Art. 9. Convenzione con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto istitutivo e dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il direttore dell'Ispettorato stipula con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali una specifica convenzione che definisce gli obiettivi attribuiti all'Ispettorato nell'ambito delle attivita' ad essa demandate e con particolare riferimento alla attivita' di contrasto al lavoro nero e irregolare, in un arco non superiore a tre anni. 2. La convenzione di cui al comma 1 definisce altresi': a) le risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'ispettorato; b) le strategie per il miglioramento dei servizi; c) le modalita' di verifica dei risultati di gestione; d) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la conoscenza dei fattori gestionali interni all'ispettorato, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. 3. I contenuti della convenzione, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere oggetto di modifica, anche prima della scadenza dei termini previsti per la verifica degli obiettivi.