Allegato STATUTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO Art. 1. Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro 1. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito denominata ANPAL, istituita ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio. L'ANPAL e' sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 2. L'attivita' dell'ANPAL e' disciplinata dal decreto istitutivo e dal presente statuto. 3. L'ANPAL ha sede in Roma e utilizza le sedi gia' in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL, fino alla definizione di un piano logistico generale di riorganizzazione del Ministero. 4. L'ANPAL si avvale del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre1933, n. 1611.