(Statuto Agenzia nazionale politiche del lavoro-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                   STATUTO DELL'AGENZIA NAZIONALE 
                 PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
 
                               Art. 1. 
 
        Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro 
 
    1. L'Agenzia nazionale per le politiche  attive  del  lavoro,  di
seguito denominata ANPAL, istituita ai sensi del decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 150, di seguito denominato decreto  istitutivo,
ha personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico  ed  e'  dotata  di
autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa,  contabile  e
di bilancio. 
    L'ANPAL e' sottoposta alla vigilanza del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
    2. L'attivita' dell'ANPAL e' disciplinata dal decreto  istitutivo
e dal presente statuto. 
    3. L'ANPAL ha sede in Roma e utilizza le  sedi  gia'  in  uso  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL, fino alla
definizione di un piano logistico generale  di  riorganizzazione  del
Ministero. 
    4. L'ANPAL si  avvale  del  patrocinio  dell'Avvocatura  Generale
dello  Stato,  ai  sensi  dell'articolo  1  del  regio   decreto   30
ottobre1933, n. 1611.