Art. 10. Poteri ministeriali di vigilanza 1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dell'articolo 1, comma 3, del decreto istitutivo e dell'articolo 1, comma 2, del presente statuto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali esercita i poteri di indirizzo e vigilanza e il potere ispettivo sull'ispettorato. Detti poteri comprendono, in particolare, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei programmi di attivita' dell'ispettorato, l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, l'acquisizione di dati e notizie, l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite e l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere.