Art. 12. Bilancio dell'Ispettorato 1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il direttore trasmette il bilancio preventivo al collegio dei revisori che lo esamina entro i quindici giorni successivi. Entro il 31 ottobre il direttore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, trasmette il bilancio preventivo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 dicembre, il Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il bilancio preventivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore si conforma alle indicazioni del Ministro, ritrasmettendo il bilancio emendato entro trenta giorni. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo definisce le modalita' di autorizzazione all'esercizio del bilancio provvisorio. 2. Entro il 15 aprile, il direttore trasmette il conto consuntivo dell'esercizio precedente al collegio dei revisori dei conti, che lo esamina entro i dieci giorni successivi. 3. Entro il 30 aprile, il direttore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il conto consuntivo, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti. Il Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il conto consuntivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore riformula, ove possibile, il conto consuntivo attenendosi alle indicazioni del Ministro entro trenta giorni. La mancata approvazione del bilancio consuntivo e' elemento di valutazione dell'operato del direttore. 4. Il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ispettorato entro dieci giorni dall'approvazione. 5. I decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo disciplinano in dettaglio le modalita' di redazione del bilancio dell'ispettorato.