Art. 5. Organi 1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto istitutivo, sono organi dell'ANPAL e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il consiglio di vigilanza; d) il collegio dei revisori. 2. Il presidente e' nominato con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto istitutivo. Il relativo incarico e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato, nonche' con qualsiasi altra attivita' di lavoro autonomo, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'ANPAL. 3. Il consiglio di amministrazione, nominato con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto istitutivo, e' composto dal presidente e da due membri, di cui uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con le medesime modalita' di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto istitutivo si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. I componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri. Il compenso dei consiglieri di amministrazione e' determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Il consiglio di vigilanza, nominato con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo, e' composto da dieci membri, scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalita', almeno quinquennale, nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, i quali non percepiscono alcun compenso, indennita', gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Con le medesime modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. I componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri. 5. Il collegio dei revisori, nominato con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto istitutivo, e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Due membri del collegio sono in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di presidente e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile. Il compenso dei componenti del collegio dei revisori e' determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.