Art. 7. Dirigenza 1. I dirigenti dell'Ispettorato: a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore per l'attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa; b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore; c) dirigono, controllano e coordinano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.