(Statuto Ispettorato nazionale del lavoro-art. 9)
                               Art. 9. 
 
               Convenzione con il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del  decreto  istitutivo  e
dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, il direttore dell'Ispettorato stipula con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali una specifica convenzione che definisce gli
obiettivi attribuiti all'Ispettorato nell'ambito delle  attivita'  ad
essa demandate  e  con  particolare  riferimento  alla  attivita'  di
contrasto al lavoro nero e irregolare, in un arco non superiore a tre
anni. 
    2. La convenzione di cui al comma 1 definisce altresi': 
      a) le risorse finanziarie  disponibili  per  il  raggiungimento
degli obiettivi assegnati all'ispettorato; 
      b) le strategie per il miglioramento dei servizi; 
      c) le modalita' di verifica dei risultati di gestione; 
      d) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministro del lavoro
e delle  politiche  sociali  la  conoscenza  dei  fattori  gestionali
interni all'ispettorato, quali l'organizzazione, i processi  e  l'uso
delle risorse. 
    3. I contenuti della convenzione, su iniziativa del Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, possono essere oggetto di modifica,
anche prima della scadenza dei termini previsti per la verifica degli
obiettivi.