Art. 9. Attribuzioni e funzionamento del collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e provvede agli altri compiti ad esso demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica. In particolare: a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; b) esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo; c) accerta periodicamente la consistenza di cassa; d) redige le relazioni di propria competenza; e) svolge il controllo di regolarita' secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 2. Il collegio dei revisori e' convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre e si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti tutti e tre i membri. 3. I membri del collegio assistono alle sedute del consiglio di amministrazione. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza alla riunione, purche' collegati con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 5. 4. Compatibilmente con le attivita' da svolgere, alle sedute del collegio dei revisori si considerano presenti anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione, purche' collegati con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 5. 5. Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l'ANPAL.