(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                     PRINCIPI CONTABILI GENERALI 
 
Principio della annualita' 
    I documenti del sistema di bilancio, sia  di  previsione  che  di
rendiconto sono predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad  un
periodo di gestione che coincide con l'anno solare. Restano fermi gli
eventuali obblighi di  elaborare  e  di  presentare  anche  documenti
contabili con scadenze inferiori all'anno. 
    Nella predisposizione  dei  documenti  annuali  di  bilancio,  le
previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate  sulla  base
di una programmazione di medio periodo, con  un  orizzonte  temporale
almeno triennale. 
Principio dell'unita' 
    Ogni singola amministrazione  pubblica  rappresenta  una  entita'
giuridica unica e unitaria e, pertanto, deve essere unico sia il  suo
bilancio  di  previsione  che  di  rendicontazione.  Tali   documenti
contabili non possono essere articolati in maniera tale da  destinare
alcune fonti alla copertura solo di determinate e  specifiche  spese,
salvo diversa disposizione normativa. La massa delle entrate finanzia
complessivamente l'amministrazione pubblica e sostiene  la  totalita'
delle spese durante la gestione. 
Principio della universalita' 
    E' necessario ricomprendere nel sistema  del  bilancio  tutte  le
finalita' e gli obiettivi di  gestione,  nonche'  i  relativi  valori
finanziari, economici e patrimoniali riconducibili  ad  ogni  singola
amministrazione pubblica, al fine  di  fornire  una  rappresentazione
veritiera e corretta della complessa attivita' amministrativa  svolta
nell'esercizio di riferimento. 
    Risultano, pertanto, incompatibili  con  l'applicazione  di  tale
principio, le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni  poste
in essere dalla singola amministrazione, o  dalle  sue  articolazioni
organizzative, che  non  transitano  nel  bilancio.  Le  contabilita'
separate, ove ammesse dalla normativa, devono  essere  ricondotte  al
sistema   di   bilancio   dell'amministrazione    entro    la    fine
dell'esercizio. 
Principio della integrita' 
    Attraverso l'applicazione del  principio  della  integrita',  che
rafforza formalmente il contenuto del  principio  dell'universalita',
sono  vietate  le  compensazioni  di  partite  sia  nel  bilancio  di
previsione che nel bilancio di rendicontazione. Di  conseguenza,  non
e' possibile iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute  per
la riscossione  e,  parimenti,  registrare  le  spese  ridotte  delle
correlate entrate,  tranne  nei  casi  espressamente  previsti  dalla
legge. 
    Lo stesso principio si applica a  tutti  i  valori  di  bilancio,
quindi anche ai valori economici ed alle grandezze  patrimoniali  che
si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio. 
Principio della veridicita' 
    Il principio della veridicita' fa riferimento  al  principio  del
true and fair view, attraverso  il  quale  i  dati  contabili  devono
rappresentare le reali condizioni delle  operazioni  di  gestione  di
natura economica, patrimoniale e finanziaria. 
    Tale principio della  veridicita'  si  applica  ai  documenti  di
bilancio  di  rendicontazione  e  di  previsione,  nei  quali  e'  da
intendersi il principio di veridicita' come rigorosa valutazione  dei
flussi finanziari ed economici, che si manifesteranno  nell'esercizio
di riferimento. Si devono, quindi, evitare le sottovalutazioni  e  le
sopravalutazioni delle  singole  poste  che,  invece,  devono  essere
valutate secondo una rigorosa analisi di controllo. 
    Al fine di  una  corretta  interpretazione,  il  principio  della
veridicita' deve essere interpretato in maniera  coordinata  con  gli
altri principi di bilancio. 
    I bilanci che non rispettano il principio della  veridicita'  non
possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti
al controllo ed alla revisione contabile. 
Principio della attendibilita' 
    Il principio dell'attendibilita', strettamente  connesso  con  il
principio della  veridicita',  asserisce  che  le  previsioni  e,  in
generale, tutte le valutazioni, devono essere sostenute  da  accurate
analisi di tipo storico e programmatico  o,  in  mancanza,  da  altri
idonei ed obiettivi parametri  di  riferimento,  nonche'  da  fondate
aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse. 
    Tale  principio  si  applica  sia  ai  documenti   contabili   di
previsione, che di rendicontazione, per la cui redazione  si  osserva
una procedura di valutazione. L'ambito di applicazione del  principio
si estende anche ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Al  fine
di  risultare  attendibile,  un'informazione   contabile   non   deve
contenere errori o  distorsioni  rilevanti,  in  modo  tale  che  gli
utilizzatori possano fare affidamento su di essa. 
    L'oggettivita'  degli  andamenti  storici  e  dei  parametri   di
riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente  previsti  dalla
legge, consente di effettuare razionali e significative  comparazioni
nel tempo e nello spazio. 
Principio della correttezza 
    Il principio della correttezza rappresenta il rispetto formale  e
sostanziale delle norme che, nell'ambito di ogni specifica  categoria
di  enti  pubblici,  sovrintendono  alla  redazione   dei   documenti
contabili   dei   bilanci    di    previsione,    programmazione    e
rendicontazione.  Pertanto,  e'  necessario  individuare  le   regole
generali, anche non sancite da norme giuridiche ma  che  ispirino  il
buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni amministrazione
pubblica per la rilevazione dei propri fatti gestionali. 
    Il principio della correttezza riguarda anche i dati  oggetto  di
monitoraggio da parte delle istituzioni  preposte  al  governo  della
finanza pubblica. 
Principio della chiarezza o comprensibilita' 
    Il principio  della  chiarezza  o  comprensibilita'  rafforza  il
contenuto del principio della veridicita', in quanto si  presume  che
un documento contabile chiaro sia anche veritiero. 
    Il  sistema  dei  bilanci  deve  essere  comprensibile   e   deve
presentare  una  semplice  e  chiara   classificazione   delle   voci
finanziarie, economiche  e  patrimoniali,  di  talche'  il  contenuto
valutativo ivi rappresentato deve risultare  trasparente.  L'adozione
di una corretta classificazione dei documenti  contabili  costituisce
una condizione necessaria per garantire il corretto  monitoraggio  ed
il consolidamento dei  conti  pubblici  da  parte  delle  istituzioni
preposte al controllo della finanza pubblica. 
    Le informazioni contenute nel sistema dei bilanci  devono  essere
prontamente comprensibili dagli utilizzatori, e devono essere esposte
in maniera sintetica ed  analitica,  in  modo  che,  con  la  normale
diligenza, essi  siano  in  grado  di  esaminare  i  dati  contabili,
riscontrandovi una adeguata rappresentazione dell'attivita' svolta  e
dei sistemi contabili adottati. 
    Pertanto, la classificazione di bilancio delle singole operazioni
gestionali deve essere effettuata in modo da evitare  l'adozione  del
criterio della prevalenza della forma, l'imputazione  provvisoria  di
operazioni alle partite di giro, e l'assunzione di impegni sui  fondi
di riserva. 
Principio della trasparenza 
    Il  principio  della  trasparenza  rafforza  il   contenuto   del
principio della chiarezza. 
    La legge 31 dicembre 2009, n.  196,  qualifica  il  miglioramento
della trasparenza dei conti pubblici quale traguardo fondamentale,  e
individua  nella  classificazione  per  finalita'  per   missioni   e
programmi uno dei principali  strumenti  al  fine  di  rafforzare  il
legame tra risorse  stanziate  ed  obiettivi  perseguiti  dall'azione
pubblica. 
    Le missioni, definite ai sensi della legge 31 dicembre  2009,  n.
196, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi  strategici
perseguiti con la spesa pubblica. I programmi costituiscono aggregati
diretti al perseguimento degli obiettivi definiti  nell'ambito  delle
missioni. 
    Le missioni evidenziano  le  fondamentali  finalita'  dell'azione
pubblica, nonche'  uno  dei  cardini  dell'armonizzazione.  Per  tale
motivo, ragion per cui  i  bilanci  delle  amministrazioni  pubbliche
devono far riferimento ad esse. I programmi sono definiti da ciascuna
amministrazione nel rispetto di criteri e principi di base validi per
tutte le  amministrazioni  pubbliche.  I  sistemi  e  gli  schemi  di
bilancio devono essere coerenti e raccordabili con la classificazione
economica  e  funzionale,  individuata  dagli  appositi   regolamenti
comunitari ai  fini  della  procedura  per  disavanzi  eccessivi.  Di
conseguenza, la redazione dei documenti contabili deve assicurare  un
piu' trasparente e tempestivo raccordo tra la finalita' della spesa e
le politiche pubbliche, rappresentate dalle missioni e dai programmi. 
Principio della significativita' e rilevanza 
    Le informazioni contenute nei documenti contabili  devono  essere
significative, onde risultare utili al fine di soddisfare le esigenze
informative connesse al processo decisionale  degli  utilizzatori.  A
tal   fine,   l'informazione   deve   considerarsi   qualitativamente
significativa quando sia in grado di  agevolare  le  decisioni  degli
utilizzatori, in modo da favorire la valutazione di  eventi  passati,
presenti o futuri, e di consentire  la  conferma  o  la  modifica  di
valutazioni eventualmente effettuate in precedenza. 
    Siccome il procedimento di formazione  del  sistema  di  bilancio
comprende delle stime o previsioni, la correttezza dei dati non  deve
riguardare   soltanto   l'esattezza   aritmetica,   ma    anche    la
ragionevolezza, e l'applicazione oculata e corretta dei  procedimenti
di valutazione adottati nella stesura del bilancio  di  previsione  e
del rendiconto. 
    Di   conseguenza,    eventuali    errori,    semplificazioni    e
arrotondamenti trovano il loro  limite  nel  concetto  di  rilevanza.
L'informazione si considera rilevante  qualora  la  sua  omissione  o
errata   presentazione   possa   influenzare   le   decisioni   degli
utilizzatori prese sulla base del sistema dei bilanci. 
Principio della flessibilita' 
    Il principio di flessibilita' riguarda il sistema del bilancio di
previsione i cui  documenti  non  debbono  essere  interpretati  come
immodificabili,  onde  evitare  la  rigidita'  nella   gestione.   Il
principio e' volto a reperire all'interno dei documenti contabili  di
programmazione e  previsione  la  possibilita'  di  fronteggiare  gli
effetti  derivanti   da   eventuali   circostanze   imprevedibili   e
straordinarie, che si possono manifestare  durante  la  gestione,  in
grado di modificare i valori  contabili  approvati  dagli  organi  di
governo. 
    Le norme di contabilita' pubblica,  ed  in  modo  particolare  la
legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  prevedono  diverse  modalita'  di
intervento, in coerenza al principio di flessibilita', come: 
      la predisposizione  di  appositi  fondi,  in  genere  fondi  di
riserva, nei documenti contabili di  previsione,  rappresentativi  di
stanziamenti non attribuiti a specifiche voci di spesa e  sottoposti,
in ogni caso, all'approvazione degli organi di governo; 
      particolari modalita' di  intervento  durante  la  gestione  al
verificarsi di eventi eccezionali per i quali non e' stato  approvato
uno specifico fondo di riserva; 
      la possibilita' di effettuare variazioni  compensative  tra  le
dotazioni finanziarie interne a ogni programma e con il  bilancio  di
previsione tra programmi diversi nell'ambito di ciascuna  missione  e
tra programmi di diverse missioni. Tale flessibilita' previsionale e'
accompagnata alla variazione compensativa che deve  trovare  adeguata
motivazione per essere effettuata. 
Principio della congruita' 
    La congruita' consiste nella verifica dell'adeguatezza dei  mezzi
disponibili rispetto ai fini stabiliti. Tale principio si  collega  a
quello  della  coerenza,  rafforzandone  gli  aspetti  contabili   di
carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche  in  relazione
al rispetto degli equilibri di bilancio. 
    La congruita' delle entrate e delle spese deve essere valutata in
relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti  storici  ed  al
riflesso nel  periodo  degli  impegni  pluriennali,  che  sono  anche
coerentemente rappresentati nel sistema dei bilanci di  previsione  e
programmazione con i risultati della gestione riportati nel  bilancio
di rendicontazione. 
Principio della prudenza 
    Il principio della prudenza si estrinseca sia  nelle  valutazioni
presenti nei documenti contabili di programmazione  e  di  previsione
che nei documenti del bilancio di rendicontazione. 
    Nel bilancio di previsione, e  piu'  precisamente  nei  documenti
finanziari, devono essere iscritte solo le componenti positive  delle
entrate  che  ragionevolmente   saranno   disponibili   nel   periodo
amministrativo  considerato,  mentre  le  componenti  negative  delle
uscite  o  spese  saranno  limitate  alle  sole  voci  degli  impegni
sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. 
    Nei documenti contabili  del  rendiconto,  invece,  il  principio
della prudenza si estrinseca essenzialmente  nella  regola  economica
secondo la quale le componenti positive  non  realizzate  non  devono
essere contabilizzate, mentre tutte  le  componenti  negative  devono
essere  contabilizzate  e,  quindi,  rendicontate,   anche   se   non
definitivamente realizzate. 
    Il  principio  della  prudenza  rappresenta  uno  degli  elementi
fondamentali del processo delle valutazioni contabili di  bilanci.  I
suoi  eccessi   devono,   tuttavia,   essere   evitati,   in   quanto
pregiudizievoli  al  rispetto  della  rappresentazione  veritiera   e
corretta delle scelte programmatiche e di gestione. 
Principio della coerenza 
    Attraverso  l'applicazione  del  principio  della  coerenza,   e'
indispensabile la sussistenza di un nesso logico e conseguente fra la
programmazione,  la  previsione,  gli   atti   di   gestione   e   la
rendicontazione generale. La coerenza implica che tali momenti  ed  i
documenti contabili di ogni amministrazione siano tra loro  collegati
e che siano strumentali al perseguimento dei medesimi  obiettivi.  Il
nesso logico deve collegare tutti gli  atti  contabili  preventivi  e
consuntivi,  siano  essi  di   carattere   strettamente   finanziario
economico o patrimoniale, siano essi descrittivi e  quantitativi,  di
indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine. 
    La coerenza interna dei bilanci riguarda i criteri  specifici  di
valutazione  delle  singole  poste  e  concerne  le  strutture  e  le
classificazioni  dei  conti  nei   bilanci   di   previsione   e   di
rendicontazione. Le strutture dei conti devono risultare  comparabili
non solo formalmente, ma anche in relazione all'omogeneita'  ed  alla
correttezza degli oggetti di analisi e  degli  aspetti  dei  fenomeni
esaminati. 
Principio della continuita' 
    Il principio della continuita' e' fondamentale per completare  il
significato di altri principi. La valutazione delle  poste  contabili
di  bilancio  deve  essere   effettuata   nella   prospettiva   della
continuazione   delle   attivita'   istituzionali   per   le    quali
l'amministrazione pubblica e' costituita. Infatti il principio  della
continuita' introduce espressamente la dimensione diacronica  che  e'
inscindibilmente  connessa  ad  ogni  sistema  aziendale,  sia   esso
pubblico che privato,  il  quale  deve  rispondere  alla  preliminare
caratteristica di essere atto a perdurare  nel  tempo.  Pertanto,  le
valutazioni contabili  finanziarie,  economiche  e  patrimoniali  dei
bilanci devono essere fondate su criteri tecnici e di stima in  grado
di continuare ad essere validi nel tempo se le condizioni  gestionali
non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti. 
Principio della costanza 
    La costanza nell'applicazione dei principi contabili generali  e'
uno  dei  cardini  delle  determinazioni  finanziarie,  economiche  e
patrimoniali dei  bilanci  di  previsione  e  di  rendicontazione.  I
principi  della  continuita'  e  della  costanza   rappresentano   le
condizioni essenziali per la  comparabilita'  delle  valutazioni  del
bilancio di previsione e del bilancio di rendicontazione, nonche' per
l'analisi nel tempo delle singole e sintetiche  valutazioni  di  ogni
singola voce di bilancio. 
Principio della comparabilita' 
    Il principio della comparabilita' si collega al  principio  della
costanza e continuita' dei criteri di  valutazione  del  sistema  dei
bilanci. 
    Il  costante  e  continuo  rispetto  dei  principi  contabili  e'
necessario   ed   indispensabile   ai   fini   della   comparabilita'
spazio-temporale dei valori riportati nei documenti contabili. 
    Il  requisito  di  comparabilita'  non  deve   rappresentare   un
impedimento all'introduzione di principi contabili  applicativi  piu'
adeguati alla specifica operazione.  Pertanto,  le  operazioni  vanno
contabilizzate secondo criteri conformi al disposto normativo  ed  ai
principi contabili. 
Principio della verificabilita' 
    L'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte  le
altre  fornite  dal  sistema  dei  bilanci  di  ogni  amministrazione
pubblica devono essere verificabili attraverso la  ricostruzione  del
procedimento valutativo seguito.  A  tale  scopo  le  amministrazioni
pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria. 
Principio della imparzialita' (Neutralita') 
    La redazione dei documenti contabili deve  fondarsi  su  principi
contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza
servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi.
La neutralita' o imparzialita'  deve  raffigurarsi  nel  procedimento
formativo del sistema dei bilanci, soprattutto  per  quanto  concerne
gli elementi soggettivi. La presenza di elementi soggettivi di  stima
non implica di per se' il mancato rispetto dell'imparzialita',  della
ragionevolezza e della verificabilita'. Discernimento,  oculatezza  e
giudizio rappresentano le fondamenta dei procedimenti  di  formazione
dei documenti contabili, i quali  devono  essere  redatti  secondo  i
requisiti   essenziali   di   competenza   e   correttezza   tecnica.
L'imparzialita' contabile va intesa come l'applicazione competente  e
tecnicamente  corretta  del  processo  di  formazione  dei  documenti
contabili e di bilancio. 
Principio della pubblicita' 
    Il sistema dei  bilanci  assolve  una  funzione  informativa  nei
confronti degli utilizzatori  dei  documenti  contabili.  E'  compito
dell'amministrazione  pubblica  rendere   effettiva   tale   funzione
assicurando ai  cittadini  ed  ai  diversi  organismi  sociali  e  di
partecipazione  la   conoscenza   dei   contenuti   significativi   e
caratteristici del  bilancio  di  previsione  e  di  rendicontazione,
comprensivi dei rispettivi allegati, anche attraverso  l'integrazione
delle pubblicazioni obbligatorie. 
    Il principio della pubblicita' evidenzia che al fine di  assumere
pienamente la  loro  valenza  politica,  giuridica  ed  economica,  i
bilanci devono essere pubblicizzati secondo le norme vigenti. 
Principio degli equilibri di bilancio 
    L'osservanza di tale principio riguarda il  pareggio  finanziario
complessivo  di  competenza  e   di   cassa.   Nella   logica   della
configurazione di sistemi contabili di affiancamento che identificano
un sistema contabile  integrato  di  tipo  finanziario,  economico  e
patrimoniale, l'osservanza di questo principio riguarda gli equilibri
complessivi delle varie parti che compongono il sistema di bilancio. 
    Il rispetto del principio di pareggio finanziario  di  competenza
non basta per soddisfare il principio generale  degli  equilibri  del
sistema dei bilanci di ogni pubblica amministrazione. Il pareggio  di
competenza finanziaria nel bilancio di previsione comporta  anche  la
contemporanea verifica degli altri equilibri finanziari, economici  e
patrimoniali che sono determinati in sede di previsione e che sono da
verificare anche durante la gestione e poi nei risultati  complessivi
che si evidenziano nei documenti contabili di rendicontazione. 
    Nel sistema dei  bilanci  di  una  pubblica  amministrazione,  il
principio  del  pareggio  finanziario  (di  competenza)  deve  essere
rispettato non solo in fase  di  previsione,  ma  anche  in  fase  di
rendicontazione, quale voce da comparare con quella previsionale come
prima forma del controllo interno. Tutti i flussi finanziari generati
dalla produzione, effettuata durante l'esercizio con  i  suoi  valori
economici e patrimoniali, devono  essere  oggetto  di  analisi  degli
equilibri di bilancio e di comparazione con  gli  equilibri  definiti
nella fase di programmazione e previsione. 
    Il principio degli equilibri di bilancio, di conseguenza,  ha  un
contenuto piu' ampio rispetto al principio del  pareggio  finanziario
di competenza nel bilancio  di  previsione  autorizzativo.  Anche  la
realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti  contabili
di  programmazione  e  previsione  che  nei  documenti  contabili  di
rendicontazione)  e'  garanzia  della  capacita'  di  perseguire   le
finalita' proprie di ogni amministrazione pubblica. 
    L'equilibrio economico a lungo termine  comporta  necessariamente
una contemporanea stabilita' finanziaria nel tempo, ma non sempre  e'
vero anche il contrario. 
    Il principio degli equilibri di bilancio rappresenta una versione
complessiva  ed  analitica  del  pareggio  economico,  finanziario  e
patrimoniale che ogni pubblica amministrazione  pone  strategicamente
da  dover  realizzare  nel  suo  continuo  operare  nella   comunita'
amministrata. Tale principio evidenzia, altresi', anche la necessita'
di articolare gli equilibri di  carattere  finanziario,  economico  e
patrimoniale  all'interno  dei   diversi   documenti   contabili   di
previsione e  di  rendicontazione  in  sub-aree  piu'  ristrette  del
bilancio che qualifichi le informazioni ottenibili per il  management
e per gli utilizzatori. 
    Il  principio  degli  equilibri  di  bilancio,  nella  dimensione
contemporanea di tipo finanziario  ed  economico-patrimoniale  e  nei
diversi momenti della previsione e della  rendicontazione,  evidenzia
la necessita' di prevedere e di effettuare  anche  le  operazioni  di
ammortamento dei beni immobili e strumentali e  di  ogni  altra  voce
economica di competenza  quali  effettivi  valori  di  fattori  della
gestione concorrenti alla configurazione degli equilibri di bilancio. 
Principio della competenza finanziaria 
    Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio
di  imputazione   agli   esercizi   finanziari   delle   obbligazioni
giuridicamente  perfezionate  attive  e   passive   (accertamenti   e
impegni). 
    Il principio  e'  applicato  solo  a  quei  documenti  di  natura
finanziaria  che  compongono  il  sistema   di   bilancio   di   ogni
amministrazione pubblica che adotta la  contabilita'  finanziaria,  e
attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti nel bilancio  di
previsione. 
    Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio,  e
rappresenta un limite agli  impegni  di  spesa,  ad  eccezione  delle
partite di giro/servizi per conto  di  terzi  e  dei  rimborsi  delle
anticipazioni di cassa. Gli  stanziamenti  del  bilancio  pluriennale
sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del  bilancio  di
previsione. 
    L'accertamento costituisce  la  fase  di  gestione  dell'entrata,
mediante la quale viene riconosciuta la  ragione  del  credito  e  la
sussistenza di un idoneo titolo giuridico in cui risulti  individuato
il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa
scadenza.  L'accertamento  si  determina  su  idonea  documentazione,
attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto  cui  e'
affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti: 
      (a) la ragione del credito  che  da'  luogo  alla  obbligazione
attiva; 
      (b) il titolo giuridico che supporta il credito; 
      (c) l'individuazione del soggetto debitore; 
      (d) l'ammontare del credito; 
      (e) la relativa scadenza. 
    L'impegno costituisce la fase della  spesa  con  la  quale  viene
riconosciuta  una  obbligazione  giuridica  di  dover  pagare  e   si
individua  un  idoneo  titolo  giuridico  in  cui  si  identifica  il
creditore, la somma da pagare e la modalita' relativa del  pagamento,
salvo le eccezioni  espressamente  previste  dalla  legge.  L'impegno
configura ogni obbligazione giuridicamente perfezionata che da' luogo
ad  una  spesa  per  l'amministrazione  pubblica,  registrata   nelle
scritture contabili nel momento in cui  l'obbligazione  giuridica  e'
perfetta. 
    Gli elementi costitutivi dell'impegno sono: 
      (a) la ragione del debito; 
      (b) la determinazione della somma da pagare; 
      (c) il soggetto creditore; 
      (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento
di bilancio. 
    Il principio  della  competenza  finanziaria  si  estrinseca  nei
documenti contabili del bilancio di previsione (e  di  budget)  e  di
rendicontazione con approcci diversi nelle fasi di accertamento delle
entrate e di impegno delle spese, in quanto nel bilancio  finanziario
di previsione gli accertamenti e gli  impegni  fanno  riferimento  al
riconoscimento del titolo giuridico di base in senso programmatico  e
non effettivo, mentre nei documenti di rendicontazione le stesse fasi
della  competenza  finanziaria  delle  entrate  e  delle  spese  sono
veritiere delle perfette obbligazioni  giuridiche  evidenziate  nella
gestione. 
    Si osserva che, accanto alla fase  della  competenza  finanziaria
delle entrate e delle spese, si rileva nella contabilita' finanziaria
(per l'intero sistema di bilancio)  anche  la  fase  contabile  della
cassa, in cui le entrate si manifestano in versamenti e le  spese  in
pagamenti. Gli incassi ed  i  pagamenti  sono  imputati  allo  stesso
esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati. 
    In sede di  provvedimento  di  salvaguardia  degli  equilibri  di
bilancio e di provvedimento di  assestamento  generale  di  bilancio,
occorre dare atto del rispetto degli equilibri  di  bilancio  per  la
gestione   di   competenza,   la   gestione   dei   residui   nonche'
dell'equilibrio delle successive annualita' contemplate dal  bilancio
pluriennale. 
Principio della competenza economica 
    Il principio della competenza economica rappresenta  il  criterio
con il quale sono imputati gli  effetti  delle  operazioni  che  ogni
amministrazione pubblica svolge e mediante le  quali  si  evidenziano
«utilita' economiche» cedute e/o acquisite, anche se non direttamente
collegate ai relativi movimenti finanziari. Per  il  principio  della
competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri  eventi
deve essere rilevato contabilmente  ed  attribuito  all'esercizio  al
quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in  cui
si concretizzano i relativi movimenti finanziari. 
    La  determinazione   dei   risultati   di   esercizio   di   ogni
amministrazione  pubblica  implica  un  procedimento   contabile   di
identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le
uscite rappresentate nei documenti finanziari e tra i proventi  ed  i
costi riportati nei documenti economici del bilancio di previsione  e
di rendicontazione. 
    Il risultato economico implica un procedimento di  analisi  della
competenza  economica  delle  voci  positive  e   negative   relative
all'esercizio cui il bilancio di rendicontazione si riferisce. 
    Il presente principio e' riferibile alle  rilevazioni  di  natura
economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema  di  bilancio;
in particolare si fa riferimento al budget (economico) e/o preventivo
economico nel bilancio di previsione, ed al  conto  economico  ed  al
conto del patrimonio nel sistema del bilancio  di  rendicontazione  o
consuntivo. 
    La rilevazione contabile dell'aspetto economico  della  gestione,
mediante appositi sistemi contabili, e' necessaria in  considerazione
degli obiettivi che  l'ordinamento  assegna  al  sistema  informativo
obbligatorio. Tale  applicazione  deve  inquadrarsi  nell'ambito  dei
seguenti obiettivi: 
      integrare  la  dimensione   finanziaria   con   la   dimensione
economico-patrimoniale della gestione delle risorse pubbliche; 
      definire un unico modello  contabile  di  riferimento  (sistema
integrato), al fine di omogeneizzare e consolidare i conti pubblici; 
      ridefinire la funzione autorizzativa  del  bilancio  preventivo
alla luce della distinzione fra atti di indirizzo politico e atti  di
gestione. 
    L'analisi  economica  delle  operazioni   di   un'amministrazione
pubblica richiede una distinzione tra fatti direttamente collegati ad
un processo di scambio sul mercato  (acquisizione,  trasformazione  e
vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti non caratterizzati
da  questo  processo,  in  quanto  finalizzati  ad  altre   attivita'
istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di
risorse, prestazioni, servizi, altro)  che  danno  luogo  a  oneri  e
proventi. 
    Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi  e'
riconducibile al principio contabile n.11 dei dottori commercialisti,
Bilancio d'esercizio - Finalita'  e  postulati,  mentre  nel  secondo
caso, e quindi per la maggior parte  delle  attivita'  amministrative
pubbliche, e' necessario fare riferimento alla  competenza  economica
delle componenti positive  e  negative  della  gestione  direttamente
collegata al processo erogativo  di  prestazioni  e  servizi  offerti
dalle amministrazioni pubbliche. 
    Nel caso dei ricavi, come regola generale, si  osserva  che  essi
devono  essere  imputati  all'esercizio  nel  quale   si   verificano
operazioni in cui sono evidenti le seguenti condizioni: 
      il  processo  produttivo  dei  beni  o  dei  servizi  e'  stato
completato; 
      l'erogazione e' avvenuta, cioe' si e' verificato  il  passaggio
sostanziale del titolo di proprieta' per i beni o servizi resi. 
    Le  risorse  finanziarie  rese  disponibili  per   le   attivita'
istituzionali  dell'amministrazione  pubblica,  come  i  proventi   o
trasferimenti correnti di natura  tributaria  o  non  tributaria,  si
imputano all'esercizio nel quale si e' verificata  la  manifestazione
finanziaria e, se  tali  risorse  sono  risultate  impiegate  per  la
copertura dei costi sostenuti per le  attivita'  istituzionali  dello
stesso esercizio, sono oggetto di rilevazione  anche  in  termini  di
competenza economica. Fanno eccezione a tale regola i trasferimenti a
destinazione vincolata, siano essi correnti o in conto capitale,  che
vengono imputati in ragione del  costo  o  dell'onere  di  competenza
economica alla copertura del quale sono destinati. 
    I componenti economici negativi (costi) devono  essere  correlati
con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse disponibili per lo
svolgimento  delle  attivita'   istituzionali.   Detta   correlazione
costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza
economica ed intende  esprimere  la  necessita'  di  contrapporre  ai
componenti economici positivi dell'esercizio  i  relativi  componenti
economici  negativi  degli  oneri  e  spese,  siano  essi  certi  che
presunti. Tale correlazione si realizza: 
      per associazione di causa ad effetto tra  costi  ed  erogazione
per cessione di prodotti o servizi; 
      per ripartizione dell'utilita' o funzionalita'  pluriennale  su
base  razionale  e  sistematica  in  mancanza  di  una  piu'  diretta
associazione (tipico esempio ne e' l'ammortamento); 
      per imputazione diretta di costi perche' associati  a  funzioni
istituzionali, perche' associati al tempo, o perche' sia venuta  meno
l'utilita' o la funzionalita' del costo. In particolare quando: 
        a) i costi sostenuti in  un  esercizio  esauriscano  la  loro
utilita' gia' nell'esercizio  stesso,  o  non  sia  identificabile  o
valutabile la futura utilita'; 
        b) non sia piu' esistente,  identificabile  o  valutabile  la
futura utilita' o la funzionalita' dei fattori produttivi i cui costi
erano stati sospesi in esercizi precedenti; 
        c) l'associazione o la ripartizione delle utilita' del  costo
su base razionale e  sistematica  non  risulti  piu'  di  sostanziale
rilevanza. 
    In sintesi, i documenti di programmazione e di  previsione  ed  i
documenti di fine esercizio o di rendicontazione devono rappresentare
la  dimensione  finanziaria,  economica  e  patrimoniale  dei   fatti
amministrativi  che  l'amministrazione  pubblica   vuole   realizzare
(bilancio  di  previsione  e/o  budget)  e  che  si   e'   realizzata
nell'esercizio (bilancio di rendicontazione). 
Principio della prevalenza della sostanza sulla forma 
    Il principio della  prevalenza  della  sostanza  sulla  forma  si
fortemente collega in maniera incisiva al principio della veridicita'
e  della  significativita'  di   ogni   sistema   di   bilancio.   Se
l'informazione contabile deve rappresentare  fedelmente  ed  in  modo
veritiero le operazioni ed i fatti avvenuti durante  l'esercizio,  e'
necessario che essi siano rilevati contabilmente e  secondo  la  loro
natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformita' alla loro
sostanza effettiva e, quindi, alla realta' che li ha generati. 
    La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale della  gestione
dell'amministrazione pubblica rappresenta l'elemento  prevalente  per
la  contabilizzazione,   valutazione   ed   esposizione   dei   fatti
amministrativi  nei  documenti  di  bilancio.  La  prevalenza   della
sostanza sulla forma quindi rappresenta, pertanto,  un  principio  da
osservare finche' non vi siano norme che ne limitino l'impiego.