(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
                                       (Art. 1, comma 1, lettera aa)) 
 
                                                          «Allegato I 
                                                (Art. 3-bis, comma 1) 
 
                        REQUISITI ESSENZIALI 
 
    La terminologia utilizzata e' quella adottata dall'Organizzazione
internazionale di metrologia legale. 
Osservazione preliminare 
    Qualora uno strumento contenga o sia collegato a piu' dispositivi
di visualizzazione o stampa che siano utilizzati per le  applicazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad  f),  i  dispositivi
che  riproducono  i  risultati  della  pesatura  e  che  non  possono
influenzare  il  corretto  funzionamento  dello  strumento  non  sono
sottoposti ai requisiti essenziali se i risultati della pesatura sono
stampati o registrati in modo corretto  e  indelebile  da  una  parte
dello strumento che soddisfi i requisiti essenziali  e  che  non  sia
accessibile alle due parti interessate  alla  misurazione.  Tuttavia,
per gli strumenti utilizzati per la vendita diretta  al  pubblico,  i
dispositivi di visualizzazione e di stampa per  il  venditore  ed  il
cliente devono soddisfare i requisiti essenziali. 
Requisiti metrologici 
1. Unita' di massa 
    Le unita' di massa utilizzate devono essere legali ai sensi della
direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del  20  dicembre  1979,  per  il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  relative  alle
unita' di misura (1 ). 
    Fatta salva la suddetta  condizione,  sono  ammesse  le  seguenti
unita': 
      a) unita' SI: chilogrammo,  microgrammo,  milligrammo,  grammo,
tonnellata; 
      b) unita' del «sistema imperiale»: oncia troy per  la  pesatura
di metalli preziosi; 
      c) altra unita' non SI:  carato  metrico  per  la  pesatura  di
pietre preziose. 
    Per gli strumenti che utilizzano l'unita' di  massa  del  sistema
imperiale  di  cui  sopra,  i  corrispondenti  requisiti   essenziali
specificati di seguito devono essere convertiti nella suddetta unita'
per interpolazione semplice. 
2. Classi di precisione 
    2.1. Si definiscono le seguenti classi di precisione: 
      a) I precisione speciale; 
      b) II precisione fine; 
      c) III precisione media; 
      d) IIII precisione ordinaria. 
    Le caratteristiche di queste classi sono indicate  nella  tabella
1. 
     
    (1 ) GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40. 
 
                                                            Tabella 1 
    

+-------------------------------------------------------------------+
|                      Classi di precisione                         |
+-------------------------------------------------------------------+
|      |Divisione di |  Portata minima |    Numero di divisione     |
|Classe|verifica (e) |      (min)      |di verifica n = [(Max)/(e)] |
+------+-------------+-----------------+----------------------------+
|      |             |Valore minimo    |Valore minimo|Valore massimo|
+------+-------------+-----------------+-------------+--------------+
|  I   |0,001 g ≤ e  |100 e            |50 000       |-             |
+------+-------------+-----------------+-------------+--------------+
|      |0,001 g ≤ e ≤|                 |             |              |
|  II  |0,05 g       |20 e             |100          |100 000       |
+------+-------------+-----------------+-------------+--------------+
|      |0,1 g ≤ e    |50 e             |5 000        |100 000       |
+------+-------------+-----------------+-------------+--------------+
|      |0,1 g ≤ e ≤ 2|                 |             |              |
| III  |g            |20 e             |100          |10 000        |
+------+-------------+-----------------+-------------+--------------+
|      |5 g ≤ e      |50 e             |500          |10 000        |
+------+-------------+-----------------+-------------+--------------+
| IIII |5 g ≤ e      |10 e             |100          |1 000         |
+------+-------------+-----------------+-------------+--------------+

    
    La portata minima e' ridotta a 5 e per gli strumenti delle classi
II e III che servono per determinare una tariffa di trasporto. 
2.2. Divisioni 
    2.2.1. La divisione reale (d) e  la  divisione  di  verifica  (e)
devono corrispondere a: 
    1 × 10k , 2 × 10k , o 5 × 10k unita' di massa, 
    essendo k un numero intero (zero compreso). 
    2.2.2. Per  tutti  gli  strumenti  senza  dispositivi  indicatori
complementari: 
    d = e. 
    2.2.3. Per gli strumenti con dispositivi indicatori complementari
si deve avere: 
    e = 1 × 10k g; 
    d < e ≤ 10 d. 
    Tali condizioni non si applicano agli strumenti  della  classe  I
con d < 10-4 g, per i quali e = 10-3 g. 
3. Classificazione 
3.1. Strumenti con un solo campo di pesatura 
    Gli  strumenti  equipaggiati   di   un   dispositivo   indicatore
complementare rientrano nella classe I o nella classe II. Per  questi
strumenti i limiti inferiori  della  portata  minima  di  queste  due
classi sono ottenuti sostituendo nella colonna 3 della tabella  1  la
divisione di verifica (e) con la divisione reale (d). 
    
    Se d < 10-4 g, la portata massima  della  classe  I  puo'  essere
    
minore di 50 000 e. 
3.2. Strumenti con piu' campi di pesatura 
    Sono  consentiti  piu'  campi  di  pesatura  purche'  chiaramente
indicati  sullo  strumento.  Ogni  singolo  campo  di   pesatura   e'
classificato in base al punto 3.1. Se i campi di  pesatura  rientrano
in classi di precisione differenti, lo strumento  deve  soddisfare  i
requisiti piu' restrittivi applicabili alle classi di  precisione  in
cui rientrano i campi di pesatura. 
3.3. Strumenti a piu' scale di divisione 
    3.3.1. Gli strumenti con un solo campo di pesatura possono  avere
piu'  campi  di  pesatura  parziali  (strumenti  a  piu'   scale   di
divisione). 
    Tali strumenti non devono essere equipaggiati di  un  dispositivo
indicatore complementare. 
    3.3.2. Ciascun campo di pesatura parziale i di strumenti  a  piu'
scale di divisione e' definito dalla 
 
    
---------------------------------------------------------------------
    
- sua divisione di verifica ei ¦ con e(i+1) > ei 
    
---------------------------------------------------------------------
    
- sua portata massima Maxi ¦ con Maxr = Max 
    
---------------------------------------------------------------------
    
- sua portata minima Mini ¦ con Mini = Max(i-1) e Min1 = Min 
    
---------------------------------------------------------------------
    
 
dove: 
    i = 1, 2, ... r, 
    i = numero del campo di pesatura parziale; 
    r = numero totale dei campi di pesatura parziale. 
    Tutte le portate sono portate del carico netto, indipendentemente
dal valore della tara utilizzata. 
    3.3.3. I campi di pesatura parziale  sono  classificati  in  base
alla tabella 2. Tutti i campi di pesatura parziali  devono  rientrare
nella stessa classe di precisione, la quale determina  la  classe  di
precisione dello strumento. 
 
                                                            Tabella 2 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
4. Precisione 
    4.1. Nell'applicazione delle procedure di  cui  all'articolo  13,
l'errore  dell'indicazione  non  deve   superare   l'errore   massimo
tollerabile  d'indicazione  specificato  nella  tabella  3.  In  caso
d'indicazione  digitale,  l'errore   dell'indicazione   deve   essere
corretto per arrotondamento. 
    Gli errori massimi tollerabili si riferiscono al valore  di  peso
netto e di tara di tutti  i  possibili  carichi,  ad  esclusione  dei
valori di tara prefissati. 
 
                                                            Tabella 3 
    

+-------------------------------------------------------------------+
|                  Errori massimi tollerabili                       |
+-------------------------------------------------------------------+
|                        Carico                        |   Errore   |
+------------------------------------------------------|   massimo  |
|  Classe I   |  Classe II  | Classe III  |Classe IIII | tollerabile|
+-------------------------------------------------------------------+
|0 ≤ m ≤ 50   |0 ≤ m ≤ 5 000|             |            |            |
|000 e        |e            |0 ≤ m ≤ 500 e|0 ≤ m ≤ 50 e|± 0,5 e     |
+-------------+-------------+-------------+------------+------------+
|50 000 e < m |5 000 e < m ≤|500 e < m ≤  |50 e < m ≤  |            |
|≤ 200 000 e  |20 000 e     |2 000 e      |200 e       |± 1,0 e     |
+-------------+-------------+-------------+------------+------------+
|             |20 000 e < m |2 000 e < m ≤|200 e < m ≤ |            |
|200 000 e < m|≤ 100 000 e  |10 000 e     |1 000 e     |± 1,5 e     |
+-------------+-------------+-------------+------------+------------+

    
    4.2. Per strumenti in servizio  gli  errori  massimi  tollerabili
sono pari al doppio degli errori massimi tollerabili di cui al  punto
4.1. 
    5. I risultati della pesatura  di  uno  strumento  devono  essere
ripetuti e riprodotti dagli altri dispositivi  indicatori  utilizzati
dallo  strumento  e  secondo  gli  altri  metodi   di   bilanciamento
utilizzati. 
    I  risultati  della  pesatura  devono   essere   sufficientemente
indipendenti da variazioni della posizione del  carico  sull'apposito
ricettore. 
    6. Lo strumento deve essere sensibile a  piccole  variazioni  del
carico. 
7. Fattori che possono influenzare il  corretto  funzionamento  e  il
tempo 
    7.1. Gli strumenti delle classi  II,  III  e  IIII,  che  possono
essere   utilizzati   in   posizione   inclinata,    devono    essere
sufficientemente insensibili alle alterazioni di livello che  possono
verificarsi durante il normale funzionamento. 
    7.2. Gli strumenti  devono  soddisfare  i  requisiti  metrologici
entro l'intervallo di temperature specificato dal  fabbricante.  Tale
intervallo deve essere almeno pari a: 
      a) 5 °C per uno strumento della classe I; 
      b) 15 °C per uno strumento della classe II; 
      c) 30 °C per uno strumento della classe III o IIII. 
    In mancanza di precisazioni al riguardo da parte del fabbricante,
l'intervallo di temperatura e' da - 10 °C a + 40 °C. 
    7.3. Gli strumenti alimentati a corrente elettrica di rete devono
soddisfare i requisiti metrologici  in  condizioni  di  alimentazione
entro i limiti di normale fluttuazione. 
    Gli strumenti alimentati a corrente elettrica di batteria  devono
indicare quando la tensione elettrica della  batteria  scende  al  di
sotto del valore minimo richiesto  e,  in  tali  circostanze,  devono
continuare a funzionare correttamente oppure  essere  automaticamente
posti fuori servizio. 
    7.4. Gli strumenti elettronici,  ad  eccezione  di  quelli  della
classe I e della classe II per i quali «e» e' inferiore a 1 g, devono
soddisfare i requisiti metrologici in condizioni di umidita' relativa
elevata, al valore superiore del loro intervallo di temperatura. 
    7.5. La permanenza sotto carico di uno strumento delle classi II,
III o IIII per un periodo di tempo prolungato deve avere un'influenza
trascurabile sull'indicazione sotto  carico  oppure  sull'indicazione
dello 0, immediatamente dopo che il carico e' stato rimosso. 
    7.6. In  altre  condizioni  gli  strumenti  devono  continuare  a
funzionare correttamente oppure automaticamente  essere  posti  fuori
servizio. 
Progettazione e costruzione 
8. Requisiti generali 
    8.1. La progettazione e la  costruzione  degli  strumenti  devono
essere tali che le loro caratteristiche metrologiche non si  alterino
se correttamente utilizzati e installati nonche' se impiegati  in  un
ambiente cui sono destinati. Deve essere  indicato  il  valore  della
massa. 
    8.2. Gli strumenti elettronici esposti a perturbazioni non devono
mostrare  anomalie  significative,  oppure   devono   automaticamente
rilevare e porre in evidenza tali anomalie. 
    Alla rilevazione automatica  di  un'anomalia  significativa,  gli
strumenti elettronici devono produrre un segnale d'allarme  visivo  o
sonoro continuo finche' l'utilizzatore non intervenga per  correggere
l'anomalia oppure finche' quest'ultima non scompaia. 
    8.3. I requisiti  di  cui  ai  punti  8.1  e  8.2  devono  essere
soddisfatti su una  base  permanente  durante  un  periodo  di  tempo
normale in funzione dell'uso previsto per tali strumenti. 
    I dispositivi elettronici digitali devono  sempre  effettuare  un
controllo adeguato del funzionamento del processo di misurazione, dei
dispositivi indicatori e di tutte le operazioni di  memorizzazione  e
di trasferimento dei dati. 
    Alla  rilevazione  automatica  di  un  errore  significativo   di
durabilita', gli strumenti elettronici  devono  produrre  un  segnale
d'allarme  visivo  o  sonoro  continuo  finche'  l'utilizzatore   non
intervenga per correggere l'errore oppure  finche'  quest'ultimo  non
scompaia. 
    8.4. Se un'apparecchiatura esterna e' connessa ad  uno  strumento
elettronico mediante  un'opportuna  interfaccia,  le  caratteristiche
metrologiche dello strumento non devono risultare compromesse. 
    8.5. Gli  strumenti  non  devono  possedere  caratteristiche  che
potrebbero indurre  ad  un'utilizzazione  fraudolenta;  peraltro,  le
possibilita'  di  utilizzazione  involontariamente  scorretta  devono
essere ridotte al minimo. I componenti che non devono essere smontati
o adattati dall'utilizzatore devono essere protetti contro azioni  di
questo tipo. 
    8.6. Gli strumenti devono  essere  progettati  in  modo  tale  da
consentire la rapida esecuzione dei controlli regolamentari  previsti
dal presente decreto. 
9. Indicazione dei risultati della pesatura e di altri valori di peso 
    L'indicazione dei risultati della pesatura e di altri  valori  di
peso deve  essere  precisa,  inequivocabile  e  non  ingannevole;  il
dispositivo   indicatore   deve   consentire   una   facile   lettura
dell'indicazione in normali condizioni di utilizzazione. 
    I nomi e i simboli delle unita' di cui al punto  1  del  presente
allegato devono essere conformi  alle  disposizioni  della  direttiva
80/181/CEE, con l'aggiunta del carato metrico il cui simbolo e' «ct». 
    L'indicazione risulta impossibile al  di  la'  del  valore  della
portata massima (Max), aumentata di 9 e. 
    E'  autorizzata  l'utilizzazione  di  un  dispositivo  indicatore
complementare soltanto per  l'indicazione  delle  cifre  decimali.  I
dispositivi indicatori annessi  possono  essere  utilizzati  soltanto
provvisoriamente  e  l'operazione  di  stampa  deve  essere  impedita
durante il loro funzionamento. 
    Sono consentite indicazioni secondarie se non vi e'  possibilita'
di interpretarle come indicazioni primarie. 
10. Stampa dei risultati della pesatura e di altri valori di peso 
    I  risultati  stampati  devono  essere  corretti,  opportunamente
individuati  e  inequivocabili.  La  stampa   deve   essere   chiara,
leggibile, non cancellabile e permanente. 
11. Livellamento 
    All'occorrenza,  gli  strumenti  devono  essere  muniti   di   un
dispositivo  di  livellamento  e  di   un   indicatore   di   livello
sufficientemente sensibile per consentire una corretta installazione. 
12. Azzeramento 
    Gli  strumenti  possono   essere   muniti   di   dispositivi   di
azzeramento. Il funzionamento di questi dispositivi deve produrre  un
azzeramento preciso e non deve  causare  risultati  incorretti  della
misurazione. 
13. Dispositivi di tara e di prefissazione della tara 
    Gli strumenti possono essere muniti di uno o piu' dispositivi  di
tara  e  di  un  dispositivo  di   prefissazione   della   tara.   Il
funzionamento dei dispositivi di tara deve  produrre  un  azzeramento
preciso e deve garantire una corretta pesatura del carico  netto.  Il
funzionamento  del  dispositivo  di  prefissazione  della  tara  deve
garantire una corretta determinazione del peso netto. 
14. Strumenti per la vendita diretta al pubblico, di portata  massima
non superiore a 100 kg: requisiti supplementari 
    Gli strumenti per la vendita diretta al pubblico  devono  fornire
chiaramente   al   cliente   tutte   le    informazioni    essenziali
sull'operazione di pesatura e, nel caso di strumenti  ad  indicazione
del prezzo,  devono  inoltre  indicare  il  calcolo  del  prezzo  del
prodotto acquistato. 
    Il prezzo da pagare, se indicato, deve essere preciso. 
    Gli strumenti corredati di calcolatore del prezzo devono indicare
i dati essenziali per un  tempo  sufficientemente  lungo  perche'  il
cliente possa leggerli chiaramente. 
    Gli  strumenti  corredati  di  calcolatore  del  prezzo   possono
svolgere funzioni diverse da quelle della pesatura del prodotto e del
calcolo del prezzo, purche' tutte le indicazioni relative all'insieme
delle transazioni vengano stampate in modo chiaro e inequivocabile  e
adeguatamente riprodotte su un biglietto o su un talloncino destinato
al cliente. 
    Gli  strumenti  non  devono   presentare   caratteristiche   che,
direttamente   o   indirettamente,   possano   causare    difficolta'
d'interpretazione o scarsa chiarezza delle indicazioni. 
    Gli strumenti devono essere tali  che  il  cliente  sia  tutelato
contro scorrettezze di vendita causate da disfunzioni degli strumenti
stessi. 
    Non sono autorizzati i dispositivi indicatori complementari  e  i
dispositivi indicatori annessi. 
    I dispositivi supplementari  sono  autorizzati  soltanto  se  non
consentono una utilizzazione fraudolenta. 
    Gli strumenti analoghi a quelli  solitamente  utilizzati  per  la
vendita diretta al pubblico, ma che non soddisfano  i  requisiti  del
presente punto, devono recare la dicitura indelebile «da  non  usarsi
per  la  vendita  diretta   al   pubblico»   in   prossimita'   della
visualizzazione. 
15. Strumenti a stampa del prezzo su un'etichetta 
    Gli  strumenti  a  stampa  del  prezzo  su  un'etichetta   devono
soddisfare i requisiti degli strumenti ad indicazione del prezzo  per
la vendita diretta al pubblico  se  ed  in  quanto  applicabili  allo
strumento in questione. La  stampa  del  prezzo  sull'etichetta  deve
risultare impossibile al di sotto della portata minima. 
 
 
                                                          Allegato II 
                             (Art. 3-ter, comma 2, e art. 5, comma 1) 
 
                      PROCEDURE DI VALUTAZIONE 
                          DELLA CONFORMITA' 
 
1. Modulo B: Esame UE del tipo 
    1.1. L'esame UE  del  tipo  e'  la  parte  di  una  procedura  di
valutazione della conformita' con cui un organismo notificato esamina
il progetto tecnico di uno strumento, nonche'  verifica  e  certifica
che il progetto tecnico di tale strumento  rispetta  le  prescrizioni
del presente decreto ad esso applicabili. 
    1.2. L'esame UE del tipo puo' essere effettuato in uno  dei  modi
seguenti: 
      -  esame  di  un  campione,  rappresentativo  della  produzione
prevista, dello strumento finito (tipo di produzione), 
      -  valutazione  dell'adeguatezza  del  progetto  tecnico  dello
strumento, effettuata  esaminando  la  documentazione  tecnica  e  la
documentazione di cui al punto  1.3,  unita  all'esame  di  campioni,
rappresentativi della  produzione  prevista,  di  una  o  piu'  parti
critiche dello strumento (combinazione tra tipo di produzione e  tipo
di progetto), 
      - accertamento  dell'adeguatezza  del  progetto  tecnico  dello
strumento, effettuato  esaminando  la  documentazione  tecnica  e  la
documentazione di cui al punto 1.3, senza esame di un campione  (tipo
di progetto). 
    1.3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a
un unico organismo notificato di sua scelta. 
    La domanda deve contenere: 
      a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui  la
domanda sia presentata dal  rappresentante  autorizzato,  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo; 
      b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
      c) la documentazione tecnica. La  documentazione  tecnica  deve
permettere  di  valutare  la   conformita'   dello   strumento   alle
prescrizioni applicabili del presente decreto e comprende  un'analisi
e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve
specificare le prescrizioni applicabili e includere, se necessario ai
fini  della  valutazione,  il  progetto,  la   fabbricazione   e   il
funzionamento dello strumento. Inoltre contiene, laddove applicabile,
almeno gli elementi seguenti: 
        i) una descrizione generale dello strumento; 
        ii) i disegni di progettazione e di fabbricazione nonche' gli
schemi di componenti, sottounita', circuiti ecc.; 
        iii)  le  descrizioni  e  le  spiegazioni   necessarie   alla
comprensione di tali disegni  e  schemi  e  del  funzionamento  dello
strumento; 
        iv)   un   elenco   delle   norme   armonizzate,    applicate
completamente o in parte, i cui riferimenti  siano  stati  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  e,  qualora  non  siano
state  applicate  tali  norme  armonizzate,  le   descrizioni   delle
soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali del presente
decreto,  compreso  un  elenco  delle  altre  pertinenti   specifiche
tecniche applicate. In caso  di  applicazione  parziale  delle  norme
armonizzate la documentazione tecnica specifica  le  parti  che  sono
state applicate; 
        v) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli
esami effettuati ecc.; 
        vi) le relazioni sulle prove effettuate; 
      d)  i  campioni  rappresentativi  della  produzione   prevista.
L'organismo notificato puo' chiedere ulteriori campioni se  necessari
per effettuare il programma di prove; 
      e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza  delle
soluzioni del progetto tecnico.  Tale  documentazione  cita  tutti  i
documenti  utilizzati,  in  particolare  qualora  non   siano   state
applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende,
se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente  alle
altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del  fabbricante
oppure  da  un  altro  laboratorio  di  prova,  a  nome  e  sotto  la
responsabilita' del fabbricante. 
    1.4. L'organismo notificato: 
      per lo strumento: 
        1.4.1. esamina la documentazione  tecnica  e  probatoria  per
valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dello strumento; 
      per i campioni: 
        1.4.2.  verifica  che  i  campioni  siano  stati   fabbricati
conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi
che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili
delle norme armonizzate pertinenti, nonche'  gli  elementi  che  sono
stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche; 
        1.4.3. esegue o fa  eseguire  opportuni  esami  e  prove  per
accertare se,  ove  il  fabbricante  abbia  scelto  di  applicare  le
soluzioni di cui alle  pertinenti  norme  armonizzate,  queste  siano
state applicate correttamente; 
        1.4.4. esegue o fa  eseguire  opportuni  esami  e  prove  per
controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui
alle  pertinenti  norme  armonizzate,  le  soluzioni   adottate   dal
fabbricante   applicando   altre   pertinenti   specifiche   tecniche
soddisfino  i  corrispondenti  requisiti  essenziali   del   presente
decreto; 
        1.4.5. concorda  con  il  fabbricante  il  luogo  in  cui  si
dovranno effettuare gli esami e le prove. 
    1.5. L'organismo notificato redige una relazione  di  valutazione
che elenca le iniziative intraprese in conformita' al punto 1.4  e  i
relativi risultati. Senza pregiudicare i propri  obblighi  di  fronte
alle autorita' di notifica,  l'organismo  notificato  rende  pubblico
l'intero contenuto  della  relazione,  o  parte  di  esso,  solo  con
l'accordo del fabbricante. 
    1.6. Se il tipo risulta conforme alle prescrizioni  del  presente
decreto  applicabili  allo  strumento   in   questione,   l'organismo
notificato rilascia al fabbricante un certificato  di  esame  UE  del
tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante,
le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validita'  e  i
dati  necessari  per  l'identificazione  del   tipo   approvato.   Il
certificato di  esame  UE  del  tipo  puo'  comprendere  uno  o  piu'
allegati. 
    Il certificato di esame UE del tipo  e  i  suoi  allegati  devono
contenere  ogni  utile  informazione  che  permetta  di  valutare  la
conformita' degli strumenti fabbricati al tipo esaminato e consentire
il controllo del prodotto in funzione. 
    Il periodo di validita' del certificato di esame UE del  tipo  e'
di dieci anni a decorrere dalla data del suo rilascio e  puo'  essere
rinnovato per periodi successivi di dieci anni ciascuno. In  caso  di
mutamenti essenziali nella progettazione dello strumento, per esempio
in seguito all'applicazione  di  nuove  tecniche,  la  validita'  del
certificato di esame UE del tipo puo' essere limitata a  due  anni  e
prorogata di tre. 
    Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente decreto ad  esso
applicabili,  l'organismo  notificato  rifiuta   di   rilasciare   un
certificato di esame UE del tipo  e  informa  di  tale  decisione  il
richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. 
    1.7. L'organismo  notificato  segue  l'evoluzione  del  progresso
tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il  tipo  approvato
non e' piu'  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini  e
in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.
Il  fabbricante  informa  l'organismo  notificato  che   detiene   la
documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE  del  tipo
di tutte le modifiche al tipo  approvato,  qualora  possano  influire
sulla  conformita'  dello  strumento  ai  requisiti  essenziali   del
presente decreto o sulle condizioni di validita' di tale certificato.
Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto  forma  di  un
supplemento al certificato di esame UE del tipo. 
    1.8. Ogni organismo notificato informa la  propria  autorita'  di
notifica in merito ai certificati di  esame  UE  del  tipo  e/o  agli
eventuali  supplementi  che  esso  ha  rilasciato   o   revocato   e,
periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorita' di
notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi
respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. 
    Ogni organismo notificato informa gli altri organismi  notificati
dei certificati di esame UE del tipo  e/o  dei  supplementi  da  esso
respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e,
su richiesta,  di  tali  certificati  e/o  dei  supplementi  da  esso
rilasciati. 
    La Commissione europea, gli Stati membri e  gli  altri  organismi
notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei  certificati  di
esame UE del  tipo  e/o  dei  relativi  supplementi.  La  Commissione
europea e gli Stati membri  possono  ottenere,  su  richiesta,  copia
della documentazione tecnica e dei risultati degli  esami  effettuati
dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una  copia
del  certificato  di  esame  UE  del  tipo,  degli  allegati  e   dei
supplementi,   nonche'   il   fascicolo   tecnico    contenente    la
documentazione presentata dal fabbricante, fino alla  scadenza  della
validita' di tale certificato. 
    1.9.  Il  fabbricante  tiene  a  disposizione   delle   autorita'
nazionali una copia del certificato  di  esame  UE  del  tipo,  degli
allegati e dei supplementi insieme alla  documentazione  tecnica  per
dieci anni dalla data in  cui  lo  strumento  e'  stato  immesso  sul
mercato. 
    1.10.  Il  rappresentante  autorizzato   del   fabbricante   puo'
presentare la richiesta di cui al punto 1.3 ed espletare gli obblighi
di cui ai punti 1.7 e 1.9, purche' siano specificati nel mandato. 
2. Modulo D: Conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita'
del processo di produzione 
    2.1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della  qualita'
nel  processo  di  produzione  e'  la  parte  di  una  procedura   di
valutazione della conformita' con cui il fabbricante  ottempera  agli
obblighi di cui ai punti 2.2 e 2.5 e garantisce e dichiara, sotto  la
sua esclusiva responsabilita', che  gli  strumenti  interessati  sono
conformi al tipo descritto nel certificato di esame  UE  del  tipo  e
rispondono ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 
2.2. Produzione 
    Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualita' per  la
produzione,  l'ispezione  del  prodotto  finale  e  la  prova   degli
strumenti interessati, come specificato al punto 2.3, ed e'  soggetto
a vigilanza come specificato al punto 2.4. 
2.3. Sistema di qualita' 
    2.3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo
sistema di qualita' ad un organismo notificato di sua scelta per  gli
strumenti in questione. 
    La domanda deve contenere: 
      a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui  la
domanda sia presentata dal  rappresentante  autorizzato,  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo; 
      b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
      c)  tutte  le  informazioni  pertinenti  sulla   categoria   di
strumenti contemplati; 
      d) la documentazione relativa al sistema di qualita'; e 
      e) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato  e  una
copia del certificato di esame UE del tipo. 
    2.3.2. Il sistema di qualita' garantisce che gli strumenti  siano
conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e  ai
requisiti del presente decreto che ad essi si applicano. 
    Tutti i criteri, i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'. 
    Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
      a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' del prodotto; 
      b) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche
di controllo e di garanzia  della  qualita',  dei  processi  e  degli
interventi sistematici che saranno applicati; 
      c) degli esami e delle  prove  che  saranno  effettuati  prima,
durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza  con
cui s'intende effettuarli; 
      d) dei registri riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato ecc.; 
      e) dei mezzi di vigilanza che consentono di controllare che sia
ottenuta la richiesta qualita'  del  prodotto  e  se  il  sistema  di
qualita' funziona efficacemente. 
    2.3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di  qualita'  per
determinare se soddisfa le prescrizioni di cui al punto 2.3.2. 
    Esso presume la conformita' a tali  prescrizioni  degli  elementi
del sistema di qualita' conformi  alle  specifiche  pertinenti  delle
corrispondenti norme armonizzate. 
    Oltre all'esperienza con i sistemi di  gestione  della  qualita',
almeno un membro del  gruppo  incaricato  del  controllo  deve  avere
esperienza nella valutazione del settore del prodotto  interessato  e
della  tecnologia  del  prodotto  in   questione   e   conoscere   le
prescrizioni applicabili del presente decreto. Il controllo comprende
una visita di valutazione  dei  locali  del  fabbricante.  Il  gruppo
incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui  al
punto 2.3.1, lettera e), per verificare la capacita' del  fabbricante
di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e  di
effettuare gli esami atti a garantire la conformita' dello  strumento
a tali norme. 
    La decisione e'  notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    2.3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
    2.3.5.  Il  fabbricante   deve   tenere   informato   l'organismo
notificato che ha approvato il sistema di  qualita'  sulle  modifiche
che intende apportare al sistema di qualita'. 
    L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e  decide  se
il sistema modificato continui a rispettare le prescrizioni di cui al
punto 2.3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 
    Esso notifica la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
2.4. Vigilanza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 
    2.4.1. Scopo della vigilanza  e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
    2.4.2.  Ai  fini  della  valutazione  il   fabbricante   consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai   siti   di   fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare: 
      a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      b) i  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato ecc. 
    2.4.3. L'organismo notificato deve svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. 
    2.4.4. Inoltre, l'organismo  notificato  puo'  effettuare  visite
senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere
in tale occasione, se necessario, a  prove  sugli  strumenti  atte  a
verificare il corretto funzionamento del sistema  di  qualita'.  Esso
fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se  sono  state
svolte prove, una relazione sulle stesse. 
2.5. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' UE 
    2.5.1. Il fabbricante appone  la  marcatura  CE  e  la  marcatura
metrologica supplementare previste dal presente decreto e,  sotto  la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto  2.3.1,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo  a  ogni  singolo  strumento
conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE  del
tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 
    2.5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione  scritta  di
conformita' UE  per  ogni  modello  dello  strumento  e  la  tiene  a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui lo strumento e' stato immesso sul mercato.  La  dichiarazione  di
conformita' UE identifica il modello di strumento per  cui  e'  stata
compilata. 
    Una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
    2.6. Il fabbricante, per dieci anni a  decorrere  dalla  data  di
immissione sul mercato dello strumento, tiene  a  disposizione  delle
autorita' nazionali: 
      a) la documentazione di cui al punto 2.3.1; 
      b) le informazioni relative alle  modifiche  di  cui  al  punto
2.3.5, quali approvate; 
      c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui
ai punti 2.3.5, 2.4.3 e 2.4.4. 
    2.7. Ciascun organismo notificato informa la propria autorita' di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita'  rilasciate  o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette  a  disposizione  di
tale autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 
2.8. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi spettanti al fabbricante  di  cui  ai  punti  2.3.1,
2.3.5, 2.5 e 2.6 possono  essere  adempiuti  dal  suo  rappresentante
autorizzato,   per   conto   del   fabbricante   e   sotto   la   sua
responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. 
3. Modulo D1: Garanzia della qualita' del processo di produzione 
    3.1. La garanzia della qualita' del processo di produzione e'  la
procedura di valutazione della conformita'  con  cui  il  fabbricante
ottempera  agli  obblighi  stabiliti  ai  punti  3.2,  3.4  e  3.7  e
garantisce e dichiara, sotto la sua  esclusiva  responsabilita',  che
gli strumenti interessati soddisfano le prescrizioni applicabili  del
presente decreto. 
3.2. Documentazione tecnica 
    Il   fabbricante   compila   la   documentazione   tecnica.    La
documentazione permette la valutazione  dello  strumento  per  quanto
riguarda la sua conformita' alle prescrizioni pertinenti, e comprende
un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi.  La  documentazione
tecnica deve specificare le prescrizioni applicabili e includere,  se
necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e
il funzionamento dello strumento. La documentazione tecnica contiene,
laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: 
      a) una descrizione generale dello strumento; 
      b) i disegni di progettazione e di  fabbricazione  nonche'  gli
schemi di componenti, sottounita', circuiti ecc.; 
      c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione
di tali disegni e schemi e del funzionamento dello strumento; 
      d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o
in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali del presente decreto,  compreso  un
elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In  caso
di applicazione parziale delle norme  armonizzate  la  documentazione
tecnica specifica le parti che sono state applicate; 
      e) i risultati dei calcoli di progettazione  realizzati,  degli
esami effettuati ecc.; 
      f) le relazioni sulle prove effettuate. 
    3.3.  Il  fabbricante   tiene   la   documentazione   tecnica   a
disposizione delle pertinenti  autorita'  nazionali  per  dieci  anni
dalla data in cui lo strumento e' stato immesso sul mercato. 
3.4. Produzione 
    Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualita' per  la
produzione,  l'ispezione  del  prodotto  finale  e  la  prova   degli
strumenti interessati, come specificato al punto 3.5, ed e'  soggetto
alla vigilanza di cui al punto 3.6. 
3.5. Sistema di qualita' 
    3.5.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo
sistema di  qualita'  per  gli  strumenti  interessati  all'organismo
notificato di sua scelta. 
    La domanda contiene: 
      a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui  la
domanda sia presentata dal  rappresentante  autorizzato,  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo; 
      b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
      c)  tutte  le  informazioni  pertinenti  sulla   categoria   di
strumenti prevista; 
      d) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      e) la documentazione tecnica di cui al punto 3.2. 
    3.5.2. Il sistema di qualita'  garantisce  la  conformita'  degli
strumenti alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 
    Tutti i criteri, i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante costituiscono una documentazione sistematica  e  ordinata
sotto  forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.  Questa
documentazione  relativa  al  sistema  di  qualita'  deve  consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'. 
    Essa include in particolare un'adeguata descrizione: 
      a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' del prodotto; 
      b) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche
di controllo e di garanzia  della  qualita',  dei  processi  e  degli
interventi sistematici che saranno applicati; 
      c) degli esami e delle  prove  che  saranno  effettuati  prima,
durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza  con
cui s'intende effettuarli; 
      d) dei registri riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato ecc.; 
      e) dei mezzi per controllare  che  sia  ottenuta  la  richiesta
qualita'  del  prodotto  e  se  il  sistema  di   qualita'   funziona
efficacemente. 
    3.5.3. L'organismo notificato valuta il sistema di  qualita'  per
determinare se rispetta le prescrizioni di cui al punto 3.5.2. 
    Esso presume la conformita' a tali  prescrizioni  degli  elementi
del sistema di qualita' conformi  alle  specifiche  pertinenti  delle
corrispondenti norme armonizzate. 
    Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualita',
il gruppo incaricato  delle  ispezioni  deve  comprendere  almeno  un
membro  con  esperienza  nella  valutazione  del  settore   e   della
tecnologia dello strumento e che conosce le prescrizioni del presente
decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei  locali
del fabbricante. Il gruppo di valutazione esamina  la  documentazione
tecnica di cui al punto 3.2, al fine di verificare la  capacita'  del
fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili  del  presente
decreto e di effettuare esami atti a garantire la  conformita'  dello
strumento a tali norme. 
    La decisione e'  notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    3.5.4. Il  fabbricante  si  impegna  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
    3.5.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato  che
ha approvato il sistema  di  qualita'  sulle  modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'. 
    L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e  decide  se
il sistema di qualita' modificato possa soddisfare le prescrizioni di
cui al punto 3.5.2 o se sia necessaria una nuova valutazione. 
    Esso notifica la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
3.6. Vigilanza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 
    3.6.1. Scopo della vigilanza  e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
    3.6.2.  Ai  fini  della  valutazione  il   fabbricante   consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai   siti   di   fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare: 
      a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.2; 
      c) i  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato ecc. 
    3.6.3. L'organismo notificato svolge controlli  periodici  intesi
ad accertare che il fabbricante mantenga e  applichi  il  sistema  di
qualita' e  fornisce  al  fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. 
    3.6.4. L'organismo  notificato  puo'  inoltre  effettuare  visite
senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere
in tale occasione,  se  necessario,  a  prove  sui  prodotti  atte  a
verificare  il  corretto  funzionamento  del  sistema  di   qualita'.
L'organismo notificato fornice al  fabbricante  una  relazione  sulla
visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 
3.7. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' UE 
    3.7.1. Il fabbricante appone  la  marcatura  CE  e  la  marcatura
metrologica supplementare di cui al  presente  decreto  e,  sotto  la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto  3.5.1,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo  a  ogni  singolo  strumento
conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 
    3.7.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione  scritta  di
conformita' UE  per  ogni  modello  dello  strumento  e  la  tiene  a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui lo strumento e' stato immesso sul mercato.  La  dichiarazione  di
conformita' UE identifica il modello di strumento per  cui  e'  stata
compilata. 
    Una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
    3.8. Il fabbricante, per dieci anni a  decorrere  dalla  data  di
immissione sul mercato dello strumento, tiene  a  disposizione  delle
autorita' nazionali: 
      a) la documentazione di cui al punto 3.5.1; 
      b) le informazioni relative alle  modifiche  di  cui  al  punto
3.5.5, quali approvate; 
      c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui
ai punti 3.5.5, 3.6.3 e 3.6.4. 
    3.9. Ciascun organismo notificato informa la propria autorita' di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita'  rilasciate  o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette  a  disposizione  di
tale autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 
3.10. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.3, 3.5.1,
3.5.5, 3.7 e 3.8 possono  essere  adempiuti  dal  suo  rappresentante
autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la  sua  responsabilita',
purche' siano specificati nel mandato. 
4. Modulo F: Conformita' al tipo in base alla verifica del prodotto 
    4.1. La conformita' al tipo basata sulla verifica del prodotto e'
la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il
fabbricante ottempera agli obblighi di cui  ai  punti  4.2  e  4.5  e
garantisce e dichiara, sotto la sua  esclusiva  responsabilita',  che
gli  strumenti  interessati,  ai  quali  sono  state   applicate   le
disposizioni di cui al punto 4.3, sono conformi al tipo descritto nel
certificato  d'esame  UE  del  tipo  e  soddisfano  le   prescrizioni
applicabili del presente decreto. 
4.2. Produzione 
    Il fabbricante prende tutte le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' degli strumenti al tipo approvato oggetto del certificato
di esame UE e ai requisiti applicabili del presente decreto. 
4.3. Verifica 
    L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua esami e
prove atti a controllare la conformita' degli strumenti con  il  tipo
approvato, descritto nel certificato d'esame  UE  del  tipo  e  nelle
prescrizioni applicabili del presente decreto. 
    Gli esami  e  le  prove  di  controllo  della  conformita'  degli
strumenti alle norme pertinenti sono effettuati esaminando e provando
ogni strumento come specificato al punto 4.4. 
4.4. Verifica della conformita' mediante l'esame e la prova  di  ogni
strumento 
    4.4.1.  Tutti  gli  strumenti  sono  esaminati  singolarmente   e
sottoposti  a  prove  adeguate,  descritte  dalle  pertinenti   norme
armonizzate, e/o a prove equivalenti  previste  da  altre  pertinenti
specifiche tecniche per verificarne la conformita' al tipo approvato,
descritto nel certificato  d'esame  UE  del  tipo  e  nelle  relative
prescrizioni del presente decreto. 
    In mancanza di  una  norma  armonizzata,  l'organismo  notificato
interessato decide quali prove sono opportune. 
    4.4.2.  L'organismo  notificato  rilascia   un   certificato   di
conformita' relativo agli esami e alle prove effettuate, e appone,  o
fa apporre sotto la propria responsabilita',  il  proprio  numero  di
identificazione su ogni strumento approvato. 
    Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita'  nazionali  i
certificati di conformita' a fini d'ispezione per  dieci  anni  dalla
data in cui lo strumento e' stato immesso sul mercato. 
4.5. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' UE 
    4.5.1. Il fabbricante appone  la  marcatura  CE  e  la  marcatura
metrologica supplementare di cui al  presente  decreto  e,  sotto  la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  4.3,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo  a  ogni  singolo  strumento
conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE  del
tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 
    4.5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione  scritta  di
conformita' UE  per  ogni  modello  dello  strumento  e  la  tiene  a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui lo strumento e' stato immesso sul mercato.  La  dichiarazione  di
conformita' UE identifica il modello di strumento per  cui  e'  stata
compilata. 
    Una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
    Previo accordo dell'organismo notificato di cui al  punto  4.3  e
sotto la responsabilita' dello stesso, il  fabbricante  puo'  inoltre
apporre agli strumenti il numero d'identificazione di tale organismo. 
    4.6.  Previo  accordo  dell'organismo  notificato  e   sotto   la
responsabilita'  dello  stesso,  il  fabbricante  puo'  apporre  agli
strumenti il numero d'identificazione di tale organismo nel corso del
processo di fabbricazione. 
4.7. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi spettanti al fabbricante  possono  essere  adempiuti
dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la
sua  responsabilita',  purche'  siano  specificati  nel  mandato.  Un
rappresentante autorizzato non puo' adempiere gli obblighi  spettanti
al fabbricante di cui al punto 4.2. 
5. Modulo F1: Conformita' basata sulla verifica del prodotto 
    5.1. La conformita' basata sulla  verifica  del  prodotto  e'  la
procedura di valutazione della conformita'  con  cui  il  fabbricante
ottempera agli obblighi di cui ai punti 5.2, 5.3 e 5.6 e si accerta e
dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che  gli  strumenti
interessati, ai quali sono state applicate le disposizioni di cui  al
punto 5.4, sono conformi ai requisiti del  presente  decreto  a  essi
applicabili. 
5.2. Documentazione tecnica 
    5.2. 1. Il fabbricante  compila  la  documentazione  tecnica.  La
documentazione permette la valutazione  dello  strumento  per  quanto
riguarda la sua conformita' alle prescrizioni pertinenti, e comprende
un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi.  La  documentazione
tecnica  specifica  le  prescrizioni  applicabili   e   include,   se
necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e
il funzionamento dello strumento. La documentazione tecnica contiene,
laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: 
      a) una descrizione generale dello strumento; 
      b) i disegni di progettazione e di  fabbricazione  nonche'  gli
schemi di componenti, sottounita', circuiti ecc.; 
      c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione
di tali disegni e schemi e del funzionamento dello strumento; 
      d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o
in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali del presente decreto,  compreso  un
elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In  caso
di applicazione parziale delle norme  armonizzate  la  documentazione
tecnica specifica le parti che sono state applicate; 
      e) i risultati dei calcoli di progettazione  realizzati,  degli
esami effettuati ecc.; 
      f) le relazioni sulle prove effettuate. 
    5.2  2.  Il  fabbricante  tiene  la  documentazione   tecnica   a
disposizione delle pertinenti  autorita'  nazionali  per  dieci  anni
dalla data in cui lo strumento e' stato immesso sul mercato. 
5.3. Produzione 
    Il fabbricante prende  i  provvedimenti  necessari  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' degli strumenti fabbricati alle prescrizioni  applicabili
del presente decreto. 
5.4. Verifica 
    Un organismo notificato scelto dal fabbricante effettua  esami  e
prove per verificare la conformita' degli strumenti alle prescrizioni
applicabili del presente decreto. 
    Gli esami  e  le  prove  di  controllo  della  conformita'  degli
strumenti a tali norme sono effettuati  esaminando  e  provando  ogni
strumento come specificato al punto 5.5. 
5.5. Verifica della conformita' mediante l'esame e la prova  di  ogni
strumento 
    5.5.1.  Tutti  gli  strumenti  sono  esaminati  singolarmente   e
sottoposti  a  prove  adeguate,  descritte  dalle  pertinenti   norme
armonizzate, e/o a prove equivalenti  previste  da  altre  pertinenti
specifiche tecniche, per verificarne  la  conformita'  alle  relative
prescrizioni. In  mancanza  di  una  norma  armonizzata,  l'organismo
notificato interessato decide quali prove sono opportune. 
    5.5.2.  L'organismo  notificato  rilascia   un   certificato   di
conformita' relativo agli esami e alle prove effettuate, e appone,  o
fa apporre sotto la propria responsabilita',  il  proprio  numero  di
identificazione su ogni strumento approvato. 
    Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita'  nazionali  i
certificati di conformita' per  dieci  anni  dalla  data  in  cui  lo
strumento e' stato immesso sul mercato. 
5.6. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' UE 
    5.6.1. Il fabbricante appone  la  marcatura  CE  e  la  marcatura
metrologica supplementare di cui al  presente  decreto  e,  sotto  la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  5.4,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo  a  ogni  singolo  strumento
conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 
    5.6.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione  scritta  di
conformita' UE  per  ogni  modello  dello  strumento  e  la  tiene  a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui lo strumento e' stato immesso sul mercato.  La  dichiarazione  di
conformita' UE identifica il modello di strumento per  cui  e'  stata
compilata. 
    Una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
    Previo accordo dell'organismo notificato di cui al  punto  5.5  e
sotto la responsabilita' dello stesso, il  fabbricante  puo'  inoltre
apporre agli strumenti il numero d'identificazione di tale organismo. 
    5.7.  Previo  accordo  dell'organismo  notificato  e   sotto   la
responsabilita'  dello  stesso,  il  fabbricante  puo'  apporre  agli
strumenti il numero d'identificazione di tale organismo nel corso del
processo di fabbricazione. 
5.8. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi spettanti al fabbricante  possono  essere  adempiuti
dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la
sua  responsabilita',  purche'  siano  specificati  nel  mandato.  Un
rappresentante autorizzato non puo' adempiere gli obblighi  spettanti
al fabbricante di cui ai punti 5.2.1 e 5.3. 
6. Modulo G: Conformita' basata sulla verifica dell'unita' 
    6.1. La conformita'  basata  sulla  verifica  dell'unita'  e'  la
procedura di valutazione della conformita'  con  cui  il  fabbricante
ottempera agli obblighi di cui ai punti 6.2, 6.3 e 6.5 e si accerta e
dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita',  che  lo  strumento
interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui  al
punto 6.4, e' conforme ai requisiti  del  presente  decreto  ad  esso
applicabili. 
6.2. Documentazione tecnica 
    6.2.1. Il fabbricante compila  la  documentazione  tecnica  e  la
mette a disposizione dell'organismo notificato di cui al  punto  6.4.
La documentazione permette di valutare la conformita' dello strumento
ai requisiti pertinenti e  comprende  un'analisi  e  una  valutazione
adeguate  dei  rischi.   La   documentazione   tecnica   precisa   le
prescrizioni applicabili e  include,  se  necessario  ai  fini  della
valutazione, il progetto, la fabbricazione e il  funzionamento  dello
strumento. La documentazione tecnica contiene,  laddove  applicabile,
almeno gli elementi seguenti: 
      a) una descrizione generale dello strumento; 
      b) i disegni di progettazione e di  fabbricazione  nonche'  gli
schemi di componenti, sottounita', circuiti ecc.; 
      c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione
di tali disegni e schemi e del funzionamento dello strumento; 
      d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o
in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali del presente decreto,  compreso  un
elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In  caso
di applicazione parziale delle norme  armonizzate  la  documentazione
tecnica specifica le parti che sono state applicate; 
      e) i risultati dei calcoli di progettazione  realizzati,  degli
esami effettuati ecc.; 
      f) le relazioni sulle prove effettuate. 
    6.2  2.  Il  fabbricante  tiene  la  documentazione   tecnica   a
disposizione delle pertinenti  autorita'  nazionali  per  dieci  anni
dalla data in cui lo strumento e' stato immesso sul mercato. 
6.3. Produzione 
    Il fabbricante prende tutte le  misure  necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione  e  il  relativo  controllo  assicurino  la
conformita' dello strumento fabbricato alle prescrizioni  applicabili
del presente decreto. 
    Il fabbricante prende tutte le  misure  necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione  e  il  relativo  controllo  assicurino  la
conformita' dello strumento fabbricato alle prescrizioni  applicabili
del presente decreto. 
6.4. Verifica 
    L'organismo notificato  scelto  dal  fabbricante  effettua  o  fa
effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle  pertinenti
norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti
specifiche tecniche, per verificare la  conformita'  dello  strumento
alle prescrizioni applicabili del presente decreto.  In  mancanza  di
una norma  armonizzata,  l'organismo  notificato  interessato  decide
quali prove sono opportune. 
    L'organismo notificato rilascia  un  certificato  di  conformita'
riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone,  o  fa  apporre
sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione su
ogni strumento approvato. 
    Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita'  nazionali  i
certificati di conformita' per  dieci  anni  dalla  data  in  cui  lo
strumento e' stato immesso sul mercato. 
6.5. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' UE 
    6.5.1. Il fabbricante appone  la  marcatura  CE  e  la  marcatura
metrologica supplementare di cui al  presente  decreto  e,  sotto  la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  6.4,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo a  ogni  strumento  conforme
alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 
    6.5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione  scritta  di
conformita' UE e la tiene a disposizione  delle  autorita'  nazionali
per dieci anni dalla data in cui lo strumento e'  stato  immesso  sul
mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica  lo  strumento
per cui e' stata compilata. 
    Una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
6.6. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 6.2.2 e 6.5
possono essere adempiuti  dal  suo  rappresentante  autorizzato,  per
conto del fabbricante e sotto la sua responsabilita',  purche'  siano
specificati nel mandato. 
7. Disposizioni comuni 
    7.1. La valutazione della conformita' in base ai moduli D, D1, F,
F1 o G puo' essere effettuata nello stabilimento del fabbricante o in
qualsiasi altro luogo se il trasporto nel luogo di utilizzazione  non
richiede lo smontaggio dello strumento, se la messa in  funzionamento
nel  luogo  di  utilizzazione  non  richiede   l'assemblaggio   dello
strumento o altre operazioni tecniche di installazione che potrebbero
influire  sulle  prestazioni  dello  strumento   e   se   il   valore
dell'accelerazione di gravita' nel luogo di messa in funzionamento e'
preso in considerazione o se le prestazioni dello strumento non  sono
sensibili a variazioni dell'accelerazione di gravita'. In  tutti  gli
altri casi essa  e'  effettuata  nel  luogo  di  utilizzazione  dello
strumento. 
    7.2.  Se  le  prestazioni  dello  strumento  sono   sensibili   a
variazioni dell'accelerazione di gravita', le  procedure  di  cui  al
punto 7.1 possono essere espletate in  due  fasi,  la  seconda  delle
quali comprende tutti gli esami e le prove i cui risultati  dipendono
dall'accelerazione di gravita', mentre la prima fase comprende  tutti
gli altri esami e prove. La seconda fase e' effettuata nel  luogo  di
utilizzazione  dello  strumento.  Qualora  uno  Stato  membro   abbia
stabilito zone di gravita' sul proprio territorio, l'espressione «nel
luogo di utilizzazione  dello  strumento»  puo'  essere  intesa  come
«nella zona di gravita' di utilizzazione dello strumento». 
    7.2.1. Qualora il fabbricante abbia scelto  l'esecuzione  in  due
fasi di una delle procedure di cui al punto 7.1 e qualora queste  due
fasi siano espletate da organismi differenti,  lo  strumento  che  e'
stato oggetto della prima fase della procedura deve recare il  numero
di identificazione dell'organismo notificato  che  ha  partecipato  a
questa fase. 
    7.2.2. La parte che ha espletato la prima  fase  della  procedura
rilascia, per ciascuno strumento, un attestato scritto di conformita'
contenente i dati necessari all'identificazione dello strumento e  la
specificazione degli esami e delle prove che sono stati effettuati. 
    La parte incaricata della seconda fase della  procedura  effettua
gli esami e le prove non ancora eseguiti. 
    Il fabbricante o il  suo  mandatario  deve  essere  in  grado  di
presentare, a richiesta, gli attestati di conformita'  dell'organismo
notificato. 
    7.2.3. Il fabbricante che ha scelto il Modulo D o D1 nella  prima
fase, puo' seguire questa stessa procedura nella seconda fase  oppure
decidere di ricorrere al Modulo F o F1, a seconda dei casi. 
    7.2.4. La marcatura CE e la marcatura  metrologica  supplementare
sono apposte sullo strumento al termine  della  seconda  fase,  cosi'
come il numero di identificazione dell'organismo  notificato  che  ha
partecipato a tale fase. 
 
 
                                                         Allegato III 
                                      (Art. 3-ter, comma 5, e art. 8) 
 
                             ISCRIZIONI 
 
1. Strumenti destinati a essere utilizzati per le applicazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere da a) a f) 
    1.1. Tali strumenti devono recare in modo visibile,  leggibile  e
indelebile: le seguenti iscrizioni: 
      i) se del caso, il numero del certificato d'esame UE del tipo; 
      ii) il nome del fabbricante, la sua  denominazione  commerciale
registrata o il suo marchio registrato; 
      iii) la classe di precisione, racchiusa in un ovale  o  in  due
lineette orizzontali unite da due semicerchi; 
      iv) la portata massima, nella forma Max ...; 
      v) la portata minima, nella forma Min ...; 
      vi) la divisione di verifica, nella forma e = ...; 
      vii) il numero di tipo, di lotto o di serie; 
e se del caso: 
      viii) per  gli  strumenti  costituiti  di  unita'  distinte  ma
associate, il marchio di identificazione su ciascuna unita'; 
      ix) la divisione, se e' diversa da e, nella forma d = ...; 
      x) l'effetto massimo additivo di tara, nella forma T = + ...; 
      xi) l'effetto massimo sottrattivo di tara,  se  e'  diverso  da
Max, nella forma T = - ...; 
      xii) la divisione di tara, se e' diversa da d, nella forma dT =
...; 
      xiii) il carico limite, se e' diverso da Max, nella  forma  Lim
...; 
      xiv) i valori limite di temperatura, nella forma ... °C/... °C; 
      xv) il rapporto tra ricettore di peso e di carico. 
    1.2. Tali strumenti devono essere muniti di opportuni  spazi  per
l'apposizione della marcatura  di  conformita'  e  delle  iscrizioni.
Questi devono essere tali da rendere impossibile l'asportazione della
marcatura  di  conformita'  e  delle  iscrizioni  senza  danneggiarli
nonche' tali che la marcatura di conformita' e  le  iscrizioni  siano
chiaramente visibili quando lo  strumento  e'  installato  nella  sua
regolare posizione di funzionamento. 
    1.3. Se si utilizza una targhetta di supporto, questa deve  poter
essere sigillata, a meno che  la  sua  eventuale  asportazione  dallo
strumento comporti il danneggiamento della medesima. Se la  targhetta
e'  sigillabile,  deve  essere  possibile  apporvi  un   marchio   di
controllo. 
    1.4. Le iscrizioni Max, Min, e e d, devono essere ripetute vicino
al dispositivo di visualizzazione del risultato della pesata, se  non
vi si trovano gia'. 
    1.5. Su ciascun dispositivo di misurazione del carico che  sia  o
possa essere collegato ad uno o  piu'  ricettori  del  carico  devono
essere riportate le iscrizioni relative ai suddetti ricettori. 
    2.  Strumenti  non  destinati  a   essere   utilizzati   per   le
applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  lettere  da  a)  a  f),
devono recare in modo visibile, leggibile e indelebile: 
      - il nome del fabbricante,  la  sua  denominazione  commerciale
registrata o il suo marchio registrato, 
      - la portata massima, nella forma Max ... 
    Questi strumenti non possono avere la marcatura di conformita' di
cui al presente decreto. 
3. Simbolo restrittivo d'uso di cui all'articolo 8 
    Il simbolo restrittivo d'uso e' costituito dalla  lettera  M,  in
carattere di stampa maiuscolo nero, su fondo rosso quadrato di almeno
25 mm di lato, il tutto sbarrato dalle due diagonali del quadrato. 
 
 
 
                                                          Allegato IV 
                                                    (Art. 6, comma 2) 
 
           DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE (N. XXXX) (1 ) 
 
    1. Modello di  strumento/strumento  (numero  di  prodotto,  tipo,
lotto o serie): 
    2. Nome e indirizzo del fabbricante  e,  se  del  caso,  del  suo
rappresentante autorizzato: 
    3. La presente dichiarazione di conformita' e'  rilasciata  sotto
la responsabilita' esclusiva del fabbricante. 
    4. Oggetto della dichiarazione (identificazione  dello  strumento
che  ne  consenta  la  rintracciabilita';  ove  necessario  ai   fini
dell'identificazione dello strumento, puo' includere un'immagine). 
    5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra  e'  conforme  alla
pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: 
    6. Riferimento alle pertinenti  norme  armonizzate  utilizzate  o
riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali e'
dichiarata la conformita': 
    7.   L'organismo   notificato...   (denominazione,   numero)   ha
effettuato  ...  (descrizione  dell'intervento)   e   rilasciato   il
certificato: 
    8. Informazioni supplementari: 
      Firmato a nome e per conto di: 
      (luogo e data del rilascio): 
      (nome, funzione) (firma) 
     
    
    (1 ) L'assegnazione di un numero, da parte del fabbricante,  alla
    
dichiarazione di conformita' e' opzionale. » 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico