(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2016, N. 59 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, le parole:  «loro  concessi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «concessi a loro o a terzi»; 
    al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «beni mobili»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  anche  immateriali,»,  dopo  le  parole:
«destinati all'esercizio dell'impresa» sono inserite le seguenti:  «e
sui crediti  derivanti  da  o  inerenti  a  tale  esercizio»  e  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Se  il  prodotto  risultante
dalla trasformazione ingloba, anche per unione  o  commistione,  piu'
beni appartenenti a diverse  categorie  merceologiche  e  oggetto  di
diversi pegni non  possessori,  le  facolta'  previste  dal  comma  7
spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da parte sua di
restituire   al   datore   della   garanzia,   secondo   criteri   di
proporzionalita', sulla base delle stime effettuate con le  modalita'
di cui al comma 7, lettera a), il valore  del  bene  riferibile  alle
altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. E' fatta
salva  la  possibilita'  per  il  creditore  di   promuovere   azioni
conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da
parte del debitore o del terzo concedente il pegno»; 
    al comma 4, le parole: «si  costituisce»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ha effetto verso i terzi», le parole:  «dalla  data»  sono
sostituite dalle seguenti:  «dal  momento»  e  dopo  le  parole:  «e'
opponibile ai terzi e nelle procedure»  sono  inserite  le  seguenti:
«esecutive e»; 
    al comma 5, dopo le parole: «o da un pegno anche non possessorio»
e' inserita la seguente: «successivo»; 
    al comma 6, secondo  periodo,  le  parole:  «un'iscrizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «una nuova iscrizione»; 
    al comma 7: 
      all'alinea, dopo le parole: «il creditore,»  sono  inserite  le
seguenti: «previa  intimazione  notificata,  anche  direttamente  dal
creditore a mezzo di posta elettronica  certificata,  al  debitore  e
all'eventuale terzo concedente il pegno, e», le  parole:  «al  datore
della  garanzia  e»  sono  soppresse   e   le   parole:   «trascritto
successivamente» sono sostituite dalle seguenti: «trascritto  nonche'
al debitore del credito oggetto del pegno»; 
      alla  lettera  b),  dopo  le  parole:  «alla  escussione»  sono
inserite le seguenti: «o cessione»  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, dandone comunicazione al datore della garanzia»; 
      alla lettera c), le parole:  «delle  imprese»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui al comma  4»,  la  parola:  «valutazione»  e'
sostituita  dalla  seguente:  «determinazione»  e  le   parole:   «il
creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore
della garanzia stessa» sono sostituite dalle seguenti: «il  creditore
pignoratizio comunica immediatamente per  iscritto  al  datore  della
garanzia  stessa  il  corrispettivo  e  le  altre  condizioni   della
locazione pattuite con il relativo conduttore»; 
      alla lettera d), le parole:  «delle  imprese»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui al comma 4»; 
    dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
    «7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno
diritto di proporre opposizione entro cinque giorni  dall'intimazione
di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle
disposizioni di cui al libro quarto,  titolo  I,  capo  III-bis,  del
codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il  giudice,
su istanza dell'opponente, puo' inibire, con provvedimento d'urgenza,
al creditore di procedere a norma del comma 7. 
    7-ter. Se il titolo non dispone  diversamente,  il  datore  della
garanzia  deve  consegnare  il  bene  mobile  oggetto  del  pegno  al
creditore entro quindici giorni dalla notificazione  dell'intimazione
di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito,
il  creditore  puo'  fare  istanza,  anche   verbale,   all'ufficiale
giudiziario perche' proceda, anche non munito di titolo  esecutivo  e
di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo
III, del codice di procedura civile, in  quanto  compatibili.  A  tal
fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del  pegno
nel registro di cui al comma 4 e dell'intimazione notificata ai sensi
del comma 7.  L'ufficiale  giudiziario,  ove  non  sia  di  immediata
identificazione, si avvale su  istanza  del  creditore  e  con  spese
liquidate dall'ufficiale giudiziario e  anticipate  dal  creditore  e
comunque a carico del medesimo, di  un  esperto  stimatore  o  di  un
commercialista da lui scelto, per la corretta  individuazione,  anche
mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del
pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di  trasformazione  o
di alienazione poste in essere a norma del comma  2.  Quando  risulta
che  il  pegno  si   e'   trasferito   sul   corrispettivo   ricavato
dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca,  mediante
esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'articolo  492-bis
del codice di procedura civile, i crediti del datore della  garanzia,
nei limiti della somma garantita ai sensi  del  comma  2.  I  crediti
rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal  creditore
in forza del contratto di pegno e del  verbale  delle  operazioni  di
ricerca redatto  dall'ufficiale  giudiziario.  Nel  caso  di  cui  al
presente comma l'autorizzazione del presidente del tribunale  di  cui
all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e'  concessa,  su
istanza del creditore, verificate l'iscrizione del pegno nel registro
di cui al comma 4 e la notificazione dell'intimazione. 
    7-quater. Quando il bene o il  credito  gia'  oggetto  del  pegno
iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto  ad  esecuzione  forzata
per  espropriazione,  il  giudice  dell'esecuzione,  su  istanza  del
creditore, lo autorizza  all'escussione  del  pegno,  stabilendo  con
proprio decreto il tempo e le modalita' dell'escussione a  norma  del
comma  7.  L'eventuale  eccedenza  e'  corrisposta  in  favore  della
procedura esecutiva, fatti salvi i crediti  degli  aventi  diritto  a
prelazione anteriore a quella del creditore istante»; 
    al comma 9, le parole: «di cui alle lettere a),  c)  e  d)»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), c) e  d)  del
comma 7», le  parole:  «quando  la  vendita»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quando l'escussione», le parole:  «alle  predette  lettere
a), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle  predette  lettere
a), b), c) e d)», dopo le parole: «il  prezzo  della  vendita,»  sono
inserite le seguenti: «il corrispettivo della cessione,» e le parole:
«di cui alla lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla
lettera d)»; 
    dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
    «10-bis. Per  quanto  non  previsto  dal  presente  articolo,  si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  al  libro
sesto, titolo III, capo III, del codice civile». 
  All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 48-bis: 
    al comma 1, dopo le parole: «nei  confronti  del  pubblico»  sono
inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 106» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «La nota di trascrizione del trasferimento
sospensivamente condizionato di cui al presente comma  deve  indicare
gli elementi di cui all'articolo 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e
6), del codice civile»; 
    al comma 4, le parole: «al momento  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione»  ed  e'  aggiunto,  in
fine,   il   seguente   periodo:    «Fatti    salvi    gli    effetti
dell'aggiudicazione,  anche  provvisoria,  e  dell'assegnazione,   la
disposizione di cui al periodo precedente  si  applica  anche  quando
l'immobile e' stato sottoposto ad espropriazione forzata in forza  di
pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di cui  al
comma 1 ma successivamente all'iscrizione dell'ipoteca; in tal  caso,
si applica il comma 10»; 
    al comma  5,  ovunque  ricorrono,  le  parole:  «sei  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «nove mesi»,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: «Qualora alla  data  di  scadenza  della  prima
delle rate, anche non mensili, non pagate di cui al primo periodo  il
debitore abbia gia' rimborsato il finanziamento  ricevuto  in  misura
almeno pari all'85 per cento della  quota  capitale,  il  periodo  di
inadempimento di cui al medesimo primo periodo e' elevato da  nove  a
dodici mesi», al secondo periodo,  le  parole:  «Al  verificarsi  dei
presupposti»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Al   verificarsi
dell'inadempimento», le parole:  «successivamente  alla  trascrizione
del patto di cui al comma 1» sono soppresse e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, precisando l'ammontare  del  credito  per  cui
procede»; 
    al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti i  seguenti:  «Il
perito procede in conformita' ai criteri di cui all'articolo 568  del
codice di procedura civile. Non puo' procedersi  alla  nomina  di  un
perito per il quale ricorre una delle condizioni di cui  all'articolo
51 del codice di procedura civile», il terzo  periodo  e'  sostituito
dal  seguente:  «Entro  sessanta  giorni  dalla  nomina,  il   perito
comunica, ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata,  la
relazione giurata di stima al debitore, e, se  diverso,  al  titolare
del diritto reale immobiliare, al  creditore  nonche'  a  coloro  che
hanno   diritti   derivanti   da   titolo   iscritto   o   trascritto
sull'immobile» ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
destinatari della comunicazione di cui al periodo precedente possono,
entro dieci giorni dalla  medesima  comunicazione,  inviare  note  al
perito; in tal caso il  perito,  entro  i  successivi  dieci  giorni,
effettua  una  nuova  comunicazione  della  relazione  rendendo   gli
eventuali chiarimenti»; 
    al  comma  8,  al  primo  periodo,  le  parole:  «della  predetta
differenza» sono sostituite dalle seguenti: «della differenza di  cui
al comma 2» e al secondo periodo, dopo le parole:  «Il  contratto  di
finanziamento» sono inserite le seguenti: «o la sua  modificazione  a
norma del comma 4»  e  le  parole:  «conto  corrente  bancario»  sono
sostituite dalle seguenti: «apposito conto  corrente  bancario  senza
spese»; 
    al comma 9, dopo le parole: «condizione sospensiva» sono inserite
le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2668, terzo  comma,  del  codice
civile»; 
    dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: 
    «13-bis. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto  a  scopo
di garanzia di cui al comma 1 e' equiparato all'ipoteca. 
    13-ter. La trascrizione del patto di cui al comma 1  produce  gli
effetti di cui all'articolo 2855 del codice civile, avendo  riguardo,
in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione  di
cui al comma 5». 
  All'articolo 3: 
    al comma 3: 
      alla lettera a), le parole: «all'articolo  28,  quinto  comma,»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «all'articolo  28,  quarto  comma,
secondo periodo,»; 
      alla lettera b), le  parole:  «da  adottarsi  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «da adottare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto»; 
    il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Con il decreto di cui al comma  3,  lettera  b),  sentita  la
Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti  ai  fini  di  tutela  della
stabilita' finanziaria, sono altresi' adottate  le  disposizioni  per
l'attuazione del registro, prevedendo: 
      a) le modalita' di pubblicazione,  rettifica,  aggiornamento  e
consultazione dei dati e dei  documenti  da  inserire  nel  registro,
nonche' i tempi massimi della loro conservazione; 
      b) i soggetti tenuti ad effettuare,  in  relazione  a  ciascuna
tipologia  di  procedura  o   strumento,   la   pubblicazione   delle
informazioni e dei documenti; 
      c) le categorie di soggetti che sono legittimati,  in  presenza
di un legittimo interesse, ad accedere, anche  mediante  un  avvocato
munito di procura, alla sezione del registro ad accesso limitato;  il
contributo dovuto per l'accesso, da determinare  in  misura  tale  da
assicurare almeno la copertura dei costi del servizio, e  i  casi  di
esenzione; e'  sempre  consentito  l'accesso  gratuito  all'autorita'
giudiziaria; 
      d)  le  eventuali  limitate  eccezioni  alla  pubblicazione  di
documenti  con  riferimento  alle  esigenze  di  riservatezza   delle
informazioni ivi contenute o all'assenza  di  valore  informativo  di
tali documenti per i terzi»; 
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Il registro deve  consentire  la  ricerca  dei  dati  secondo
ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti e
di tribunale e numero di  ruolo  dei  procedimenti.  Le  disposizioni
contenute nel decreto di cui al comma 3, lettera b),  assicurano  che
il registro sia  conforme  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2015/848»; 
    al comma 8, le parole:  «da  stipularsi  entro  30  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da stipulare entro sessanta giorni». 
  All'articolo 4: 
    al comma 1:  alla  lettera  d),  al  numero  1)  e'  premesso  il
seguente: 
    «01) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
    "Il   giudice   dell'esecuzione   dispone,   con    provvedimento
impugnabile  per  opposizione  ai   sensi   dell'articolo   617,   la
liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per  l'aggiudicatario
o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il
debitore a continuare ad abitare lo stesso,  o  parte  dello  stesso,
ovvero quando revoca l'autorizzazione,  se  concessa  in  precedenza,
ovvero  quando   provvede   all'aggiudicazione   o   all'assegnazione
dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarita' di un diritto di
godimento  del  bene  opponibile  alla  procedura,  il  termine   per
l'opposizione decorre dal  giorno  in  cui  si  e'  perfezionata  nei
confronti del terzo la notificazione del provvedimento"»; 
    alla lettera d), al numero 1) sono aggiunti, in fine, i  seguenti
periodi: «Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono
essere  consegnati  ovvero  documenti  inerenti  lo  svolgimento   di
attivita' imprenditoriale o professionale,  il  custode  intima  alla
parte tenuta al rilascio ovvero  al  soggetto  al  quale  gli  stessi
risultano  appartenere  di  asportarli,  assegnandogli  il   relativo
termine, non inferiore a trenta giorni,  salvi  i  casi  di  urgenza.
Dell'intimazione si  da'  atto  a  verbale  ovvero,  se  il  soggetto
intimato non e'  presente,  mediante  atto  notificato  dal  custode.
Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni
o i documenti  sono  considerati  abbandonati  e  il  custode,  salvo
diversa disposizione  del  giudice  dell'esecuzione,  ne  dispone  lo
smaltimento o la distruzione»; 
    alla lettera d), al numero 2),  le  parole:  «Gli  interessati  a
presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in
vendita entro sette giorni dalla  richiesta»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Gli interessati a presentare l'offerta di  acquisto  hanno
diritto di esaminare i beni in vendita entro  quindici  giorni  dalla
richiesta»; 
    dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
    «e-bis) all'articolo 587, primo comma,  le  parole:  "costituisce
titolo esecutivo per il rilascio" sono sostituite dalle seguenti: "e'
attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma"»; 
    alla lettera h), le  parole:  «e,  dopo  il  terzo  tentativo  di
vendita andato deserto, fino al limite della meta'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e,  dopo  il  quarto  tentativo  di  vendita  andato
deserto, fino al limite della meta'»; 
    dopo la lettera i) e' inserita la seguente: 
    «i-bis) all'articolo 596, dopo il secondo comma e'  aggiunto,  in
fine, il seguente: 
    "Il giudice dell'esecuzione puo' disporre la distribuzione, anche
parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto
all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero  di
creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma
dell'articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione  autonoma,
irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei  soggetti  di
cui  all'articolo  574,  primo  comma,  secondo  periodo,  idonea   a
garantire la restituzione alla procedura delle  somme  che  risultino
ripartite   in   eccesso,   anche   in   forza    di    provvedimenti
provvisoriamente esecutivi sopravvenuti,  oltre  agli  interessi,  al
tasso applicato dalla Banca centrale europea alle  sue  piu'  recenti
operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e
sino all'effettiva  restituzione.  La  fideiussione  e'  escussa  dal
custode o dal professionista delegato su autorizzazione del  giudice.
Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  ai  creditori
che avrebbero diritto alla distribuzione  delle  somme  ricavate  nel
caso in cui risulti insussistente, in tutto o in  parte,  il  credito
del soggetto avente  diritto  all'accantonamento  ovvero  oggetto  di
controversia a norma del primo periodo del presente comma"»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. All'articolo 2929-bis del codice civile, i commi  secondo
e terzo sono sostituiti dai seguenti: 
    "Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, e' stato
trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle
forme  dell'espropriazione  contro  il  terzo  proprietario   ed   e'
preferito ai creditori personali di costui  nella  distribuzione  del
ricavato. Se con l'atto e' stato riservato o  costituito  alcuno  dei
diritti di cui  al  primo  comma  dell'articolo  2812,  il  creditore
pignora la cosa come libera  nei  confronti  del  proprietario.  Tali
diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono
ammessi a far valere le loro ragioni  sul  ricavato,  con  preferenza
rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili. 
    Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni  altro
interessato  alla  conservazione  del  vincolo  possono  proporre  le
opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V  del  libro  terzo  del
codice di procedura  civile  quando  contestano  la  sussistenza  dei
presupposti di cui  al  primo  comma  o  che  l'atto  abbia  arrecato
pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia  avuto
conoscenza del pregiudizio arrecato. 
    L'azione  esecutiva  di  cui  al  presente  articolo   non   puo'
esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati  a  titolo  oneroso
dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli  effetti  della
trascrizione del pignoramento"»; 
    al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) il comma 9-sexies e' sostituito dal seguente: 
    "9-sexies.  Il  professionista  delegato  a  norma  dell'articolo
591-bis del codice di procedura civile,  entro  trenta  giorni  dalla
notifica   dell'ordinanza   di   vendita,   deposita   un    rapporto
riepilogativo  iniziale  delle  attivita'  svolte.  A  decorrere  dal
deposito  del  rapporto  riepilogativo  iniziale,  il  professionista
deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico
delle  attivita'  svolte.  Entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione
dell'approvazione del progetto di  distribuzione,  il  professionista
delegato deposita un rapporto riepilogativo  finale  delle  attivita'
svolte successivamente al deposito del rapporto  di  cui  al  periodo
precedente"»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Per  il
rilascio dell'immobile il concedente puo' avvalersi del  procedimento
per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo  II,
del codice di procedura civile"»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Con decreto del Ministro  della  giustizia,  da  adottare
entro il 30 giugno 2017, e'  accertata  la  piena  funzionalita'  del
portale delle vendite  pubbliche  previsto  dall'articolo  161-quater
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  dicembre  1941,
n. 1368. Il portale e' operativo a decorrere dalla pubblicazione  del
decreto nella Gazzetta Ufficiale»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. La richiesta di visita di cui  all'articolo  560,  quinto
comma, quarto periodo, del codice di procedura civile, introdotto dal
comma 1, lettera d), numero 2), del presente articolo,  e'  formulata
esclusivamente  mediante  il  portale  delle  vendite   pubbliche   a
decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis»; 
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. La disposizione di cui al comma 1,  lettera  e),  si  applica
alle  vendite  forzate  di  beni  immobili   disposte   dal   giudice
dell'esecuzione o dal professionista  delegato  dopo  il  novantesimo
giorno successivo alla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
decreto di cui al comma 3-bis». 
  Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  «Art.  5-bis  (Elenco  dei  professionisti  che   provvedono   alle
operazioni di vendita dei beni pignorati). -  1.  L'articolo  179-ter
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  dicembre  1941,
n. 1368, e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  179-ter  (Elenco  dei  professionisti  che  provvedono  alle
operazioni di vendita). -  Presso  ogni  tribunale  e'  istituito  un
elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di  vendita.
Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco  i  professionisti  di  cui
agli articoli  534-bis  e  591-bis,  primo  comma,  del  codice,  che
dimostrano  di  aver  assolto  gli  obblighi  di  prima   formazione,
stabiliti con decreto avente natura non  regolamentare  del  Ministro
della giustizia. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli  obblighi
di  formazione  periodica  da  assolvere  ai  fini   della   conferma
dell'iscrizione,  sono  fissate  le   modalita'   per   la   verifica
dell'effettivo  assolvimento  degli   obblighi   formativi   e   sono
individuati il  contenuto  e  le  modalita'  di  presentazione  delle
domande. 
  E' istituita presso ciascuna corte di appello una  commissione,  la
cui composizione e' disciplinata dal decreto di cui al  primo  comma.
Con  il  medesimo  decreto  sono   disciplinate   le   modalita'   di
funzionamento  della  commissione.  L'incarico  di  componente  della
commissione ha durata triennale, puo' essere rinnovato una sola volta
e non comporta alcuna indennita' o retribuzione a carico dello Stato,
ne' alcun tipo di rimborso spese. 
  La commissione  provvede  alla  tenuta  dell'elenco,  all'esercizio
della vigilanza sugli iscritti, alla  valutazione  delle  domande  di
iscrizione  e  all'adozione  dei   provvedimenti   di   cancellazione
dall'elenco. 
  La Scuola superiore  della  magistratura  elabora  le  linee  guida
generali per la definizione dei programmi dei corsi di  formazione  e
di  aggiornamento,  sentiti  il  Consiglio  nazionale   forense,   il
Consiglio  nazionale  dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti
contabili e il Consiglio nazionale notarile. La commissione  esercita
le funzioni  di  cui  al  terzo  comma,  anche  tenendo  conto  delle
risultanze dei rapporti riepilogativi  di  cui  all'articolo  16-bis,
commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221. Valuta  altresi'  i  motivi  per  i  quali  sia  stato  revocato
l'incarico in una o piu' procedure esecutive. 
  Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico puo' essere conferito
a  persona  non  iscritta  in  alcun  elenco;  nel  provvedimento  di
conferimento dell'incarico devono essere  analiticamente  indicati  i
motivi  della  scelta.  Per  quanto  non  disposto  diversamente  dal
presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli  articoli
13 e seguenti in  quanto  compatibili.  I  professionisti  cancellati
dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel
triennio successivo". 
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
e' autorizzata la spesa di euro 41.600 per  l'anno  2016  e  di  euro
72.800 per l'anno  2017,  cui  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione, per gli anni 2016 e 2017,  dello  stanziamento  del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. 
  3. Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  da  adottare  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  entro  due
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente  decreto,  sono  stabiliti  gli  importi  delle   quote   di
partecipazione individuale ai corsi di formazione e di  aggiornamento
di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al
citato regio decreto n.  1368  del  1941,  nonche'  le  modalita'  di
pagamento delle stesse, da versare su apposito capitolo  dell'entrata
del bilancio dello Stato, ai  fini  della  successiva  riassegnazione
allo stato di previsione della spesa del Ministero  della  giustizia.
Gli importi sono stabiliti in misura tale  da  garantire  l'integrale
copertura delle spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento
dei corsi. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione
del decreto del Ministro della giustizia di cui  al  citato  articolo
179-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del  codice
di procedura  civile,  come  sostituito  dal  comma  1  del  presente
articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni
di vendita continuano ad essere delegate ad  uno  dei  professionisti
iscritti nell'elenco di cui al predetto articolo 179-ter,  nel  testo
vigente prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto». 
  All'articolo 6,  comma  1,  dopo  la  lettera  c)  e'  inserita  la
seguente: 
  «c-bis) all'articolo 110: 
    1) al primo comma sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:
"Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui  all'articolo  98,  il
curatore, nel progetto di  ripartizione  di  cui  al  presente  comma
indica, per ciascun creditore, le  somme  immediatamente  ripartibili
nonche' le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della
procedura di  una  fideiussione  autonoma,  irrevocabile  e  a  prima
richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di  cui  all'articolo  574,
primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile,  idonea
a garantire la restituzione alla procedura delle somme che  risultino
ripartite   in   eccesso,   anche   in   forza    di    provvedimenti
provvisoriamente  esecutivi  resi  nell'ambito  dei  giudizi  di  cui
all'articolo 98, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca
centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di  rifinanziamento
principali,  a  decorrere  dal   pagamento   e   sino   all'effettiva
restituzione. Le disposizioni del  periodo  precedente  si  applicano
anche ai creditori che  avrebbero  diritto  alla  ripartizione  delle
somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto  o  in
parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di
controversia a norma dell'articolo 98"; 
    2) al quarto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in  fine,  le
seguenti parole: "; non si fa luogo  ad  accantonamento  qualora  sia
presentata in favore della procedura una  fideiussione  a  norma  del
terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione  di
somme  che,  in  forza  del  provvedimento  che  decide  il  reclamo,
risultino ripartite in eccesso, oltre  agli  interessi  nella  misura
prevista dal predetto terzo periodo del primo comma"». 
  All'articolo 8, comma  1,  lettera  c),  le  parole:  «Nuova  Banca
popolare dell'Etruria e  del  Lazio  S.p.a.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a.». 
  All'articolo 9: 
    al comma 1, lettera b), la parola: «lordo»  e'  sostituita  dalla
seguente: «complessivo» e  la  parola:  «2015»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2014»; 
    al comma 6, le parole: «entro quattro mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «entro sei mesi»; 
    al comma 8, la lettera d) e' soppressa; 
    dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    «8-bis. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di
cui alle lettere a),  b),  e  c)  del  comma  8,  le  banche  di  cui
all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), sono tenute  a  consegnarne
copia all'investitore, entro quindici giorni  dalla  data  della  sua
richiesta». 
  All'articolo 11: 
    al comma 1, il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti:  «L'opzione  e'  irrevocabile,   comporta   l'obbligo   del
pagamento di un canone  annuo  fino  all'esercizio  in  corso  al  31
dicembre 2029 e si considera esercitata con il versamento di  cui  al
comma 7. Il canone e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi  e
dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento»; 
    al  comma  6,  le  parole:  «versata  dalla  consolidante»   sono
sostituite dalle seguenti: «versata  in  proprio  o  in  qualita'  di
consolidanti»; 
    al comma 7, la  parola:  «anno»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«esercizio» e le parole: «31 dicembre  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2016. Per il periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2015 il versamento e' effettuato, in ogni caso, entro il  31
luglio  2016  senza  applicazione  dell'articolo  17,  comma  2,  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 2001, n. 435»; 
    al comma 9, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite  dalle
seguenti: «di cui al comma 7». 
  Nel Capo III, dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 12-bis (Modifiche alla disciplina della cessione dei  crediti
di impresa). - 1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 21
febbraio 1991, n. 52, le parole: "o un soggetto, costituito in  forma
societaria, che svolge l'attivita' di acquisto di crediti da soggetti
del proprio  gruppo  che  non  siano  intermediari  finanziari"  sono
sostituite dalle seguenti: "o un soggetto,  costituito  in  forma  di
societa' di capitali, che svolge l'attivita' di acquisto di  crediti,
vantati  nei  confronti  di  terzi,  da  soggetti   del   gruppo   di
appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di  crediti
vantati  da  terzi  nei  confronti  di   soggetti   del   gruppo   di
appartenenza, ferme restando le  riserve  di  attivita'  previste  ai
sensi del citato testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia"».