione consente di accertare la conformita' dello strumento ai requisiti pertinenti e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi; Essa specifica i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento. 3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorita' nazionali competenti per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato dello strumento. 4. Fabbricazione Il fabbricante applica un sistema di qualita' approvato, relativo all'ispezione e alle prove effettuate sul prodotto finale, per gli strumenti di misura in questione secondo quanto previsto al punto 5, ed e' assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 6. 5. Sistema di qualita' 5.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualita' all' organismo notificato di sua scelta per gli strumenti di misura in questione. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; c) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di strumenti prevista; d) la documentazione relativa al sistema di qualita'; e) la documentazione tecnica di cui al punto 2. 5.2. Il sistema di qualita' garantisce la conformita' degli strumenti di misura ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita' del prodotto; b) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione; c) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato; d) dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualita'. 5.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 5.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di qualita' conformi alle specifiche corrispondenti della pertinente norma armonizzata. Oltre all'esperienza sui sistemi di gestione della qualita', il gruppo incaricato dell'accertamento dispone di almeno un membro con esperienza di valutazione riguardante lo strumento in questione e la relativa tecnologia e deve conoscere i requisiti applicabili del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato dell'accertamento esamina la documentazione tecnica di cui al punto 2, al fine di verificare la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di eseguire esami atti a garantire la conformita' dello strumento a tali norme. La decisione e' notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 5.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 5.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualita'. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualita' modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 5.2, o se sia necessario una seconda valutazione. Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 6. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 6.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 6.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare: a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; b) la documentazione tecnica di cui al punto 2; c) i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato. 6.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. 6.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato puo' eseguire, o far eseguire, prove sullo strumento per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. L'organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 7. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 7.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che soddisfi i requisiti applicabili del presente decreto la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare di cui al presente decreto e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 5.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 7.2. Per ciascun modello di strumento il fabbricante redige una dichiarazione di conformita' UE scritta che tiene a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato dello strumento. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di strumento per cui e' stata redatta. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti e' fornito a un unico utente. 8. Per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato dello strumento, il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorita' nazionali: a) la documentazione di cui al punto 5.1; b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 5,5 e la relativa approvazione; c) le decisioni e le relazioni trasmesse dall'organismo notificato di cui ai punti 5.5, 6.3 e 6.4. 9. Ciascun organismo notificato informa la propria autorita' notificante circa le approvazioni dei sistemi qualita' rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorita' l'elenco delle approvazioni del sistema di qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 10. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3, 5.1, 5.5, 7 e 8 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato purche' siano specificati nel mandato. MODULO F: CONFORMITA' AL TIPO BASATO SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO 1. La conformita' al tipo basata sulla verifica del prodotto e' la parte della procedura di valutazione della conformita' mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2, 5.1 e 6, e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che gli strumenti di misura in questione assoggettati alle disposizioni di cui al punto 3 sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 2. Fabbricazione Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il relativo controllo possano garantire la conformita' degli strumenti di misura fabbricati al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 3. Verifica L'organismo notificato prescelto dal fabbricante esegue o fa effettuare gli esami e le prove del caso, per verificare la conformita' degli strumenti al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti pertinenti de presente decreto. Gli esami e le prove intese a verificare la conformita' degli strumenti di misura ai requisiti pertinenti sono realizzati, a scelta del fabbricante, o mediante esame e prova di ogni singolo strumento secondo quanto stabilito al punto 4, o mediante esame e prova degli strumenti di misura su base statistica, secondo quanto stabilito al punto 5. 4. Verifica della conformita' mediante esame e prova di ogni singolo strumento 4.1. Tutti gli strumenti di misura sono esaminati singolarmente e su di essi sono effettuate opportune prove conformemente a quanto indicato nelle norme armonizzate e/o nei documenti normativi e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche per verificarne la conformita' al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti pertinenti del presente decreto. In assenza di documenti normativi o norme armonizzate, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno eseguire. 4.2. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' per quanto concerne gli esami e le prove effettuate, e appone - o fa apporre sotto la propria responsabilita' - il proprio numero di identificazione ad ogni singolo strumento approvato. Il fabbricante tiene i certificati di conformita' a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo che si conclude dieci anni dopo l'immissione sul mercato dello strumento. 5. Verifica statistica della conformita' 5.1. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto, e presenta i propri strumenti di misura alla verifica sotto forma di lotti omogenei. 5.2. Da ciascun lotto e' prelevato un campione a caso, conformemente ai requisiti di cui al punto 5.3. Tutti gli strumenti di misura che fanno parte di un campione sono esaminati singolarmente e su di essi sono effettuate opportune prove, conformemente a quanto indicato nelle norme armonizzate e/o nei documenti normativi e/o prove equivalenti stabilite in altre specifiche tecniche pertinenti per verificarne la conformita' al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti applicabili del presente decreto, ai fini di determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto. In assenza di tali documenti normativi o norme armonizzate, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno eseguire. 5.3. Il procedimento statistico deve soddisfare i seguenti requisiti: Il controllo statistico deve basarsi su attributi. Il sistema di campionamento deve garantire: a) un livello di qualita' che corrisponda ad una probabilita' di accettazione del 95%, con una percentuale di non conformita' inferiore all'1%; b) percentuale di non conformita' inferiore al 7%. 5.4. Se un lotto e' accettato, tutti gli strumenti di misura del lotto sono considerati approvati, ad eccezione degli strumenti del campione che siano stati riscontrati non conformi. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' per quanto concerne gli esami e le prove effettuate, e appone, o fa apporre sotto la propria responsabilita', il proprio numero di identificazione ad ogni singolo strumento approvato. Il fabbricante tiene i certificati di conformita' a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo che si conclude dieci anni dopo l'immissione sul mercato dello strumento. 5.5. Se un lotto e' rifiutato, l'organismo notificato adotta le misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato puo' decidere di sospendere la verifica statistica e prendere misure appropriate. 6. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 6.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento che risulti conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e che soddisfi i requisiti applicabili del presente decreto la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare di cui al presente decreto e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 6.2. Per ciascun modello di strumento il fabbricante redige una dichiarazione di conformita' UE scritta che tiene a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato dello strumento. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di strumento per cui e' stata redatta. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti e' fornito a un unico utente. Qualora l'organismo notificato di cui al punto 3 esprima il suo consenso, il fabbricante puo' inoltre apporre sugli strumenti di misura il numero di identificazione dell'organismo in questione, sotto la responsabilita' di quest'ultimo. 7. l'organismo notificato esprima il suo consenso e sotto la responsabilita' del medesimo, il fabbricante puo' apporre il numero di identificazione dell'organismo in questione nel corso del processo di fabbricazione. 8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato purche' siano specificati nel mandato. Un rappresentante autorizzato non puo' adempiere gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5.1. MODULO F1: CONFORMITA' BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO 1. La conformita' basata sulla verifica del prodotto e' la procedura di valutazione della conformita' mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2, 3, 6.1 e 7, e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che gli strumenti di misura in questione che sono assoggettati alle disposizioni di cui al punto 4 soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 2. Documentazione tecnica Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta nell'articolo 18. La documentazione consente di accertare la conformita' dello strumento ai requisiti pertinenti e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa specifica i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorita' nazionali competenti per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato dello strumento. 3. Fabbricazione Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformita' degli strumenti di misura fabbricati ai requisiti applicabili del presente decreto. 4. Verifica L'organismo notificato prescelto dal fabbricante esegue o fa eseguire gli esami e le prove del caso, per verificare la conformita' degli strumenti di misura ai requisiti applicabili del presente decreto. Gli esami e le prove intesi a verificare la conformita' ai requisiti sono realizzati, a scelta del fabbricante, o mediante esame e prova di ogni singolo strumento secondo quanto stabilito al punto 5, o mediante esame e prova degli strumenti di misura su base statistica, secondo quanto stabilito al punto 6. 5. Verifica della conformita' mediante esame e prova di ogni singolo strumento 5.1. Tutti gli strumenti di misura sono esaminati singolarmente e su di essi sono effettuate opportune prove conformemente a quanto indicato nelle norme armonizzate e/o nei documenti normativi pertinenti e/o prove equivalenti previste da altre specifiche tecniche pertinenti per verificarne la conformita' ai requisiti ad essi applicabili. In assenza di tali norme armonizzate o documenti normativi, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno eseguire. 5.2. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' per quanto concerne gli esami e le prove effettuate, e appone, o fa apporre sotto la propria responsabilita', il proprio numero di identificazione ad ogni singolo strumento approvato. Il fabbricante tiene i certificati di conformita' a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo che si conclude dieci anni dopo l'immissione sul mercato dello strumento. 6. Verifica statistica della conformita' 6.1. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto, e presenta i propri strumenti di misura alla verifica sotto forma di lotti omogenei. 6.2. Da ciascun lotto e' prelevato un campione a caso, conformemente ai requisiti di cui al punto 6.4. 6.3. Tutti gli strumenti di misura che fanno parte del campione sono esaminati singolarmente e su di essi sono effettuate opportune prove, conformemente a quanto indicato nelle norme armonizzate e/o nei documenti normativi e/o prove equivalenti previste in altre specifiche tecniche pertinenti per verificarne la conformita' ai requisiti del presente decreto loro applicabili e per determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto. In assenza di tali norme armonizzate o documenti normativi, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno eseguire. 6.4. Il procedimento statistico deve soddisfare i seguenti requisiti: Il controllo statistico deve basarsi su attributi. Il sistema di campionamento deve garantire: a) un livello di qualita' che corrisponda ad una probabilita' di accettazione del 95%, con una percentuale di non conformita' inferiore all'1%; b) una qualita' limite che corrisponda ad una probabilita' di accettazione del 5%, con una percentuale di non conformita' inferiore al 7%. 6.5. Se un lotto e' accettato, tutti gli strumenti di misura del lotto sono considerati approvati, ad eccezione degli strumenti del campione che siano stati riscontrati non conformi. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' per quanto concerne gli esami e le prove effettuate, e appone, o fa apporre sotto la propria responsabilita', il proprio numero di identificazione ad ogni singolo strumento approvato. Il fabbricante tiene i certificati di conformita' a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo che si conclude dieci anni dopo l'immissione sul mercato dello strumento. Se un lotto e' rifiutato, l'organismo notificato adotta le misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato puo' decidere di sospendere la verifica statistica e prendere misure appropriate. 7. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 7.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura individuale che soddisfi i requisiti applicabili del presente decreto la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare di cui al presente decreto e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 4, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 7.2. Per ciascun modello di strumento il fabbricante redige una dichiarazione di conformita' UE scritta che tiene a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato dello strumento. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di strumento per cui e' stata redatta. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti di misura individuali e' fornito a un unico utente. Qualora l'organismo notificato di cui al punto 5 esprima il suo consenso e sotto la sua responsabilita', il fabbricante puo' inoltre apporre sugli strumenti di misura il numero di identificazione dell'organismo in questione. 8. L'organismo notificato esprima il suo consenso e sotto la responsabilita' del medesimo, il fabbricante puo' apporre il numero di identificazione dell'organismo in questione nel corso del processo di fabbricazione. 9. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato purche' siano specificati nel mandato. Un rappresentante autorizzato non puo' adempiere gli obblighi spettanti al fabbricante previsti al punto 2, primo comma, al punto 3 e al punto 6.1. MODULO G: CONFORMITA' BASATA SULLA VERIFICA DELL'UNITA' 1. La conformita' basata sulla verifica dell'unita' e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 5 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che lo strumento di misura interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 4, e' conforme ai requisiti del presente decreto ad esso applicabili. 2. Documentazione tecnica Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta all'articolo 18 e la mette a disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4. La documentazione consente di accertare la conformita' dello strumento ai requisiti pertinenti e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa specifica i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorita' nazionali competenti per un periodo di dieci anni dall'immissione sul mercato dello strumento. 3. Fabbricazione Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformita' degli strumenti fabbricati ai requisiti applicabili del presente decreto. 4. Verifica L'organismo notificato prescelto dal fabbricante esegue, o fa eseguire, gli esami e le prove appropriate conformemente a quanto indicato nelle norme armonizzate e/o nei documenti normativi pertinenti o prove equivalenti previste da altre specifiche tecniche pertinenti per verificarne la conformita' ai requisiti applicabili del presente decreto. In assenza di tali norme armonizzate o documenti normativi, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno eseguire. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' relativo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la propria responsabilita', il proprio numero di identificazione sullo strumento approvato. Il fabbricante tiene i certificati di conformita' a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo che si conclude dieci anni dopo l'immissione sul mercato dello strumento. 5. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 5.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento che soddisfi i requisiti applicabili del presente decreto la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare di cui al presente decreto e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 4, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ogni modello di strumento e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui lo strumento e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica lo strumento per cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' fornita unitamente allo strumento di misura. 6. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5, possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato purche' siano specificati nel mandato. MODULO H: CONFORMITA' BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI QUALITA' 1. La conformita' basata sulla garanzia di qualita' totale e' la procedura di valutazione della conformita' mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2 e 5, e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che gli strumenti di misura in questione soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 2. Fabbricazione Il fabbricante applica un sistema di qualita' approvato, relativo all'ispezione della progettazione, della fabbricazione e del prodotto finale e alle prove effettuate, sugli strumenti di misura in questione secondo quanto previsto al punto 3, ed e' assoggettato alla sorveglianza prevista al punto 4. 3. Sistema di qualita' 3.1. l fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualita' all'organismo notificato di sua scelta per gli strumenti di misura in questione. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) la documentazione tecnica di cui all'articolo 18 per un modello di ciascuna categoria di strumenti di misura che si intende fabbricare. La documentazione consente di accertare la conformita' dello strumento ai requisiti pertinenti e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. La documentazione tecnica specifica i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria all'accertamento, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento; c) la documentazione relativa al sistema di qualita' e d) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato. 3.2. Il sistema di qualita' garantisce la conformita' degli strumenti di misura ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita' consente un'interpretazione coerente di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualita'. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle responsabilita' di gestione in materia di qualita' di progettazione e di qualita' dei prodotti; b) delle specifiche tecniche di progetto, comprese le norme, che saranno applicate, e qualora non siano applicati integralmente le norme armonizzate e/o i documenti normativi, dei mezzi che verranno impiegati per garantire che i requisiti essenziali del presente decreto applicabili allo strumento di misura saranno soddisfatti applicando altre specifiche tecniche pertinenti; c) delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici di controllo e di verifica di progetto che si intende applicare nella progettazione degli strumenti di misura appartenenti alla categoria in questione; d) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualita', dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati; e) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli; f) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato; g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualita' richiesta in materia di progettazione e del prodotto e se il sistema di qualita' funziona efficacemente. 3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di qualita' conformi alle specifiche corrispondenti della pertinente norma armonizzata. Oltre all'esperienza sui sistemi di gestione della qualita', il gruppo incaricato dell'accertamento deve disporre di almeno un membro esperto nella valutazione dello strumento in questione e della relativa tecnologia e deve conoscere i requisiti applicabili del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato dell'accertamento esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera b), verifica la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto ed effettua gli esami necessari a garantire la conformita' dello strumento a tali prescrizioni. La decisione viene notificata al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualita'. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 4.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare: a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; b) i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema di qualita' in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove; c) i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema di qualita' in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato. 4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. 4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato puo' eseguire, o far eseguire, prove sullo strumento per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 5. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 5.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento che soddisfi i requisiti applicabili del presente decreto la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare di cui al presente decreto e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ogni modello di strumento e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui lo strumento e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di strumento per cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti e' fornito a un unico utente. 6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dello strumento, tiene a disposizione delle autorita' nazionali: a) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1; b) la documentazione relativa al sistema di qualita' di cui al punto 3.1; c) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione; d) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. 7. Ciascun organismo notificato informa la propria autorita' di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato purche' siano specificati nel mandato. MODULO H1: CONFORMITA' BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITA' TOTALE E SULL'ESAME DEL PROGETTO 1. La conformita' basata sulla garanzia di qualita' totale e sull'esame del progetto e' la procedura di valutazione della conformita' mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2 e 6, e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che gli strumenti di misura in questione soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 2. Produzione Il fabbricante applica un sistema approvato di qualita' della progettazione, della produzione, dell'ispezione finale del prodotto e delle prove degli strumenti di misura in questione, secondo quanto specificato al punto 3, ed e' assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 5. L'adeguatezza del progetto tecnico dello strumento di misura e' stata oggetto di esame a norma del punto 4. 3. Sistema di qualita' 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualita' ad un organismo notificato di sua scelta per gli strumenti di misura in questione. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di strumenti prevista; c) la documentazione relativa al sistema di qualita'; d) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato. 3.2. Il sistema di qualita' garantisce la conformita' degli strumenti di misura ai requisiti del presente decreto a essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualita' dei prodotti; b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate e/o i relativi documenti normativi non siano applicati integralmente, dei mezzi per garantire che i requisiti essenziali del presente decreto applicabili agli strumenti di misura saranno soddisfatti applicando altre pertinenti specifiche tecniche; c) delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici di controllo e di verifica di progetto che si intende applicare nella progettazione degli strumenti di misura appartenenti alla categoria in questione; d) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualita', dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati; e) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli; f) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato; g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualita' richiesta in materia di progettazione e di qualita' dei prodotti e se il sistema di qualita' funziona efficacemente. 3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate. Oltre all'esperienza sui sistemi di gestione della qualita', il gruppo incaricato dell'accertamento deve disporre di almeno un membro con esperienza quale valutatore nel campo specifico dello strumento e della relativa tecnologia e deve conoscere i requisiti applicabili del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 3.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' di ogni modifica che intende apportare al sistema di qualita'. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. Esso notifica la decisione al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.6. Ciascun organismo notificato informa la propria autorita' notificante circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 4. Esame del progetto 4.1. Il fabbricante presenta una domanda di esame del suo progetto all'organismo notificato di cui al punto 3.1. 4.2. La domanda consente di comprendere il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento dello strumento, nonche' di accertare la conformita' ai requisiti del presente decreto a esso applicabili. La domanda contiene: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante; b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; c) la documentazione tecnica descritta all'articolo 18. La documentazione consente di accertare la conformita' dello strumento ai requisiti pertinenti e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi; essa comprende il progetto e il funzionamento dello strumento, nella misura in cui cio' risulti pertinente ai fini della valutazione; d) la documentazione che attesti l'adeguatezza del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano stati applicati integralmente le norme armonizzate e/o i documenti normativi pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilita' del fabbricante. 4.3. L'organismo notificato esamina la domanda e qualora il progetto soddisfi i requisiti del presente decreto applicabili allo strumento, rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del progetto. Tale certificato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validita' e i dati necessari per identificare lo strumento approvato. Tale certificato puo' comprendere uno o piu' allegati. Tale certificato e gli allegati contengono tutte le informazioni pertinenti al fine della valutazione della conformita' degli strumenti di misura fabbricati rispetto al progetto esaminato e del controllo in servizio, in particolare al fine di garantire la conformita' degli strumenti fabbricati con il progetto per quanto concerne la riproducibilita' dei risultati e delle misure, quando essi sono correttamente tarati tramite gli opportuni mezzi previsti. Tra le informazioni figurano: a) le caratteristiche metrologiche del tipo di strumento; b) i provvedimenti richiesti per garantire l'integrita' dello strumento (sigillo, identificazione del software ecc.; c) informazioni su altri elementi necessari per l'identificazione dello strumento e per verificarne la conformita' visiva al progetto; d) se del caso, qualsiasi informazione specifica necessaria per verificare le caratteristiche degli strumenti fabbricati; e) nel caso di una sottounita', tutte le informazioni necessarie per garantire la compatibilita' con altre sottounita' o con gli strumenti di misura. L'organismo notificato redige a tale riguardo una relazione di valutazione che tiene a disposizione dello Stato membro che lo ha designato. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 10, detto organismo rende pubblico il contenuto di tale relazione, in tutto o in parte, solo previo consenso del fabbricante. Il certificato e' valido per dieci anni a decorrere dalla data del rilascio, e puo' essere rinnovato per periodi successivi di dieci anni. Qualora il progetto non soddisfi i requisiti applicabili del presente decreto, l'organismo notificato rifiuta il rilascio di un certificato di esame UE del progetto e ne informa il fabbricante fornendo una motivazione circostanziata di tale rifiuto. 4.4. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non e' piu' conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del progetto di qualsiasi modifica del progetto approvato che possa influire sulla conformita' ai requisiti essenziali del presente decreto o sulle condizioni di validita' del certificato. Tali modifiche necessitano di un'ulteriore approvazione, da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame UE del progetto, sotto forma di un supplemento all'originario certificato di esame UE del progetto. 4.5. Ciascun organismo notificato informa la propria autorita' notificante circa i certificati di esame UE del progetto e/o i supplementi rilasciati o ritirati, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorita' l'elenco dei certificati e/o degli eventuali supplementi rifiutati, sospesi o altrimenti limitati. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del progetto e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del progetto, dei relativi allegati e supplementi, unitamente al fascicolo tecnico con la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validita' del certificato. 4.6. Il fabbricante conserva una copia del certificato di esame UE del progetto nonche' dei relativi allegati e supplementi unitamente alla documentazione tecnica a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dello strumento. 5. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 5.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 5.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare: a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; b) i documenti relativi alla qualita' indicati nella parte del sistema di qualita' relativa alla progettazione, quali risultati di analisi, calcoli, prove ecc.; c) i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema di qualita' in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc. 5.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. 5.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato puo' eseguire, o far eseguire, prove sullo strumento per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 6. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 6.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento che soddisfi i requisiti applicabili del presente decreto la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare di cui al presente decreto e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 6.2. Il fabbricante compila una dichiarazione di conformita' UE scritta per ciascun modello di strumento e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui lo strumento e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione in questione identifica il modello di strumento per cui e' stata redatta e menziona il numero del certificato di esame UE del progetto. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti e' fornito a un unico utente. 7. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dello strumento di misura, tiene a disposizione delle autorita' nazionali: a) la documentazione relativa al sistema di qualita' di cui al punto 3.1; b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione; c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 5,3 e 5,4. 8. Rappresentante autorizzato Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo' presentare la domanda di cui ai punti 4.1 e 4.2 e adempiere gli obblighi di cui ai punti 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 e 7 a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.»