(Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai-art. 1)
                                                             Allegato 
 
INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA
                               GAKKAI 
 
Preambolo. 
  La Repubblica  e  l'Istituto  Buddista  Italiano  Soka  Gakkai  (di
seguito denominato  IBISG)  richiamandosi  ai  principi  di  liberta'
religiosa sanciti dalla Costituzione e  ai  diritti  di  liberta'  di
coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali del  1950  e  dal  Protocollo
addizionale alla Convenzione stessa del 1952, ratificati con legge  4
agosto 1955, n. 848, e successive  integrazioni  e  ratifiche  e  dai
Patti  internazionali  relativi  ai  diritti  economici,  sociali   e
culturali ed ai diritti civili, e politici del 1966,  ratificati  con
legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea; 
  Considerato che, in forza dell'articolo 8, commi secondo  e  terzo,
della  Costituzione,  le  confessioni  religiose  hanno  diritto   di
organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non  contrastino  con
l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo  Stato
sono regolati  per  legge  sulla  base  di  intesa  con  le  relative
rappresentanze; 
  Ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e del  1930
non sia idonea a regolare i reciproci rapporti; 
  Riconosciuta l'opportunita' di  addivenire  alla  prodotta  intesa;
Convengono che la legge di approvazione,  ai  sensi  dell'articolo  8
della  Costituzione,  della  presente  intesa  sostituisce  ad   ogni
effetto, nel confronti dell'IBISG, la citata legislazione  sui  culti
ammessi; 
  Nell'addivenire alla presente intesa,  la  Repubblica  prende  atto
che: 
    l'IBISG si ispira, idealmente e nelle sue attivita', ai  principi
di nonviolenza e di rispetto e compassione verso tutte  le  forme  di
vita esistenti, propri del buddismo e dell'insegnamento  del  maestro
di spiritualita' il Budda Nichiren Daishonin; 
 
                               Art. 1. 
        Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai 
 
  1. La Repubblica da' atto  dell'autonomia  dell'IBISG,  liberamente
organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato  dal  proprio
statuto. 
  2.  La  Repubblica,  richiamandosi  ai  diritti  inviolabili  della
persona garantiti dalla Costituzione, riconosce  che  le  nomine  dei
ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia
disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono  senza
alcuna ingerenza statale. 
  3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'IBISG  con
la Soka Gakkai internazionale, con sede in Giappone - Tokyo.