(Statuto Ispettorato nazionale del lavoro-art. 6)
                               Art. 6. 
 
        Competenze e funzionamento del collegio dei revisori 
 
    1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma  4,  del
decreto istitutivo, il collegio dei revisori svolge i compiti di  cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 
    2. I membri del collegio assistono, senza diritto di  voto,  alle
sedute del Consiglio di amministrazione.  Sono  considerati  presenti
anche i componenti che assistono a distanza  alla  riunione,  purche'
collegati con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 6. 
    3. Il collegio dei revisori e' convocato dal presidente, anche su
richiesta dei  componenti,  ogniqualvolta  lo  ritenga  necessario  e
comunque almeno ogni trimestre e si intende  regolarmente  costituito
quando alla seduta sono presenti tutti e tre i componenti. 
    4.  I  componenti  partecipano  alle  sedute  del  collegio,  ove
possibile, a distanza, fruendo di  collegamenti  telematici,  con  le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 6. 
    5. Le sedute del collegio debbono risultare da  apposito  verbale
che viene trascritto sul libro dei verbali  del  collegio,  custodito
presso l'ispettorato.