Allegato A (Art. 1, comma 2) «Allegato I (Art. 3, comma 1, e art. 5, comma 1) REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA 2. Materiali I materiali devono essere scelti in funzione dell'utilizzazione prevista per i recipienti e tenendo conto dei punti da 1.1. a 1.4. 1.1. Parti soggette a pressione I materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti soggette a pressione dei recipienti devono essere: a) saldabili; b) duttili e tenaci in modo che, in caso di rottura alla temperatura minima di esercizio, questa non provochi alcuna frammentazione ne' rottura di tipo fragile; c) non deteriorabili con l'invecchiamento. Per i recipienti d'acciaio, tali materiali devono inoltre essere conformi alle disposizioni di cui al punto 1.1.1. e, per i recipienti di alluminio o lega d'alluminio, a quelle di cui al punto 1.1.2. Detti materiali devono essere accompagnati da un verbale di controllo quale definito all'allegato III, punto 3.1, punto i), redatto dal fabbricante del materiale. 1.1.1. Recipienti di acciaio Gli acciai di qualita' non legati devono soddisfare le seguenti disposizioni: a) essere non effervescenti ed essere forniti previo trattamento di normalizzazione o in uno stato equivalente; b) il tenore di carbonio sul prodotto deve essere inferiore allo 0,25% e il tenore di zolfo e fosforo deve essere ciascuno inferiore allo 0,05%; c) presentare le caratteristiche meccaniche sul prodotto qui di seguito indicate: i) il valore massimo della resistenza alla trazione Rm,max deve essere inferiore a 580 N/mm²; ii) l'allungamento dopo rottura deve essere: se il provino e' prelevato parallelamente alla direzione di laminazione: ===================================== |spessore ≥ 3 mm: | A | ≥ 22%, | +=================+=======+=========+ |spessore < 3 mm: |A80 mm |≥ 17%, | +-----------------+-------+---------+ se il provino e' prelevato perpendicolarmente alla direzione di laminazione: ===================================== |spessore ≥ 3 mm: | A | ≥ 20%, | +=================+=======+=========+ |spessore < 3 mm: |A80 mm |≥ 15%, | +-----------------+-------+---------+ iii) il valore medio dell'energia di rottura per flessione KCV, determinato su tre provini longitudinali deve essere almeno di 35 J/cm² e alla temperatura minima di esercizio; uno solo dei tre valori puo' essere inferiore a 35 J/cm² e in nessun caso inferiore a 25 J/cm². La verifica di questa qualita' e' richiesta per gli acciai destinati alla fabbricazione di recipienti la cui temperatura minima di esercizio e' inferiore a - 10°C e con spessore delle pareti superiore a 5 mm. 1.1.2. Recipienti di alluminio L'alluminio non legato deve avere un tenore di alluminio pari almeno al 99,5% e le leghe di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a-bis), devono avere sufficiente resistenza alla corrosione intercristallina alla temperatura massima di esercizio. Inoltre, questi materiali devono rispondere alle seguenti disposizioni: a) essere forniti allo stato ricotto; b) presentare le caratteristiche meccaniche sul prodotto qui di seguito indicate: il valore massimo della resistenza alla trazione Rm,max deve essere inferiore o pari a 350 N/mm²; l'allungamento dopo rottura deve essere: se il provino e' prelevato parallelamente alla direzione di laminazione: A ≥ 16%; se il provino e' prelevato perpendicolarmente alla direzione di laminazione: A ≥ 14%. 1.2. Materiali per la saldatura I materiali usati per l'esecuzione di saldature sul recipiente o la fabbricazione dello stesso devono essere appropriati e compatibili con i materiali da saldare. 1.3. Accessori che contribuiscono alla resistenza del recipiente Questi accessori (bulloni, dadi ecc.) devono essere realizzati con il materiale specificato al punto 1.1. oppure con altri tipi di acciaio, alluminio o un'appropriata lega di alluminio compatibili con i materiali usati per la fabbricazione delle parti soggette a pressione. Questi ultimi materiali devono avere alla temperatura minima di esercizio un allungamento dopo rottura e un'energia di rottura per flessione appropriati. 1.4. Parti non soggette a pressione Tutte le parti dei recipienti non soggette a pressione e assemblate mediante saldatura devono essere di un materiale compatibile con quello degli elementi ai quali esse sono saldate. 2. Progettazione dei recipienti a) Nella progettazione dei recipienti il fabbricante deve definire il settore di utilizzazione dei recipienti scegliendo: i) la temperatura minima di esercizio Tmin ; ii) la temperatura massima di esercizio Tmax ; iii) la pressione massima di esercizio PS. Tuttavia, se e' scelta una temperatura minima di esercizio superiore a -10°C, i requisiti dei materiali devono essere soddisfatti a -10°C. b) Inoltre il fabbricante deve tener conto delle disposizioni seguenti: i) deve essere possibile ispezionare l'interno dei recipienti; ii) deve essere possibile svuotare i recipienti; iii) le qualita' meccaniche devono rimanere invariate per tutto il periodo di impiego del recipiente conforme alla sua destinazione; iv) i recipienti, tenuto conto dell'impiego prescritto, devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione. c) Il fabbricante deve tener conto del fatto che, nelle condizioni d'impiego previste: i) i recipienti non devono subire sollecitazioni che possano compromettere la loro sicurezza d'impiego; ii) la pressione interna non deve superare in modo continuo la pressione massima di esercizio PS. Tuttavia, essa puo' essere superata transitoriamente al massimo del 10%. d) Gli assemblaggi circonferenziali e longitudinali devono essere realizzati con saldature a penetrazione piena o con saldature di efficacia equivalente. I fondi convessi diversi da quelli emisferici devono avere un profilo cilindrico. 2.1. Spessore delle pareti Se il prodotto PS × V e' inferiore o pari a 3.000 bar × l, il fabbricante sceglie uno dei metodi di cui ai punti 2.1.1. e 2.1.2. per determinare lo spessore delle pareti del recipiente; se il prodotto PS × V e' superiore a 3.000 bar × l oppure qualora la temperatura massima di servizio superi i 100°C, lo spessore deve essere determinato conformemente al metodo di cui al punto 2.1.1. Lo spessore effettivo della parete della virola e dei fondi non puo' tuttavia essere inferiore a 2 mm per i recipienti di acciaio e a 3 mm per quelli di alluminio o lega di alluminio. 2.1.1. Metodo di calcolo Lo spessore minimo delle parti soggette a pressione va calcolato tenendo conto dell'intensita' delle sollecitazioni e delle disposizioni seguenti: a) la pressione di calcolo da prendere in considerazione non deve essere inferiore alla pressione massima di esercizio PS prescelta; b) la sollecitazione generale ammissibile di membrana non deve superare il piu' piccolo tra i valori 0,6 ReT o 0,3 Rm . Per determinare le sollecitazioni ammissibili il fabbricante deve utilizzare i valori ReT e Rm minimi garantiti dal fabbricante del materiale. Tuttavia, se la parte cilindrica del recipiente comprende una o piu' saldature longitudinali realizzate con un procedimento di saldatura non automatico, lo spessore calcolato conformemente al primo comma deve essere moltiplicato per il coefficiente 1,15. 2.1.2. Metodo sperimentale Lo spessore delle pareti deve essere determinato in modo da permettere al recipiente di resistere, a temperatura ambiente, a una pressione uguale almeno a cinque volte la pressione massima di esercizio, con un valore di deformazione circonferenziale permanente inferiore o uguale all'1%. 3. Processi di fabbricazione I recipienti devono essere costruiti e sottoposti a controlli di produzione conformemente all'allegato II, punti 2, 3 o 4. 3.1. Preparazione dei componenti La preparazione dei componenti (formatura e smussatura ecc.) non deve indurre difetti di superficie, fessurazioni o alterazioni delle caratteristiche meccaniche di detti pezzi tali da compromettere la sicurezza dell'impiego dei recipienti. 3.2. Saldature su parti soggette a pressione Le caratteristiche delle saldature e delle zone adiacenti devono essere simili a quelle dei materiali saldati ed esenti da difetti di superficie e/o interni tali che possano compromettere la sicurezza dei recipienti. Le saldature devono essere eseguite da saldatori o operatori qualificati, di perizia adeguata, secondo procedimenti di saldatura approvati. Le prove per l'approvazione e la qualificazione devono essere effettuate da organismi notificati. Nel corso della fabbricazione il fabbricante deve altresi' garantire una costante qualita' delle saldature mediante esami appropriati secondo modalita' adeguate. Detti esami devono formare oggetto di una relazione. 4. Messa in servizio dei recipienti Ogni recipiente deve essere corredato delle istruzioni per l'uso redatte dal fabbricante, previste all'allegato III, punto 2. Allegato II (Art. 7-bis, comma 6, e art. 8, commi 1 e 2) PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' 1. Esame «UE» del tipo (Modulo B) 1.1. L'esame UE del tipo e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con la quale un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un recipiente, nonche' verifica e certifica che il progetto tecnico del recipiente rispetta le prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili. 1.2. L'esame UE del tipo e' effettuato in uno dei modi di seguito esposti conformemente all'articolo 13: accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico del recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli elementi di prova di cui al punto 1.3, unito a un esame di un prototipo rappresentativo della produzione prevista del recipiente finito (tipo di produzione); accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico del recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli elementi di prova di cui al punto 1.3, senza esame di un prototipo di recipiente (tipo di progetto). 1.3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; c) la documentazione tecnica. La documentazione tecnica permette di valutare la conformita' del recipiente alle prescrizioni applicabili del presente decreto e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del recipiente. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: i) una descrizione generale del recipiente; ii) i disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione e schemi dei componenti ecc.; iii) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del recipiente; iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; v) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.; vi) le relazioni sulle prove effettuate; vii) le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2; viii) un documento descrittivo che precisi: i materiali utilizzati; i procedimenti di saldatura utilizzati; i controlli effettuati; tutte le informazioni pertinenti relative alla progettazione del recipiente. d) se applicabile, i prototipi di recipienti rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato puo' chiedere altri prototipi di recipienti se necessari a effettuare il programma di prove; e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Questi elementi di prova indicano ogni documento che sia stato utilizzato, soprattutto se le norme armonizzate pertinenti non sono state applicate integralmente. Gli elementi di prova comprendono, se necessario, i risultati di prove effettuate in conformita' con altre specifiche tecniche pertinenti dall'apposito laboratorio del fabbricante, o da un altro laboratorio di prova, a suo nome e sotto la sua responsabilita'. Nel caso dell'esame di un prototipo di recipiente, la documentazione tecnica consta inoltre: dei certificati relativi all'adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori di saldatura; del verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla robustezza del recipiente; di una relazione sugli esami e sulle prove cui si e' proceduto o una descrizione dei controlli previsti. 1.4. L'organismo notificato: per il recipiente: 1.4.1. esamina la documentazione tecnica e gli elementi di prova per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del recipiente; per i prototipi di recipienti: 1.4.2. verifica che il prototipo/i prototipi di recipienti sia/siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonche' gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche; 1.4.3. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente; 1.4.4. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre pertinenti specifiche tecniche soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto; 1.4.5. concorda con il fabbricante il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove. 1.5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformita' al punto 1.4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorita' di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto di tale relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante. 1.6. Se il tipo soddisfa le prescrizioni del presente decreto, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validita' e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame UE del tipo puo' comprendere uno o piu' allegati. Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformita' dei recipienti fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione. Tale certificato indica inoltre le condizioni cui il suo rilascio e' eventualmente soggetto e comprende le descrizioni e i disegni necessari per identificare il tipo omologato. Se il tipo non soddisfa le prescrizioni del presente decreto a esso applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. 1.7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non e' piu' conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante. Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformita' del recipiente ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto o sulle condizioni di validita' di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo. 1.8. Ogni organismo notificato informa le proprie autorita' di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorita' di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonche' il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validita' di tale certificato. 1.9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il recipiente e' stato immesso sul mercato. 1.10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo' presentare la domanda di cui al punto 1.3. ed espletare gli obblighi di cui ai punti 1.7. e 1.9., purche' siano specificati nel mandato. 2. Conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (Modulo C1) 2.1. La conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente effettuati sotto controllo ufficiale fa parte di una procedura di valutazione della conformita' in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2.2., 2.3. e 2.4., e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che i recipienti in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano le prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili. 2.2. Produzione Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' dei recipienti prodotti al tipo oggetto del certificato di esame UE e ai requisiti applicabili del presente decreto. Prima di avviare la produzione, il fabbricante fornisce ad un organismo notificato di sua scelta tutte le informazioni necessarie, in particolare: a) la documentazione tecnica, che consta inoltre: dei certificati relativi all'adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori di saldatura; del verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla robustezza del recipiente; di una relazione sugli esami e sulle prove cui si e' proceduto. b) un documento di controllo che descriva gli esami e le prove adeguati da effettuare nel corso della produzione, con le relative modalita' e frequenze di esecuzione; c) il certificato di esame UE del tipo. 2.3. Controlli sui recipienti 2.3.1. Per ogni singolo recipiente fabbricato, l'organismo notificato effettua gli esami e le prove atti a verificare la conformita' del recipiente al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle relative prescrizioni del presente decreto, in conformita' ai punti che seguono: a) Il fabbricante presenta i propri recipienti in lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione assicuri l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto. b) All'atto dell'esame di un lotto, l'organismo notificato verifica che i recipienti siano stati fabbricati e controllati conformemente alla documentazione tecnica ed esegue su ciascun recipiente del lotto una prova idraulica oppure una prova pneumatica d'efficacia equivalente, a una pressione Ph pari a 1,5 volte la pressione di progetto del recipiente, al fine di verificarne l'integrita'. La prova pneumatica e' subordinata all'accettazione delle procedure di sicurezza della prova da parte dello Stato membro in cui essa e' effettuata. c) L'organismo notificato esegue inoltre delle prove su provini prelevati, a scelta del fabbricante, su un campione rappresentativo della produzione o su un recipiente allo scopo di controllare la qualita' delle saldature. Le prove sono eseguite sulle saldature longitudinali. Tuttavia, quando per le saldature longitudinali e circonferenziali viene utilizzato un diverso procedimento di saldatura, le prove sono ripetute sulle saldature circonferenziali. d) Per i recipienti soggetti al metodo sperimentale di cui all'allegato I, punto 2.1.2., tali prove su provini sono sostituite da una prova idraulica effettuata su cinque recipienti prelevati a caso in ciascun lotto per verificarne la conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, punto 2.1.2. e) Per i lotti accettati, l'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ogni recipiente e fornisce un certificato scritto di conformita' relativo alle prove effettuate. Possono essere immessi sul mercato tutti i recipienti del lotto, a eccezione di quelli che non hanno superato con esito favorevole la prova idraulica o la prova pneumatica. f) Se un lotto e' rifiutato, l'organismo notificato prende le misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato puo' decidere di sospendere la verifica statistica. g) Il fabbricante e' in grado di presentare, su richiesta delle autorita' pertinenti, i certificati di conformita' dell'organismo notificato di cui alla lettera e). 2.3.2. L'organismo notificato fornisce una copia del rapporto di ispezione allo Stato membro che lo ha notificato e, su richiesta, agli altri organismi notificati, agli altri Stati membri e alla Commissione. 2.3.3. Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 2.4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 2.4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo recipiente conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili. 2.4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ogni modello di recipiente e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui il recipiente e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di recipiente per cui e' stata compilata. 2.4.3. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 2.5. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 2.4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. 3. Conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del recipiente sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali (Modulo C2) 3.1. La conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a prove del recipiente sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, fa parte di una procedura di valutazione della conformita' in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 3.2, 3.3 e 3.4 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che i recipienti in questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano le prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili. 3.2. Produzione 3.2.1. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' dei recipienti prodotti al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto a essi applicabili. 3.2.2. Prima di avviare la produzione, il fabbricante fornisce a un organismo notificato di sua scelta tutte le informazioni necessarie, in particolare: a) la documentazione tecnica, che consta inoltre: dei certificati relativi all'adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori di saldatura; del verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla robustezza del recipiente; di una relazione sugli esami e sulle prove cui si e' proceduto. b) il certificato di esame UE del tipo; c) un documento che descrive i processi di fabbricazione e l'insieme delle misure sistematiche prestabilite, prese per garantire la conformita' dei recipienti al tipo descritto nel certificato di esame UE. Prima della data di inizio della fabbricazione l'organismo notificato esamina tali documenti al fine di certificarne la conformita' con il certificato di esame UE del tipo. 3.2.3. Il documento di cui al punto 3.2.1, lettera c), comprende: a) una descrizione dei mezzi di fabbricazione e di controllo adeguati alla costruzione dei recipienti; b) un documento di controllo che descriva gli esami e le prove adeguati de effettuare nel corso della fabbricazione, con le relative modalita' e frequenze di esecuzione; c) l'impegno a eseguire gli esami e le prove conformemente al documento di controllo e a effettuare su ciascun recipiente fabbricato una prova idraulica oppure, con l'accordo dello Stato membro, una prova pneumatica a una pressione di prova pari a 1,5 volte la pressione di progetto; tali esami e prove sono eseguiti sotto la responsabilita' di personale qualificato e indipendente dai servizi incaricati della produzione e sono oggetto di una relazione; d) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento, nonche' la data di inizio della fabbricazione. 3.3. Controlli sui recipienti L'organismo notificato effettua, o fa effettuare, controlli a campione a intervalli casuali, stabiliti dall'organismo stesso, per verificare la qualita' dei controlli interni sui recipienti, tenuto conto tra l'altro della complessita' tecnologica dei recipienti e della quantita' prodotta. Si esamina un adeguato campione dei recipienti finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, si effettuano prove appropriate, come stabilito dalle relative parti delle norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per controllare la conformita' del recipiente al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto. L'organismo notificato si accerta anche che il fabbricante controlli effettivamente i recipienti fabbricati in serie, conformemente al punto 3.2.3, lettera c). Laddove un campione non sia conforme al livello di qualita' accettabile, l'organismo notificato adotta le opportune misure. La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione del recipiente funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformita' del recipiente. L'organismo notificato fornisce una copia del rapporto di ispezione allo Stato membro che lo ha notificato e, su richiesta, agli altri organismi notificati, agli altri Stati membri e alla Commissione. Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 3.4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 3.4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo recipiente conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili. 3.4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ogni modello di recipiente e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui il recipiente e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di recipiente per cui e' stata compilata. 3.4.3. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 3.5. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 3.4. possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. 4. Conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione (Modulo C) 4.1. La conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 4.2. e 4.3. e garantisce e dichiara che i recipienti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili. 4.2. Produzione Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' dei recipienti fabbricati al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili. Prima di avviare la produzione, il fabbricante fornisce all'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo tutte le informazioni necessarie, in particolare: a) i certificati relativi all'adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori di saldatura; b) il verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla robustezza del recipiente; c) una relazione sugli esami e sulle prove cui si e' proceduto; d) un documento che descrive i processi di fabbricazione e l'insieme delle misure sistematiche prestabilite, prese per garantire la conformita' dei recipienti al tipo descritto nel certificato di esame UE. Il documento comprende: i) una descrizione dei mezzi di fabbricazione e di controllo adeguati alla costruzione dei recipienti; ii) un documento di controllo che descriva gli esami e le prove adeguati de effettuare nel corso della fabbricazione, con le relative modalita' e frequenze di esecuzione; iii) l'impegno a eseguire gli esami e le prove conformemente al documento di controllo e ad effettuare su ciascun recipiente fabbricato una prova idraulica oppure, con l'accordo dello Stato membro, una prova pneumatica a una pressione di prova pari a 1,5 volte la pressione di progetto; tali esami e prove sono eseguiti sotto la responsabilita' di personale qualificato e indipendente dai servizi incaricati della produzione e sono oggetto di una relazione; iv) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento, nonche' la data di inizio della fabbricazione. L'organismo notificato, prima della data di inizio della fabbricazione, esamina tali documenti al fine di certificarne la conformita' con il certificato di esame UE del tipo. 4.3. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 4.3.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ogni singolo recipiente conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 4.3.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ogni modello di recipiente e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui il recipiente e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di recipiente per cui e' stata compilata. 4.3.3. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 4.4. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4.3. possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. Allegato III (Art. 4, comma 2, e art. 10, commi 2 e 7) ISCRIZIONI, ISTRUZIONI PER L'USO, DEFINIZIONI E SIMBOLI 1. Marcatura CE e iscrizioni 1.1. I recipienti il cui prodotto PS × V e' superiore a 50 bar × l devono recare la marcatura CE di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2008 e le ultime due cifre dell'anno in cui e' stata apposta la marcatura CE. 1.2. Il recipiente o la sua targhetta segnaletica deve riportare almeno le iscrizioni seguenti: a) pressione massima di esercizio (PS in bar); b) temperatura massima di esercizio (Tmax in °C); c) temperatura minima di esercizio (Tmin in °C); d) capacita' del recipiente (V in l); e) nome, denominazione commerciale o marchio registrato e indirizzo del fabbricante; f) tipo e identificazione di serie o del lotto del recipiente. 1.3. Se e' utilizzata una targhetta, questa deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata e prevedere uno spazio libero per l'eventuale aggiunta di altri dati. 2. Istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza Nelle istruzioni per l'uso devono figurare le indicazioni seguenti: a) le informazioni previste al punto 1.2, a eccezione dell'identificazione di serie del recipiente o del lotto; b) l'utilizzazione prevista del recipiente; c) le condizioni di manutenzione e di installazione necessarie per garantire la sicurezza dei recipienti. 3. Definizioni e simboli 3.1. Definizioni a) La pressione di progetto «P» e' la pressione relativa scelta dal fabbricante e utilizzata per determinare lo spessore delle parti del recipiente soggette a pressione. b) La pressione massima di esercizio «PS» e' la pressione relativa massima che puo' essere esercitata in condizioni normali d'impiego del recipiente. c) La temperatura minima di esercizio «Tmin » e' la temperatura stabilizzata piu' bassa della parete del recipiente in condizioni normali d'impiego. d) La temperatura massima di esercizio «Tmax » e' la temperatura stabilizzata piu' elevata della parete del recipiente in condizioni normali d'impiego. e) Il limite di elasticita' «ReT » e' il valore alla temperatura massima di esercizio Tmax : i) del limite superiore di snervamento ReH , per un materiale che presenta un limite superiore e inferiore; ii) del limite convenzionale di elasticita' Rp0,2 dello 0,2%; iii) del limite convenzionale di elasticita' Rp1,0 dell'1% per l'alluminio non legato. f) Famiglie di recipienti: fanno parte di una stessa famiglia i recipienti che differiscono dal prototipo soltanto per il diametro (a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui all'allegato I, punti 2.1.1. e 2.1.2.) o per la lunghezza della parte cilindrica nei seguenti limiti: i) allorche' il prototipo e' costituito oltre che dai fondi, da una o piu' virole, le varianti della famiglia devono comprendere almeno una virola; ii) se il prototipo e' costituito soltanto da due fondi bombati, le varianti non devono comprendere virole. Le variazioni di lunghezza che implicano modifiche delle aperture o dei manicotti saldati devono essere indicate sul progetto di ciascuna variante. g) Un lotto di recipienti e' costituito al massimo da 3.000 recipienti dello stesso modello. h) Si tratta di fabbricazione in serie ai sensi del presente decreto qualora piu' recipienti di uno stesso modello siano fabbricati secondo un processo di fabbricazione continuo nel corso di un determinato periodo, conformemente a una concezione comune e con i medesimi procedimenti di fabbricazione. i) Verbale di controllo: documento in cui il fabbricante dei materiali certifica che i prodotti consegnati sono conformi alle specifiche dell'ordine e fornisce i risultati delle prove correnti di stabilimento, in particolare per quanto concerne la composizione chimica e le caratteristiche meccaniche, eseguite su prodotti recipienti con gli stessi procedimenti di fabbricazione utilizzati per il prodotto fornito, ma non necessariamente sui prodotti consegnati. 3.2. Simboli ===================================================== | | allungamento dopo rottura | | | A | (Lo = 5,65√So) | % | +===========+===========================+===========+ | |allungamento dopo rottura | | |A80 mm |(Lo = 80 mm) |% | +-----------+---------------------------+-----------+ | |energia di rottura per | | |KCV |flessione |J/cm² | +-----------+---------------------------+-----------+ |P |pressione di progetto |Bar | +-----------+---------------------------+-----------+ | |pressione massima di | | |PS |esercizio |Bar | +-----------+---------------------------+-----------+ | |pressione di prova | | |Ph |idraulica o pneumatica |Bar | +-----------+---------------------------+-----------+ | |limite convenzionale di | | |Rp0,2 |elasticita' dello 0,2% |N/mm² | +-----------+---------------------------+-----------+ | |limite di elasticita' alla | | | |massima temperatura di | | |ReT |esercizio |N/mm² | +-----------+---------------------------+-----------+ | |limite superiore di | | |ReH |snervamento |N/mm² | +-----------+---------------------------+-----------+ |Rm |resistenza alla trazione |N/mm² | +-----------+---------------------------+-----------+ | |resistenza massima alla | | |Rm, max |trazione |N/mm² | +-----------+---------------------------+-----------+ | |limite convenzionale di | | |Rp1,0 |elasticita' dell'1% |N/mm² | +-----------+---------------------------+-----------+ | |temperatura massima di | | |Tmax |esercizio |°C | +-----------+---------------------------+-----------+ | |temperatura minima di | | |Tmin |esercizio |°C | +-----------+---------------------------+-----------+ |V |capacita' del recipiente |L | +-----------+---------------------------+-----------+ Allegato IV (Art. 12, comma 2) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE (N. XXXX)(1) 1. Recipiente/modello di recipiente (numero di prodotto, tipo, lotto o serie): 2. Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario: 3. La presente dichiarazione di conformita' e' rilasciata sotto la responsabilita' esclusiva del fabbricante. 4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del recipiente che ne consenta la rintracciabilita'; se necessario per l'identificazione del recipiente e' possibile includere un'immagine): 5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra e' conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: 6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali e' dichiarata la conformita': 7. L'organismo notificato ... (denominazione, numero) ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) e rilasciato il certificato: 8. Informazioni supplementari: Firmato a nome e per conto di: (luogo e data del rilascio): (nome, funzione) (firma): ---- (1) L'assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformita' e' opzionale.» Parte di provvedimento in formato grafico