(Allegato A)
 
                                                           Allegato A 
                                                    (Art. 1, comma 2) 
 
                                                          «Allegato I 
                                 (Art. 3, comma 1, e art. 5, comma 1) 
 
                  REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA 
 
2. Materiali 
    I materiali devono essere scelti in  funzione  dell'utilizzazione
prevista per i recipienti e tenendo conto dei punti da 1.1. a 1.4. 
1.1. Parti soggette a pressione 
    I materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti  soggette
a pressione dei recipienti devono essere: 
      a) saldabili; 
      b) duttili e tenaci in  modo  che,  in  caso  di  rottura  alla
temperatura  minima  di  esercizio,  questa   non   provochi   alcuna
frammentazione ne' rottura di tipo fragile; 
      c) non deteriorabili con l'invecchiamento. 
    Per i recipienti d'acciaio, tali materiali devono inoltre  essere
conformi alle disposizioni di cui al punto 1.1.1. e, per i recipienti
di alluminio o lega d'alluminio, a quelle di cui al punto 1.1.2. 
    Detti materiali devono  essere  accompagnati  da  un  verbale  di
controllo quale definito  all'allegato  III,  punto  3.1,  punto  i),
redatto dal fabbricante del materiale. 
1.1.1. Recipienti di acciaio 
    Gli acciai di qualita' non legati devono soddisfare  le  seguenti
disposizioni: 
      a)  essere  non  effervescenti   ed   essere   forniti   previo
trattamento di normalizzazione o in uno stato equivalente; 
      b) il tenore di carbonio sul  prodotto  deve  essere  inferiore
allo 0,25% e il tenore  di  zolfo  e  fosforo  deve  essere  ciascuno
inferiore allo 0,05%; 
      c) presentare le caratteristiche meccaniche sul prodotto qui di
seguito indicate: 
        i) il valore massimo della resistenza  alla  trazione  Rm,max
deve essere inferiore a 580 N/mm²; 
        ii) l'allungamento dopo rottura deve essere: 
          se il provino e' prelevato parallelamente alla direzione di
laminazione: 
 
            
 
                =====================================
                |spessore ≥ 3 mm: |   A   | ≥ 22%,  |
                +=================+=======+=========+
                |spessore < 3 mm: |A80 mm |≥ 17%,   |
                +-----------------+-------+---------+
 
          se  il  provino  e'   prelevato   perpendicolarmente   alla
direzione di laminazione: 
 
            
 
                =====================================
                |spessore ≥ 3 mm: |   A   | ≥ 20%,  |
                +=================+=======+=========+
                |spessore < 3 mm: |A80 mm |≥ 15%,   |
                +-----------------+-------+---------+
 
 
        iii) il valore medio dell'energia di  rottura  per  flessione
KCV, determinato su tre provini longitudinali deve essere  almeno  di
35 J/cm² e alla temperatura minima di esercizio;  uno  solo  dei  tre
valori puo' essere inferiore a 35 J/cm² e in nessun caso inferiore  a
25 J/cm². La verifica di questa qualita' e' richiesta per gli  acciai
destinati alla fabbricazione di recipienti la cui temperatura  minima
di esercizio e' inferiore a  -  10°C  e  con  spessore  delle  pareti
superiore a 5 mm. 
1.1.2. Recipienti di alluminio 
    L'alluminio non legato deve avere un  tenore  di  alluminio  pari
almeno al 99,5% e le leghe di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera
a-bis),  devono  avere   sufficiente   resistenza   alla   corrosione
intercristallina alla temperatura massima di esercizio. 
    Inoltre,  questi  materiali  devono  rispondere   alle   seguenti
disposizioni: 
      a) essere forniti allo stato ricotto; 
      b) presentare le caratteristiche meccaniche sul prodotto qui di
seguito indicate: 
        il valore massimo della resistenza alla trazione Rm,max  deve
essere inferiore o pari a 350 N/mm²; 
        l'allungamento dopo rottura deve essere: 
        se il provino e' prelevato parallelamente alla  direzione  di
laminazione: A ≥ 16%; 
        se il provino e' prelevato perpendicolarmente alla  direzione
di laminazione: A ≥ 14%. 
1.2. Materiali per la saldatura 
    I materiali usati per l'esecuzione di saldature sul recipiente  o
la fabbricazione dello stesso devono essere appropriati e compatibili
con i materiali da saldare. 
1.3. Accessori che contribuiscono alla resistenza del recipiente 
    Questi accessori (bulloni, dadi ecc.)  devono  essere  realizzati
con il materiale specificato al punto 1.1. oppure con altri  tipi  di
acciaio, alluminio o un'appropriata lega di alluminio compatibili con
i materiali  usati  per  la  fabbricazione  delle  parti  soggette  a
pressione. 
    Questi ultimi materiali devono avere alla temperatura  minima  di
esercizio un allungamento dopo rottura e un'energia  di  rottura  per
flessione appropriati. 
1.4. Parti non soggette a pressione 
    Tutte  le  parti  dei  recipienti  non  soggette  a  pressione  e
assemblate  mediante  saldatura  devono  essere   di   un   materiale
compatibile con quello degli elementi ai quali esse sono saldate. 
2. Progettazione dei recipienti 
    a)  Nella  progettazione  dei  recipienti  il  fabbricante   deve
definire il settore di utilizzazione dei recipienti scegliendo: 
      i) la temperatura minima di esercizio Tmin ; 
      ii) la temperatura massima di esercizio Tmax ; 
      iii) la pressione massima di  esercizio  PS.  Tuttavia,  se  e'
scelta una temperatura minima  di  esercizio  superiore  a  -10°C,  i
requisiti dei materiali devono essere soddisfatti a -10°C. 
    b) Inoltre il fabbricante deve  tener  conto  delle  disposizioni
seguenti: 
      i) deve essere possibile ispezionare l'interno dei recipienti; 
      ii) deve essere possibile svuotare i recipienti; 
      iii) le qualita' meccaniche devono rimanere invariate per tutto
il periodo di impiego del recipiente conforme alla sua destinazione; 
      iv) i recipienti, tenuto conto dell'impiego prescritto,  devono
essere adeguatamente protetti contro la corrosione. 
    c)  Il  fabbricante  deve  tener  conto  del  fatto  che,   nelle
condizioni d'impiego previste: 
      i) i recipienti non devono subire  sollecitazioni  che  possano
compromettere la loro sicurezza d'impiego; 
      ii) la pressione interna non deve superare in modo continuo  la
pressione  massima  di  esercizio  PS.  Tuttavia,  essa  puo'  essere
superata transitoriamente al massimo del 10%. 
    d) Gli assemblaggi circonferenziali e longitudinali devono essere
realizzati con saldature a penetrazione  piena  o  con  saldature  di
efficacia equivalente. I fondi convessi diversi da quelli  emisferici
devono avere un profilo cilindrico. 
2.1. Spessore delle pareti 
    Se il prodotto PS × V e' inferiore o pari a 3.000  bar  ×  l,  il
fabbricante sceglie uno dei metodi di cui ai punti  2.1.1.  e  2.1.2.
per determinare lo  spessore  delle  pareti  del  recipiente;  se  il
prodotto PS × V e' superiore a  3.000  bar  ×  l  oppure  qualora  la
temperatura massima di servizio superi  i  100°C,  lo  spessore  deve
essere determinato conformemente al metodo di cui al punto 2.1.1. 
    Lo spessore effettivo della parete della virola e dei  fondi  non
puo' tuttavia essere inferiore a 2 mm per i recipienti di acciaio e a
3 mm per quelli di alluminio o lega di alluminio. 
2.1.1. Metodo di calcolo 
    Lo spessore minimo delle parti soggette a pressione va  calcolato
tenendo  conto   dell'intensita'   delle   sollecitazioni   e   delle
disposizioni seguenti: 
      a) la pressione di calcolo da prendere  in  considerazione  non
deve  essere  inferiore  alla  pressione  massima  di  esercizio   PS
prescelta; 
      b) la sollecitazione generale ammissibile di membrana non  deve
superare il piu' piccolo tra  i  valori  0,6  ReT  o  0,3  Rm  .  Per
determinare  le  sollecitazioni  ammissibili  il   fabbricante   deve
utilizzare i valori ReT e Rm minimi  garantiti  dal  fabbricante  del
materiale. 
    Tuttavia, se la parte cilindrica del recipiente comprende  una  o
piu'  saldature  longitudinali  realizzate  con  un  procedimento  di
saldatura non automatico,  lo  spessore  calcolato  conformemente  al
primo comma deve essere moltiplicato per il coefficiente 1,15. 
2.1.2. Metodo sperimentale 
    Lo spessore delle pareti  deve  essere  determinato  in  modo  da
permettere al recipiente di resistere, a temperatura ambiente, a  una
pressione uguale almeno  a  cinque  volte  la  pressione  massima  di
esercizio, con un valore di deformazione circonferenziale  permanente
inferiore o uguale all'1%. 
3. Processi di fabbricazione 
    I recipienti devono essere costruiti e sottoposti a controlli  di
produzione conformemente all'allegato II, punti 2, 3 o 4. 
3.1. Preparazione dei componenti 
    La preparazione dei componenti (formatura e smussatura ecc.)  non
deve indurre difetti di superficie, fessurazioni o alterazioni  delle
caratteristiche meccaniche di detti pezzi tali  da  compromettere  la
sicurezza dell'impiego dei recipienti. 
3.2. Saldature su parti soggette a pressione 
    Le caratteristiche delle saldature e delle zone adiacenti  devono
essere simili a quelle dei materiali saldati ed esenti da difetti  di
superficie e/o interni tali che possano  compromettere  la  sicurezza
dei recipienti. 
    Le saldature devono essere  eseguite  da  saldatori  o  operatori
qualificati, di perizia adeguata, secondo procedimenti  di  saldatura
approvati. Le prove per l'approvazione  e  la  qualificazione  devono
essere effettuate da organismi notificati. 
    Nel  corso  della  fabbricazione  il  fabbricante  deve  altresi'
garantire  una  costante  qualita'  delle  saldature  mediante  esami
appropriati secondo modalita' adeguate. Detti  esami  devono  formare
oggetto di una relazione. 
4. Messa in servizio dei recipienti 
    Ogni recipiente deve essere corredato delle istruzioni per  l'uso
redatte dal fabbricante, previste all'allegato III, punto 2. 
 
                                                          Allegato II 
                         (Art. 7-bis, comma 6, e art. 8, commi 1 e 2) 
 
             PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' 
 
1. Esame «UE» del tipo (Modulo B) 
    1.1. L'esame UE  del  tipo  e'  la  parte  di  una  procedura  di
valutazione della conformita' con la quale  un  organismo  notificato
esamina il progetto tecnico di  un  recipiente,  nonche'  verifica  e
certifica  che  il  progetto  tecnico  del  recipiente  rispetta   le
prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili. 
    1.2. L'esame UE del tipo e' effettuato in uno dei modi di seguito
esposti conformemente all'articolo 13: 
      accertamento  dell'adeguatezza   del   progetto   tecnico   del
recipiente, effettuato esaminando la  documentazione  tecnica  e  gli
elementi di prova di cui al  punto  1.3,  unito  a  un  esame  di  un
prototipo rappresentativo della produzione  prevista  del  recipiente
finito (tipo di produzione); 
      accertamento  dell'adeguatezza   del   progetto   tecnico   del
recipiente, effettuato esaminando la  documentazione  tecnica  e  gli
elementi di prova di cui al punto 1.3, senza esame di un prototipo di
recipiente (tipo di progetto). 
    1.3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a
un unico organismo notificato di sua scelta. 
    La domanda deve contenere: 
      a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui  la
domanda sia presentata dal  rappresentante  autorizzato,  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo; 
      b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
      c)  la  documentazione  tecnica.  La   documentazione   tecnica
permette di valutare la conformita' del recipiente alle  prescrizioni
applicabili  del  presente  decreto  e  comprende  un'analisi  e  una
valutazione adeguate dei rischi. 
    La documentazione tecnica precisa le prescrizioni  applicabili  e
include, se necessario ai fini della  valutazione,  il  progetto,  la
fabbricazione e il funzionamento del  recipiente.  Inoltre  contiene,
laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: 
      i) una descrizione generale del recipiente; 
      ii) i disegni relativi alla progettazione  di  massima  e  alla
fabbricazione e schemi dei componenti ecc.; 
      iii)  le  descrizioni  e   le   spiegazioni   necessarie   alla
comprensione di  tali  disegni  e  schemi  e  del  funzionamento  del
recipiente; 
      iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate  completamente
o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto,
compreso  un  elenco  delle  altre  pertinenti  specifiche   tecniche
applicate. In caso di applicazione parziale delle  norme  armonizzate
la  documentazione  tecnica  specifica  le  parti  che   sono   state
applicate; 
      v) i risultati dei calcoli di progettazione  realizzati,  degli
esami effettuati ecc.; 
      vi) le relazioni sulle prove effettuate; 
      vii) le istruzioni e le informazioni  sulla  sicurezza  di  cui
all'allegato III, punto 2; 
      viii) un documento descrittivo che precisi: 
        i materiali utilizzati; 
        i procedimenti di saldatura utilizzati; 
        i controlli effettuati; 
        tutte le informazioni pertinenti relative alla  progettazione
del recipiente. 
      d) se applicabile, i prototipi  di  recipienti  rappresentativi
della produzione prevista. L'organismo notificato puo' chiedere altri
prototipi di recipienti se necessari a  effettuare  il  programma  di
prove; 
      e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza  delle
soluzioni del progetto tecnico. Questi  elementi  di  prova  indicano
ogni documento che sia stato  utilizzato,  soprattutto  se  le  norme
armonizzate pertinenti non sono state  applicate  integralmente.  Gli
elementi di prova comprendono, se necessario, i  risultati  di  prove
effettuate in conformita' con altre  specifiche  tecniche  pertinenti
dall'apposito laboratorio del fabbricante, o da un altro  laboratorio
di prova, a suo nome e sotto la sua responsabilita'. 
    Nel  caso  dell'esame  di  un   prototipo   di   recipiente,   la
documentazione tecnica consta inoltre: 
      dei  certificati  relativi  all'adeguata   qualificazione   dei
procedimenti di saldatura  e  dei  saldatori  o  degli  operatori  di
saldatura; 
      del verbale  di  controllo  dei  materiali  utilizzati  per  la
fabbricazione delle parti e dei componenti  che  contribuiscono  alla
robustezza del recipiente; 
      di una relazione sugli esami e sulle prove cui si e'  proceduto
o una descrizione dei controlli previsti. 
    1.4. L'organismo notificato: 
      per il recipiente: 
        1.4.1. esamina la documentazione tecnica e  gli  elementi  di
prova per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del recipiente; 
      per i prototipi di recipienti: 
        1.4.2. verifica che il prototipo/i  prototipi  di  recipienti
sia/siano  stati  fabbricati  conformemente  a  tale   documentazione
tecnica  e  identifica  gli  elementi  che  sono   stati   progettati
conformemente alle disposizioni applicabili delle  norme  armonizzate
pertinenti,  nonche'  gli  elementi   che   sono   stati   progettati
conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche; 
        1.4.3. esegue o fa  eseguire  opportuni  esami  e  prove  per
accertare se,  ove  il  fabbricante  abbia  scelto  di  applicare  le
soluzioni di cui alle  pertinenti  norme  armonizzate,  queste  siano
state applicate correttamente; 
        1.4.4. esegue o fa  eseguire  opportuni  esami  e  prove  per
controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui
alle  pertinenti  norme  armonizzate,  le  soluzioni   adottate   dal
fabbricante   applicando   altre   pertinenti   specifiche   tecniche
soddisfino i corrispondenti requisiti  essenziali  di  sicurezza  del
presente decreto; 
        1.4.5. concorda  con  il  fabbricante  il  luogo  in  cui  si
dovranno effettuare gli esami e le prove. 
    1.5. L'organismo notificato redige una relazione  di  valutazione
che elenca le iniziative intraprese in conformita' al punto 1.4  e  i
relativi risultati. Senza pregiudicare i propri  obblighi  di  fronte
alle autorita' di notifica,  l'organismo  notificato  rende  pubblico
l'intero contenuto di tale relazione,  o  parte  di  esso,  solo  con
l'accordo del fabbricante. 
    1.6. Se il tipo soddisfa le prescrizioni  del  presente  decreto,
l'organismo notificato rilascia  al  fabbricante  un  certificato  di
esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del
fabbricante, le conclusioni dell'esame, le  eventuali  condizioni  di
validita'  e  i  dati  necessari  per  l'identificazione   del   tipo
approvato. Il certificato di esame UE del tipo puo' comprendere uno o
piu' allegati. 
    Il certificato di esame UE del tipo  e  i  suoi  allegati  devono
contenere  ogni  utile  informazione  che  permetta  di  valutare  la
conformita' dei recipienti fabbricati al tipo esaminato e  consentire
il controllo  del  prodotto  in  funzione.  Tale  certificato  indica
inoltre le condizioni cui il suo rilascio e' eventualmente soggetto e
comprende le descrizioni e i disegni necessari  per  identificare  il
tipo omologato. 
    Se il tipo non soddisfa le prescrizioni del  presente  decreto  a
esso applicabili, l'organismo notificato  rifiuta  di  rilasciare  un
certificato di esame UE del tipo  e  informa  di  tale  decisione  il
richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. 
    1.7. L'organismo  notificato  segue  l'evoluzione  del  progresso
tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il  tipo  approvato
non e' piu'  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini  e
in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante. 
    Il fabbricante informa  l'organismo  notificato  che  detiene  la
documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE  del  tipo
di tutte le modifiche al tipo  approvato,  qualora  possano  influire
sulla conformita' del recipiente ai requisiti essenziali di sicurezza
del  presente  decreto  o  sulle  condizioni  di  validita'  di  tale
certificato. Tali modifiche comportano una nuova  approvazione  sotto
forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo. 
    1.8. Ogni organismo notificato informa le  proprie  autorita'  di
notifica in merito ai certificati di  esame  UE  del  tipo  e/o  agli
eventuali  supplementi  che  esso  ha  rilasciato   o   revocato   e,
periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorita' di
notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi
respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. 
    Ogni organismo notificato informa gli altri organismi  notificati
dei certificati di esame UE del tipo  e/o  dei  supplementi  da  esso
respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e,
su richiesta,  di  tali  certificati  e/o  dei  supplementi  da  esso
rilasciati. 
    La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati
possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del
tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati  membri
possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica  e
dei  risultati  degli  esami  effettuati  dall'organismo  notificato.
L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE
del tipo, degli allegati e  dei  supplementi,  nonche'  il  fascicolo
tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino
alla scadenza della validita' di tale certificato. 
    1.9.  Il  fabbricante  tiene  a  disposizione   delle   autorita'
nazionali una copia del certificato  di  esame  UE  del  tipo,  degli
allegati e dei supplementi insieme alla  documentazione  tecnica  per
dieci anni dalla data in cui  il  recipiente  e'  stato  immesso  sul
mercato. 
    1.10.  Il  rappresentante  autorizzato   del   fabbricante   puo'
presentare la domanda di cui al punto 1.3. ed espletare gli  obblighi
di cui ai punti 1.7. e 1.9., purche' siano specificati nel mandato. 
2. Conformita' al tipo basata sul controllo interno della  produzione
unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (Modulo C1) 
    2.1. La conformita' al tipo basata sul  controllo  interno  della
produzione unito a prove sul recipiente  effettuati  sotto  controllo
ufficiale fa parte di una procedura di valutazione della  conformita'
in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai  punti  2.2.,
2.3. e 2.4.,  e  si  accerta  e  dichiara,  sotto  la  sua  esclusiva
responsabilita', che i recipienti in questione sono conformi al  tipo
descritto nel certificato di  esame  UE  del  tipo  e  soddisfano  le
prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili. 
2.2. Produzione 
    Il fabbricante prende tutte le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' dei recipienti prodotti al tipo oggetto  del  certificato
di esame UE e ai requisiti applicabili del presente decreto. 
    Prima di avviare la produzione, il  fabbricante  fornisce  ad  un
organismo notificato di sua scelta tutte le informazioni  necessarie,
in particolare: 
      a) la documentazione tecnica, che consta inoltre: 
        dei  certificati  relativi  all'adeguata  qualificazione  dei
procedimenti di saldatura  e  dei  saldatori  o  degli  operatori  di
saldatura; 
        del verbale di controllo  dei  materiali  utilizzati  per  la
fabbricazione delle parti e dei componenti  che  contribuiscono  alla
robustezza del recipiente; 
        di una  relazione  sugli  esami  e  sulle  prove  cui  si  e'
proceduto. 
      b) un documento di controllo che descriva gli esami e le  prove
adeguati da effettuare nel corso della produzione,  con  le  relative
modalita' e frequenze di esecuzione; 
      c) il certificato di esame UE del tipo. 
2.3. Controlli sui recipienti 
    2.3.1.  Per  ogni  singolo  recipiente  fabbricato,   l'organismo
notificato effettua gli  esami  e  le  prove  atti  a  verificare  la
conformita' del recipiente al tipo descritto nel certificato di esame
UE del tipo e alle relative prescrizioni  del  presente  decreto,  in
conformita' ai punti che seguono: 
      a)  Il  fabbricante  presenta  i  propri  recipienti  in  lotti
omogenei e prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di
fabbricazione assicuri l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto. 
      b) All'atto dell'esame  di  un  lotto,  l'organismo  notificato
verifica che  i  recipienti  siano  stati  fabbricati  e  controllati
conformemente  alla  documentazione  tecnica  ed  esegue  su  ciascun
recipiente del lotto una prova idraulica oppure una prova  pneumatica
d'efficacia equivalente, a una pressione  Ph  pari  a  1,5  volte  la
pressione  di  progetto  del  recipiente,  al  fine  di   verificarne
l'integrita'. La prova  pneumatica  e'  subordinata  all'accettazione
delle procedure di sicurezza della prova da parte dello Stato  membro
in cui essa e' effettuata. 
      c) L'organismo notificato esegue inoltre delle prove su provini
prelevati, a scelta del fabbricante, su un  campione  rappresentativo
della produzione o su un recipiente  allo  scopo  di  controllare  la
qualita' delle saldature. Le  prove  sono  eseguite  sulle  saldature
longitudinali. Tuttavia, quando  per  le  saldature  longitudinali  e
circonferenziali  viene  utilizzato  un   diverso   procedimento   di
saldatura, le prove sono ripetute sulle saldature circonferenziali. 
      d) Per i recipienti soggetti  al  metodo  sperimentale  di  cui
all'allegato I, punto 2.1.2., tali prove su provini  sono  sostituite
da una prova idraulica effettuata su cinque  recipienti  prelevati  a
caso in ciascun lotto per verificarne  la  conformita'  ai  requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, punto 2.1.2. 
      e) Per i lotti accettati, l'organismo notificato  appone  o  fa
apporre il proprio numero di identificazione  su  ogni  recipiente  e
fornisce un certificato scritto di conformita'  relativo  alle  prove
effettuate. Possono essere immessi sul mercato tutti i recipienti del
lotto, a eccezione  di  quelli  che  non  hanno  superato  con  esito
favorevole la prova idraulica o la prova pneumatica. 
      f) Se un lotto e' rifiutato, l'organismo notificato  prende  le
misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora  il
rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato puo'  decidere
di sospendere la verifica statistica. 
      g) Il fabbricante e' in grado di presentare, su richiesta delle
autorita' pertinenti, i  certificati  di  conformita'  dell'organismo
notificato di cui alla lettera e). 
    2.3.2. L'organismo notificato fornisce una copia del rapporto  di
ispezione allo Stato membro che lo ha  notificato  e,  su  richiesta,
agli altri organismi notificati,  agli  altri  Stati  membri  e  alla
Commissione. 
    2.3.3. Durante  il  processo  di  fabbricazione,  il  fabbricante
appone, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato, il numero
d'identificazione di quest'ultimo. 
2.4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 
    2.4.1. Il fabbricante appone  la  marcatura  CE  a  ogni  singolo
recipiente conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del
tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili. 
    2.4.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione  scritta  di
conformita'  UE  per  ogni  modello  di  recipiente  e  la  tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui il recipiente e' stato immesso sul mercato. La  dichiarazione  di
conformita' UE identifica il modello di recipiente per cui  e'  stata
compilata. 
    2.4.3. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
2.5. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 2.4 possono essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del  fabbricante
e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano  specificati  nel
mandato. 
3. Conformita' al tipo basata sul controllo interno della  produzione
unito a prove del recipiente sotto controllo ufficiale  effettuate  a
intervalli casuali (Modulo C2) 
    3.1. La conformita' al tipo basata sul  controllo  interno  della
produzione, unito a prove del recipiente  sotto  controllo  ufficiale
effettuate a  intervalli  casuali,  fa  parte  di  una  procedura  di
valutazione della conformita' in cui il  fabbricante  ottempera  agli
obblighi di cui ai punti 3.2, 3.3 e 3.4  e  si  accerta  e  dichiara,
sotto la sua esclusiva responsabilita', che i recipienti in questione
sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo  e
soddisfano le prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili. 
3.2. Produzione 
    3.2.1. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche'
il processo di fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano  la
conformita' dei recipienti prodotti al tipo oggetto  del  certificato
di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto a  essi
applicabili. 
    3.2.2. Prima di avviare la produzione, il fabbricante fornisce  a
un  organismo  notificato  di  sua  scelta  tutte   le   informazioni
necessarie, in particolare: 
      a) la documentazione tecnica, che consta inoltre: 
        dei  certificati  relativi  all'adeguata  qualificazione  dei
procedimenti di saldatura  e  dei  saldatori  o  degli  operatori  di
saldatura; 
        del verbale di controllo  dei  materiali  utilizzati  per  la
fabbricazione delle parti e dei componenti  che  contribuiscono  alla
robustezza del recipiente; 
        di una  relazione  sugli  esami  e  sulle  prove  cui  si  e'
proceduto. 
      b) il certificato di esame UE del tipo; 
      c) un documento che descrive  i  processi  di  fabbricazione  e
l'insieme delle misure sistematiche prestabilite, prese per garantire
la conformita' dei recipienti al tipo descritto  nel  certificato  di
esame UE. 
    Prima  della  data  di  inizio  della  fabbricazione  l'organismo
notificato  esamina  tali  documenti  al  fine  di  certificarne   la
conformita' con il certificato di esame UE del tipo. 
    3.2.3. Il documento di cui al punto 3.2.1, lettera c), comprende: 
      a) una descrizione dei mezzi di fabbricazione  e  di  controllo
adeguati alla costruzione dei recipienti; 
      b) un documento di controllo che descriva gli esami e le  prove
adeguati de effettuare nel corso della fabbricazione, con le relative
modalita' e frequenze di esecuzione; 
      c) l'impegno a eseguire gli esami e le prove  conformemente  al
documento  di  controllo  e  a  effettuare  su   ciascun   recipiente
fabbricato una prova idraulica  oppure,  con  l'accordo  dello  Stato
membro, una prova pneumatica a una pressione  di  prova  pari  a  1,5
volte la pressione di progetto; tali  esami  e  prove  sono  eseguiti
sotto la responsabilita' di personale qualificato e indipendente  dai
servizi incaricati della produzione e sono oggetto di una relazione; 
      d)   l'indirizzo   dei   luoghi   di   fabbricazione    e    di
immagazzinamento, nonche' la data di inizio della fabbricazione. 
3.3. Controlli sui recipienti 
    L'organismo notificato effettua, o  fa  effettuare,  controlli  a
campione a intervalli casuali, stabiliti dall'organismo  stesso,  per
verificare la qualita' dei controlli interni sui  recipienti,  tenuto
conto tra l'altro della complessita'  tecnologica  dei  recipienti  e
della  quantita'  prodotta.  Si  esamina  un  adeguato  campione  dei
recipienti finali, prelevato in loco dall'organismo notificato  prima
dell'immissione sul mercato, si effettuano  prove  appropriate,  come
stabilito dalle relative parti delle  norme  armonizzate,  e/o  prove
equivalenti previste da altre  pertinenti  specifiche  tecniche,  per
controllare la conformita'  del  recipiente  al  tipo  descritto  nel
certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili  del
presente decreto. 
    L'organismo  notificato  si  accerta  anche  che  il  fabbricante
controlli  effettivamente   i   recipienti   fabbricati   in   serie,
conformemente al punto 3.2.3, lettera c). 
    Laddove un campione non  sia  conforme  al  livello  di  qualita'
accettabile, l'organismo notificato adotta le opportune misure. 
    La procedura di campionamento per accettazione da applicare  mira
a stabilire se il processo di fabbricazione del  recipiente  funziona
entro limiti accettabili, al fine di  garantire  la  conformita'  del
recipiente. 
    L'organismo  notificato  fornisce  una  copia  del  rapporto   di
ispezione allo Stato membro che lo ha  notificato  e,  su  richiesta,
agli altri organismi notificati,  agli  altri  Stati  membri  e  alla
Commissione. 
    Durante il processo  di  fabbricazione,  il  fabbricante  appone,
sotto  la  responsabilita'  dell'organismo  notificato,   il   numero
d'identificazione di quest'ultimo. 
3.4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 
    3.4.1. Il fabbricante appone  la  marcatura  CE  a  ogni  singolo
recipiente conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del
tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili. 
    3.4.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione  scritta  di
conformita'  UE  per  ogni  modello  di  recipiente  e  la  tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui il recipiente e' stato immesso sul mercato. La  dichiarazione  di
conformita' UE identifica il modello di recipiente per cui  e'  stata
compilata. 
    3.4.3. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
3.5. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi del  fabbricante  previsti  al  punto  3.4.  possono
essere adempiuti dal  suo  rappresentante  autorizzato,  a  nome  del
fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati
nel mandato. 
4. Conformita' al tipo basata sul controllo interno della  produzione
(Modulo C) 
    4.1. La conformita' al tipo basata sul  controllo  interno  della
produzione  e'  la  parte  di  una  procedura  di  valutazione  della
conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui  ai
punti  4.2.  e  4.3.  e  garantisce  e  dichiara  che  i   recipienti
interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di  esame
UE del tipo e rispondono alle prescrizioni del  presente  decreto  ad
essi applicabili. 
4.2. Produzione 
    Il fabbricante prende tutte le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' dei recipienti fabbricati al tipo omologato descritto nel
certificato di esame UE del tipo e  alle  prescrizioni  del  presente
decreto ad essi applicabili. 
    Prima  di  avviare  la  produzione,   il   fabbricante   fornisce
all'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE
del tipo tutte le informazioni necessarie, in particolare: 
      a)  i  certificati  relativi  all'adeguata  qualificazione  dei
procedimenti di saldatura  e  dei  saldatori  o  degli  operatori  di
saldatura; 
      b) il verbale di controllo  dei  materiali  utilizzati  per  la
fabbricazione delle parti e dei componenti  che  contribuiscono  alla
robustezza del recipiente; 
      c) una relazione sugli esami e sulle prove cui si e' proceduto; 
      d) un documento che descrive  i  processi  di  fabbricazione  e
l'insieme delle misure sistematiche prestabilite, prese per garantire
la conformita' dei recipienti al tipo descritto  nel  certificato  di
esame UE. 
    Il documento comprende: 
      i) una descrizione dei mezzi di fabbricazione  e  di  controllo
adeguati alla costruzione dei recipienti; 
      ii) un documento di controllo che descriva gli esami e le prove
adeguati de effettuare nel corso della fabbricazione, con le relative
modalita' e frequenze di esecuzione; 
      iii) l'impegno a eseguire gli esami e le prove conformemente al
documento  di  controllo  e  ad  effettuare  su  ciascun   recipiente
fabbricato una prova idraulica  oppure,  con  l'accordo  dello  Stato
membro, una prova pneumatica a una pressione  di  prova  pari  a  1,5
volte la pressione di progetto; tali  esami  e  prove  sono  eseguiti
sotto la responsabilita' di personale qualificato e indipendente  dai
servizi incaricati della produzione e sono oggetto di una relazione; 
      iv)   l'indirizzo   dei   luoghi   di   fabbricazione   e    di
immagazzinamento, nonche' la data di inizio della fabbricazione. 
    L'organismo  notificato,  prima  della  data  di   inizio   della
fabbricazione, esamina tali documenti  al  fine  di  certificarne  la
conformita' con il certificato di esame UE del tipo. 
4.3. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 
    4.3.1. Il fabbricante appone la  marcatura  CE  su  ogni  singolo
recipiente conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del
tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 
    4.3.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione  scritta  di
conformita'  UE  per  ogni  modello  di  recipiente  e  la  tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui il recipiente e' stato immesso sul mercato. La  dichiarazione  di
conformita' UE identifica il modello di recipiente per cui  e'  stata
compilata. 
    4.3.3. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
4.4. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi del  fabbricante  previsti  al  punto  4.3.  possono
essere adempiuti dal  suo  rappresentante  autorizzato,  a  nome  del
fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati
nel mandato. 
 
                                                         Allegato III 
                            (Art. 4, comma 2, e art. 10, commi 2 e 7) 
 
       ISCRIZIONI, ISTRUZIONI PER L'USO, DEFINIZIONI E SIMBOLI 
 
1. Marcatura CE e iscrizioni 
    1.1. I recipienti il cui prodotto PS × V e' superiore a 50 bar  ×
l  devono  recare  la  marcatura  CE  di  cui  all'allegato  II   del
regolamento (CE) n. 765/2008 e le ultime due cifre dell'anno  in  cui
e' stata apposta la marcatura CE. 
    1.2. Il recipiente o la sua targhetta segnaletica deve  riportare
almeno le iscrizioni seguenti: 
      a) pressione massima di esercizio (PS in bar); 
      b) temperatura massima di esercizio (Tmax in °C); 
      c) temperatura minima di esercizio (Tmin in °C); 
      d) capacita' del recipiente (V in l); 
      e) nome,  denominazione  commerciale  o  marchio  registrato  e
indirizzo del fabbricante; 
      f) tipo e identificazione di serie o del lotto del recipiente. 
    1.3. Se e' utilizzata una targhetta, questa deve essere concepita
in modo da non poter  essere  riutilizzata  e  prevedere  uno  spazio
libero per l'eventuale aggiunta di altri dati. 
2. Istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza 
    Nelle  istruzioni  per  l'uso  devono  figurare  le   indicazioni
seguenti: 
      a)  le  informazioni  previste  al  punto  1.2,   a   eccezione
dell'identificazione di serie del recipiente o del lotto; 
      b) l'utilizzazione prevista del recipiente; 
      c) le condizioni di manutenzione e di installazione  necessarie
per garantire la sicurezza dei recipienti. 
3. Definizioni e simboli 
3.1. Definizioni 
    a) La pressione di progetto «P» e' la pressione  relativa  scelta
dal fabbricante e utilizzata per determinare lo spessore delle  parti
del recipiente soggette a pressione. 
    b) La  pressione  massima  di  esercizio  «PS»  e'  la  pressione
relativa massima che puo' essere  esercitata  in  condizioni  normali
d'impiego del recipiente. 
    c) La temperatura minima di esercizio «Tmin » e'  la  temperatura
stabilizzata piu' bassa della parete  del  recipiente  in  condizioni
normali d'impiego. 
    d) La temperatura massima di esercizio «Tmax » e' la  temperatura
stabilizzata piu' elevata della parete del recipiente  in  condizioni
normali d'impiego. 
    e) Il limite di elasticita' «ReT » e' il valore alla  temperatura
massima di esercizio Tmax : 
      i) del limite superiore di snervamento ReH , per  un  materiale
che presenta un limite superiore e inferiore; 
      ii) del limite convenzionale di elasticita' Rp0,2 dello 0,2%; 
      iii) del limite convenzionale di elasticita' Rp1,0 dell'1%  per
l'alluminio non legato. 
    f) Famiglie di recipienti: 
      fanno  parte  di  una  stessa   famiglia   i   recipienti   che
differiscono dal prototipo soltanto per il diametro (a condizione che
siano rispettate le prescrizioni di cui all'allegato I, punti  2.1.1.
e 2.1.2.) o per la lunghezza  della  parte  cilindrica  nei  seguenti
limiti: 
        i) allorche' il prototipo e' costituito oltre che dai  fondi,
da una o piu' virole, le varianti della famiglia  devono  comprendere
almeno una virola; 
        ii) se il prototipo  e'  costituito  soltanto  da  due  fondi
bombati, le varianti non devono comprendere virole. 
    Le variazioni di lunghezza che implicano modifiche delle aperture
o dei manicotti  saldati  devono  essere  indicate  sul  progetto  di
ciascuna variante. 
    g) Un lotto di recipienti  e'  costituito  al  massimo  da  3.000
recipienti dello stesso modello. 
    h) Si tratta di fabbricazione in  serie  ai  sensi  del  presente
decreto  qualora  piu'  recipienti  di  uno  stesso   modello   siano
fabbricati secondo un processo di fabbricazione continuo nel corso di
un determinato periodo, conformemente a una concezione comune e con i
medesimi procedimenti di fabbricazione. 
    i) Verbale di controllo: documento  in  cui  il  fabbricante  dei
materiali certifica che i  prodotti  consegnati  sono  conformi  alle
specifiche dell'ordine e fornisce i risultati delle prove correnti di
stabilimento, in particolare  per  quanto  concerne  la  composizione
chimica  e  le  caratteristiche  meccaniche,  eseguite  su   prodotti
recipienti con gli stessi procedimenti  di  fabbricazione  utilizzati
per  il  prodotto  fornito,  ma  non  necessariamente  sui   prodotti
consegnati. 
3.2. Simboli 
      
 
        =====================================================
        |           | allungamento dopo rottura |           |
        |     A     |      (Lo = 5,65√So)       |     %     |
        +===========+===========================+===========+
        |           |allungamento dopo rottura  |           |
        |A80 mm     |(Lo = 80 mm)               |%          |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |           |energia di rottura per     |           |
        |KCV        |flessione                  |J/cm²      |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |P          |pressione di progetto      |Bar        |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |           |pressione massima di       |           |
        |PS         |esercizio                  |Bar        |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |           |pressione di prova         |           |
        |Ph         |idraulica o pneumatica     |Bar        |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |           |limite convenzionale di    |           |
        |Rp0,2      |elasticita' dello 0,2%     |N/mm²      |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |           |limite di elasticita' alla |           |
        |           |massima temperatura di     |           |
        |ReT        |esercizio                  |N/mm²      |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |           |limite superiore di        |           |
        |ReH        |snervamento                |N/mm²      |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |Rm         |resistenza alla trazione   |N/mm²      |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |           |resistenza massima alla    |           |
        |Rm, max    |trazione                   |N/mm²      |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |           |limite convenzionale di    |           |
        |Rp1,0      |elasticita' dell'1%        |N/mm²      |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |           |temperatura massima di     |           |
        |Tmax       |esercizio                  |°C         |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |           |temperatura minima di      |           |
        |Tmin       |esercizio                  |°C         |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |V          |capacita' del recipiente   |L          |
        +-----------+---------------------------+-----------+
 
 
                                                          Allegato IV 
                                                   (Art. 12, comma 2) 
 
                   DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE 
                            (N. XXXX)(1) 
 
    1. Recipiente/modello di recipiente (numero  di  prodotto,  tipo,
lotto o serie): 
    2. Nome e indirizzo del fabbricante  e,  se  del  caso,  del  suo
mandatario: 
    3. La presente dichiarazione di conformita' e'  rilasciata  sotto
la responsabilita' esclusiva del fabbricante. 
    4. Oggetto della dichiarazione  (identificazione  del  recipiente
che   ne   consenta   la   rintracciabilita';   se   necessario   per
l'identificazione del recipiente e' possibile includere un'immagine): 
    5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra  e'  conforme  alla
pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: 
    6. Riferimento alle pertinenti  norme  armonizzate  utilizzate  o
riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali e'
dichiarata la conformita': 
    7.  L'organismo  notificato  ...   (denominazione,   numero)   ha
effettuato  ...  (descrizione  dell'intervento)   e   rilasciato   il
certificato: 
    8. Informazioni supplementari: 
      Firmato a nome e per conto di: 
        (luogo e data del rilascio): 
        (nome, funzione) (firma): 
      
    ---- 
    (1) L'assegnazione di un numero, da parte del  fabbricante,  alla
dichiarazione di conformita' e' opzionale.» 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico