(statuto-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                               Organi 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto istitutivo,  sono  organi
dell'ANPAL e restano in carica per tre anni rinnovabili per una  sola
volta: 
      a) il presidente; 
      b) il consiglio di amministrazione; 
      c) il consiglio di vigilanza; 
      d) il collegio dei revisori. 
    2. Il presidente e' nominato con le modalita' di cui all'articolo
6,  comma  2,  del  decreto  istitutivo.  Il  relativo  incarico   e'
incompatibile con altri rapporti di  lavoro  subordinato  pubblico  o
privato, nonche' con qualsiasi altra attivita'  di  lavoro  autonomo,
anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi  e  i
compiti dell'ANPAL. 
    3. Il consiglio di amministrazione, nominato con le modalita'  di
cui all'articolo 6, comma 3, del decreto istitutivo, e' composto  dal
presidente e da due membri, di cui uno su proposta  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano e uno su proposta  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali. Con le medesime  modalita'  di  cui
all'articolo 6, comma 3,  del  decreto  istitutivo  si  procede  alla
sostituzione dei  singoli  componenti  cessati  per  qualsiasi  causa
dall'incarico. I componenti cessano dalle funzioni allo  scadere  del
triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di
altri. Il compenso dei consiglieri di amministrazione e'  determinato
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  a  valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    4. Il consiglio di vigilanza, nominato con le  modalita'  di  cui
all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo, e' composto da dieci
membri,   scelti   tra   esperti   di   comprovata    esperienza    e
professionalita', almeno quinquennale, nel campo  delle  politiche  e
delle istituzioni del mercato del lavoro, i  quali  non  percepiscono
alcun compenso, indennita', gettone di presenza  o  altro  emolumento
comunque  denominato,  salvo  il  diritto  al  rimborso  delle  spese
sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.  Con  le  medesime
modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto  istitutivo  si
procede  alla  sostituzione  dei  singoli  componenti   cessati   per
qualsiasi causa dall'incarico. I componenti  cessano  dalle  funzioni
allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso  dello  stesso
in sostituzione di altri. 
    5. Il collegio dei revisori, nominato con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 6, comma 5, del decreto istitutivo, e' composto  da  tre
membri effettivi e da due supplenti. Due membri del collegio sono  in
rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
cui uno con funzioni  di  presidente  e  uno  in  rappresentanza  del
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai membri  del  collegio  si
applica l'articolo 2399 del codice civile. Il compenso dei componenti
del collegio dei revisori e' determinato con decreto del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, a valere sugli  ordinari  stanziamenti
di bilancio dell'ANPAL senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica.