Art. 5. Competenze e funzionamento del Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto istitutivo: a) delibera, su proposta del direttore, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento superiori ad 1 milione di euro; b) coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; c) valuta ogni questione posta all'ordine del giorno su richiesta del direttore. 2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all'anno. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'ispettorato. 3. Su specifici argomenti, il presidente ha facolta' di invitare ad assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonche' esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare. 4. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta ovvero, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima, con ogni mezzo utile. 5. Il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno tre membri. In mancanza dell'avviso di convocazione, il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, sono oggetto di discussione esclusivamente gli argomenti individuati all'unanimita'. 6. Sono considerati presenti, altresi', i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti telematici che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire la regolare partecipazione ai lavori. In tal caso, la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo dove si trova il presidente. 7. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal componente piu' anziano di nomina e, a parita' di anzianita' nella nomina, dal piu' anziano di eta'. 8. Le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto di colui che lo presiede. 9. Delle sedute del Consiglio di amministrazione e' redatto apposito verbale.