Art. 4. Competenze del direttore 1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato e ne e' responsabile. Il direttore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto istitutivo e dall'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare: a) presenta al Consiglio di amministrazione gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Ispettorato, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento di ammontare superiore a 1 milione di euro; b) adotta regolamenti interni, approvati dal Ministro vigilante, e altri atti di organizzazione di livello inferiore, al fine di adeguare l'organizzazione, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali dell'ispettorato; c) stipula la convenzione di cui all'articolo 9; d) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti; e) determina, anche in attuazione della convenzione di cui all'articolo 9, le scelte strategiche dell'ispettorato; f) provvede, nei limiti e con le modalita' previsti dalle norme di legge, dai contratti collettivi e dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo, al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale; g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche, ivi inclusa la sottoscrizione dei protocolli di cui agli articoli 7, comma 4 e 11, comma 4, del decreto istitutivo; h) definisce linee di condotta e programmi ispettivi periodici e gestisce le spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro ai sensi di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo. 2. Il direttore e' responsabile dell'attivita' e dei risultati conseguiti dall'ispettorato, anche sulla base di quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 9. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Il direttore puo' nominare un dirigente di ufficio dirigenziale generale quale suo vicario per l'esercizio delle competenze di cui al presente articolo in caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.