Art. 11. Dirigenza 1. Fermo restando quanto disposto dal decreto istitutivo e come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dirigenti dell'ANPAL: a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando, laddove previsto dal regolamento di contabilita', i relativi poteri di spesa; b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore; c) dirigono, controllano e coordinano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi; d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici; e) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal direttore generale; f) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento e dal regolamento di organizzazione.