(Statuto Agenzia nazionale politiche del lavoro-art. 9)
                               Art. 9. 
 
       Attribuzioni e funzionamento del collegio dei revisori 
 
    1.  Il  collegio  dei  revisori  vigila   sull'osservanza   delle
disposizioni di legge, regolamentari e  statutarie  e  provvede  agli
altri compiti ad esso demandati dalla normativa vigente, compreso  il
monitoraggio della spesa pubblica. In particolare: 
      a) accerta la regolare  tenuta  dei  libri  e  delle  scritture
contabili; 
      b) esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 
      c) accerta periodicamente la consistenza di cassa; 
      d) redige le relazioni di propria competenza; 
      e) svolge il controllo di regolarita' secondo  le  disposizioni
di cui all'articolo 20 del decreto legislativo  30  giugno  2011,  n.
123. 
    2. Il collegio dei revisori e' convocato dal presidente, anche su
richiesta dei  componenti,  ogniqualvolta  lo  ritenga  necessario  e
comunque almeno ogni trimestre e si intende  regolarmente  costituito
quando alla seduta sono presenti tutti e tre i membri. 
    3. I membri del collegio assistono alle sedute del  consiglio  di
amministrazione. Sono considerati presenti  anche  i  componenti  che
assistono  a  distanza  alla  riunione,  purche'  collegati  con   le
modalita' di cui all'articolo 7, comma 5. 
    4. Compatibilmente con le attivita' da svolgere, alle sedute  del
collegio dei revisori si considerano presenti anche i componenti  che
partecipano a  distanza  alla  riunione,  purche'  collegati  con  le
modalita' di cui all'articolo 7, comma 5. 
    5. Le sedute del collegio debbono risultare da  apposito  verbale
che viene trascritto sul libro dei verbali  del  collegio,  custodito
presso l'ANPAL.