(Statuto Agenzia nazionale politiche del lavoro-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                              Dirigenza 
 
    1. Fermo restando quanto disposto dal decreto istitutivo  e  come
previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, i dirigenti dell'ANPAL: 
      a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali
predisposti dal direttore adottando i relativi atti  e  provvedimenti
amministrativi e di gestione ed  esercitando,  laddove  previsto  dal
regolamento di contabilita', i relativi poteri di spesa; 
      b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore; 
      c) dirigono, controllano e coordinano l'attivita' degli  uffici
che  da  essi  dipendono  e   dei   responsabili   dei   procedimenti
amministrativi; 
      d) provvedono alla  gestione  del  personale  e  delle  risorse
finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici; 
      e) svolgono tutti  gli  altri  compiti  ad  essi  delegati  dal
direttore generale; 
      f) effettuano la valutazione del personale assegnato ai  propri
uffici, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento e dal
regolamento di organizzazione.