(Statuto Agenzia nazionale politiche del lavoro-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Fini istituzionali 
 
    1. L'ANPAL svolge le funzioni e i compiti ad essa attribuiti  dal
decreto istitutivo, coordinando la rete dei servizi per le  politiche
del lavoro, al fine  di  promuovere  l'effettivita'  dei  diritti  al
lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale previsti dagli
articoli 1, 4, 35 e 37  della  Costituzione  e  il  diritto  di  ogni
individuo ad accedere a servizi  di  collocamento  gratuito,  di  cui
all'articolo 29 della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea,  mediante  interventi   e   servizi   volti   a   migliorare
l'efficienza del mercato del lavoro. 
    2. L'ANPAL si conforma e provvede all'attuazione: 
      a) delle linee di indirizzo triennali e degli obiettivi annuali
dell'azione in materia di politiche attive, con particolare  riguardo
alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai  tempi  di
servizio, alla quota di intermediazione  tra  domanda  e  offerta  di
lavoro stabiliti dal Ministero  del  lavoro,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
      b)  della   specificazione   dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni  che  devono  essere  erogate  su  tutto  il   territorio
nazionale cosi' come  stabiliti  dal  Ministero  del  lavoro,  previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.