Art. 14. Bilancio dell'ANPAL 1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il direttore trasmette il bilancio preventivo al collegio dei revisori, che lo esamina entro i quindici giorni successivi. Entro il 31 ottobre, il consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo che viene trasmesso dal presidente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 dicembre, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il bilancio preventivo o lo restituisce indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il regolamento di contabilita' definisce le modalita' di autorizzazione all'esercizio del bilancio provvisorio. 2. Entro il 15 aprile il direttore, trasmette il conto consuntivo dell'esercizio precedente al collegio dei revisori dei conti, che lo esamina entro i dieci giorni successivi. 3. Entro il 30 aprile, il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo, che viene trasmesso dal presidente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il conto consuntivo o lo restituisce indicando le motivazioni della mancata approvazione. 4. Il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ANPAL entro dieci giorni dall'approvazione.