(Statuto Ispettorato nazionale del lavoro-art. 1)
                                                           Allegato 1 
 
            Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro 
 
                               Art. 1. 
 
                  Ispettorato nazionale del lavoro 
 
    1.  L'Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del  lavoro  denominata
«Ispettorato  nazionale  del  lavoro»,  di   seguito   «Ispettorato»,
istituita ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
di seguito denominato decreto istitutivo, ha  personalita'  giuridica
di diritto  pubblico  ed  e'  dotata  di  autonomia  organizzativa  e
contabile. 
    2. L'Ispettorato e' sottoposto alla vigilanza  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali  e  al  controllo  della  Corte  dei
conti, che lo esercita secondo le modalita' previste dalla legge. 
    3.  L'attivita'  dell'Ispettorato  e'  disciplinata  dal  decreto
istitutivo e dal presente statuto. 
    4. All'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico  delle
leggi e delle norme  giuridiche  sulla  rappresentanza  e  difesa  in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura  dello  Stato
di cui al regio decreto 30  ottobre  1933,  n.  1611  secondo  quanto
previsto dall'articolo 9 del decreto istitutivo. 
    5. L'Ispettorato ha la sua sede centrale in Roma e un massimo  di
ottanta sedi territoriali individuate dai decreti di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto istitutivo.