(Statuto Ispettorato nazionale del lavoro-art. 5)
                               Art. 5. 
 
     Competenze e funzionamento del Consiglio di amministrazione 
 
    1.  Il  Consiglio  di  amministrazione,  fermo  restando   quanto
previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto istitutivo: 
      a) delibera, su proposta del direttore, il bilancio preventivo,
il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento superiori ad 1
milione di euro; 
      b) coadiuva il direttore nell'esercizio delle  attribuzioni  ad
esso conferite; 
      c)  valuta  ogni  questione  posta  all'ordine  del  giorno  su
richiesta del direttore. 
    2. Il Consiglio di amministrazione si  riunisce  su  convocazione
del  suo  presidente  ogniqualvolta  egli  lo  ritenga  necessario  e
comunque almeno quattro volte all'anno. Alle sedute del Consiglio  di
amministrazione partecipa il direttore dell'ispettorato. 
    3. Su specifici argomenti, il presidente ha facolta' di  invitare
ad  assistere  alle  sedute  del  Consiglio  di   amministrazione   i
rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie,  nonche'  esperti,
interni ed esterni, nelle materie da trattare. 
    4. L'avviso di convocazione, contenente la data, il  luogo  della
seduta, l'ora  della  stessa  e  l'ordine  del  giorno,  deve  essere
inviato,  tramite  raccomandata   o   a   mezzo   posta   elettronica
certificata, almeno sette giorni prima  della  data  fissata  per  la
seduta ovvero, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima,  con  ogni
mezzo utile. 
    5.  Il  Consiglio  di  amministrazione  si  intende  regolarmente
costituito quando alla seduta sono presenti  almeno  tre  membri.  In
mancanza dell'avviso di convocazione, il Consiglio di amministrazione
si intende regolarmente  costituito  quando  siano  intervenuti  alla
seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi,  sono  oggetto  di
discussione esclusivamente gli argomenti individuati all'unanimita'. 
    6.  Sono  considerati  presenti,  altresi',  i   componenti   che
partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti telematici
che assicurino idonei collegamenti, tali da  consentire  la  regolare
partecipazione ai lavori. In tal caso, la riunione del  Consiglio  di
amministrazione si considera  tenuta  nel  luogo  dove  si  trova  il
presidente. 
    7. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal
presidente o, in sua assenza, dal componente piu' anziano  di  nomina
e, a parita' di anzianita' nella nomina, dal piu' anziano di eta'. 
    8.   Le   deliberazioni   di   competenza   del   Consiglio    di
amministrazione sono prese a maggioranza dei  presenti.  In  caso  di
parita' prevale il voto di colui che lo presiede. 
    9. Delle sedute  del  Consiglio  di  amministrazione  e'  redatto
apposito verbale.