Art. 7. Attribuzioni del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione esercita ogni funzione non compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL, conformemente all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7, comma 3, del decreto istitutivo e in particolare: a) approva i piani annuali dell'azione in materia di politiche attive, da adottarsi con il decreto di cui all'articolo 2 del decreto istitutivo; b) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; c) delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili; d) adotta i regolamenti di contabilita' e di organizzazione, sulla base della proposta del direttore generale; e) delibera sulle scelte strategiche e sulle linee d'indirizzo dell'Agenzia in tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto istitutivo e del presente statuto e negli altri casi previsti dai regolamenti di contabilita' e di amministrazione; f) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 13, del decreto istitutivo e in coerenza con le previsioni dell'articolo 2 del medesimo decreto, determina gli obiettivi annuali di Italia Lavoro e le modalita' di verifica del raggiungimento dei risultati. Con le medesime modalita' puo' emanare specifici atti di indirizzo e direttiva nei confronti di Italia Lavoro S.p.A.; g) delibera su ogni questione che il Presidente pone all'ordine del giorno. 2. Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del suo presidente, almeno quattro volte all'anno. 3. Su specifici argomenti, e dandone previa informazione agli altri membri del consiglio, il presidente ha facolta' di invitare alle sedute del consiglio di amministrazione i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonche' esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima, con ogni mezzo idoneo. 4. Il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno due suoi componenti. Possono essere oggetto di discussione argomenti non posti preventivamente all'ordine del giorno solo se individuati all'unanimita' dei componenti del consiglio. 5. Sono considerati presenti, altresi', i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti di telecomunicazione che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione e la regolare partecipazione ai lavori. In tal caso, la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo dove si trova il presidente. 6. Le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente, fatta eccezione per i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d). 7. Delle sedute del consiglio di amministrazione e' redatto apposito verbale.