(Statuto Ispettorato nazionale del lavoro-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                               Organi 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto istitutivo,  sono  organi
dell'Ispettorato e restano in carica per tre anni rinnovabili per una
sola volta: 
      a) il direttore; 
      b) il Consiglio di amministrazione; 
      c) il collegio dei revisori. 
    2. L'incarico di  direttore  dell'Ispettorato,  affidato  con  le
modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto istitutivo,  e'
incompatibile con altri rapporti di  lavoro  subordinato  pubblico  o
privato o di lavoro autonomo, nonche' con qualsiasi  altra  attivita'
professionale  privata,  anche  occasionale,  che  possa  entrare  in
conflitto con gli scopi e i compiti dell'ispettorato. 
    3. Il Consiglio di amministrazione e' nominato  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  ed  e'  composto  da
quattro componenti individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
decreto   istitutivo,   in   possesso   di   provata   esperienza   e
professionalita', almeno quinquennale, nell'attivita' di vigilanza in
materia di lavoro e di legislazione sociale. Un  componente  ciascuno
e' indicato dall'INPS e dall'INAIL  in  rappresentanza  dei  predetti
Istituti. Uno dei componenti del Consiglio di amministrazione svolge,
su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le
funzioni di presidente. Con le medesime modalita' di cui all'articolo
3, comma 3, del decreto istitutivo si procede alla  sostituzione  dei
singoli componenti  cessati  per  qualsiasi  causa  dall'incarico.  I
componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se
nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri. 
    4. Il collegio dei revisori, nominato con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 3, comma 4, del  decreto  istitutivo,  e'  composto  dal
presidente, da due membri effettivi e due  supplenti.  Il  presidente
del collegio e' nominato dal Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Ai
membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile. 
    5. Il compenso  dei  componenti  del  collegio  dei  revisori  e'
determinato con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  a
valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ispettorato.